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Circolare

Circolare numero 119 del 1-7-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FEDERPENSIONATI-CONFSAL per la trattenuta in pensione dei contributi associativi, precisando chi può rilasciare delega, come va presentata, quando produce effetti e come si gestiscono revoche e deleghe multiple. Sono inoltre indicati le percentuali del contributo sindacale, i rapporti finanziari e di rimessa, le clausole di esonero da responsabilità, il codice INPS dell’Organizzazione e le variazioni al piano dei conti con l’istituzione di due nuovi conti contabili.

Convenzione INPS-FEDERPENSIONATI-CONFSAL per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni e relative istruzioni contabili

Convenzione INPS-FEDERPENSIONATI-CONFSAL per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare fornisce le istruzioni applicative della convenzione stipulata il 29 maggio 2003 tra INPS e FEDERPENSIONATI-CONFSAL per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Sono disciplinati i soggetti che possono aderire, le modalità di rilascio e di efficacia delle deleghe, la misura del contributo, gli aspetti finanziari e contabili, nonché le regole di consultazione dei dati e di responsabilità tra le parti.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La facoltà di versare i contributi sindacali tramite trattenuta sulla pensione è riconosciuta ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. La circolare precisa che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché l’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485 richiama esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante delega redatta sul testo predisposto dall’INPS, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della FEDERPENSIONATI-CONFSAL, con apposizione del timbro dell’Organizzazione. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti.

Decorrenza, rinnovo e revoca

Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS che ha in carico la pensione. Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca.

La revoca presentata dal pensionato direttamente all’INPS è acquisita dalla sede e ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione. In caso di deleghe rilasciate a più organizzazioni sindacali, prevale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; il semplice rilascio di una nuova delega non vale come revoca implicita. La circolare evidenzia, rispetto alle convenzioni precedenti, che per le revoche pervenute direttamente all’INPS non sussiste più l’obbligo di preavviso all’Organizzazione sindacale.

Misura del contributo sindacale

La trattenuta è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali previste sono:

  • 0,50% sugli importi fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale importo;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta si applica secondo le medesime modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

I rapporti finanziari sono demandati alla Direzione Generale INPS e alla FEDERPENSIONATI-CONFSAL. L’INPS corrisponde alla Federazione acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute sulle pensioni in pagamento. Fino alla disponibilità dei dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica; gli eventuali conguagli sono eseguiti contestualmente al primo acconto determinato definitivamente.

Sono inoltre previsti acconti quadrimestrali per le trattenute riferite alle pensioni di nuova liquidazione, sia al primo pagamento sia sulle rate successive dell’anno di liquidazione. L’importo dell’acconto è calcolato riducendo l’importo delle trattenute dovute dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione di una quota percentuale pari al 3%. Le modalità operative di dettaglio e i mesi di pagamento degli acconti saranno disciplinati con apposito atto successivo tra le parti.

I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate devono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi o altri oneri. Se prima di tale data l’INPS dispone di rilevazioni contabili che coprono almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni, i conguagli possono essere effettuati sulla base di tali rilevazioni, con successiva rideterminazione se necessario.

Costi di esazione e oneri a carico dell’Organizzazione

I costi di esazione del contributo associativo, determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002, sono i seguenti:

  • € 0,35 per nuova delega;
  • € 0,02 per gestione delega;
  • € 2,01 per cancellazione delega;
  • € 2,54 per variazione delega.

Tali costi, nonché ogni altro eventuale onere anche fiscale inerente la convenzione, sono a carico della FEDERPENSIONATI-CONFSAL, che si impegna ad accettare senza riserva anche eventuali variazioni dei costi stabilite dall’INPS.

Rimessa delle somme e responsabilità

Le rimesse monetarie alla FEDERPENSIONATI-CONFSAL sono effettuate presso la sede centrale dell’Organizzazione, con le modalità da questa indicate. L’INPS è esonerato da responsabilità qualora le rimesse avvengano oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali, con obbligo di tempestiva comunicazione alla Federazione in caso di tali difficoltà.

La convenzione ribadisce inoltre che l’INPS resta estraneo ai rapporti tra pensionato e sindacato e che la FEDERPENSIONATI-CONFSAL esonera l’Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da tali rapporti, impegnandosi a ristorarlo per eventuali effetti negativi conseguenti a controversie sulla validità o regolarità della delega.

