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Circolare

Circolare numero 115 del 30-6-2003

SOMMARIO: I datori di lavoro che hanno occupato lavoratori extracomunitari in posizione irregolare in data anteriore al 10.6.2002 e che hanno denunciato entro l’11.11.2002 la sussistenza del rapporto di lavoro con le modalità