Rapporti a livello locale, banca dati e codice INPS

Le questioni operative a livello locale sono affidate al Responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti della FEDERPENSIONATI-CONFSAL devono fare riferimento. Le problematiche non risolvibili in sede periferica sono rimesse alla Direzione Generale e alle strutture nazionali dell’Organizzazione.

L’INPS mette inoltre a disposizione di ciascuna organizzazione convenzionata una banca dati delle deleghe sindacali, consultabile solo per la parte di competenza e nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme di sicurezza e privacy stabilite dall’Istituto e dall’Autorità Garante. Il codice INPS assegnato alla FEDERPENSIONATI-CONFSAL è A6.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sindacali effettuate sulle pensioni per conto della FEDERPENSIONATI-CONFSAL, sono istituiti due conti:

  • GPA 25/106, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA 27/106, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Le relative variazioni al piano dei conti sono riportate nell’allegato 3.

Durata della convenzione

La convenzione ha decorrenza dalla data di stipula e validità fino al 31 dicembre 2004. È prevista la proroga tacita di biennio in biennio, salvo disdetta da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.

Punti principali

Ambito soggettivo della convenzione

Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS. La disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’INPS e deve indicare la misura del contributo, oltre alle autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della FEDERPENSIONATI-CONFSAL, con timbro del sindacato. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe vanno comunicati per iscritto alle sedi periferiche INPS dalla struttura locale o dagli uffici centrali dell’Organizzazione.

Decorrenza, efficacia e revoca delle deleghe

Le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS competente, mentre quelle presentate contestualmente alla domanda di pensione decorrono dalla data di decorrenza della pensione. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca presentata dal pensionato all’INPS ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione. Se esistono più deleghe verso organizzazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. La circolare segnala inoltre che, per le revoche ricevute direttamente dall’INPS, non è più richiesto l’avviso preventivo all’Organizzazione sindacale.

Misura del contributo sindacale

L’importo della trattenuta è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono: 0,50% per gli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo. Per le pensioni indirette o di reversibilità pagate con unico ordine a più contitolari, la trattenuta segue le stesse modalità. La misura del contributo deve essere esplicitamente indicata nell’atto di delega.

Rapporti finanziari, costi di esazione e rimesse

I rapporti finanziari sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale INPS e FEDERPENSIONATI-CONFSAL. L’INPS versa acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute sulle pensioni in pagamento; in fase provvisoria, fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, l’acconto è pari a un tredicesimo del totale degli acconti dell’anno precedente aumentato della percentuale di incremento del monte pensioni per perequazione automatica. Sono previsti anche acconti quadrimestrali per le pensioni di nuova liquidazione, con riduzione del 3% dell’importo delle trattenute calcolate sino al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli avvengono entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o oneri, con possibilità di anticipazione se disponibili rilevazioni contabili pari ad almeno il 97% del totale. I costi di esazione sono fissati in: € 0,35 per nuova delega, € 0,02 per gestione delega, € 2,01 per cancellazione delega e € 2,54 per variazione delega, con oneri a carico della FEDERPENSIONATI-CONFSAL.

Responsabilità e rapporti locali

La FEDERPENSIONATI-CONFSAL esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e sindacato e si obbliga a ristorare l’Istituto di eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità della delega. A livello locale, i rapporti con le strutture periferiche dell’Organizzazione sono tenuti dal Responsabile dei rapporti con l’utenza; le questioni non risolte localmente sono demandate alla Direzione Generale e alle strutture nazionali del sindacato.

Banca dati delle deleghe e codice INPS

L’INPS mette a disposizione di ciascuna organizzazione convenzionata una banca dati consultabile per la parte di competenza, contenente le deleghe, le revoche e le variazioni. La consultazione è subordinata alle modalità e alle autorizzazioni INPS e al rispetto delle norme di sicurezza e privacy. Il codice INPS assegnato alla FEDERPENSIONATI-CONFSAL è A6.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione contabile delle trattenute sindacali sulle pensioni sono istituiti due conti: GPA 25/106 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA 27/106 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con la Federazione sono definiti dalla Direzione Generale.

Durata della convenzione

La convenzione decorre dalla data di stipula del 29 maggio 2003 ed è valida fino al 31 dicembre 2004. Si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio, salvo disdetta inviata con raccomandata A/R entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.

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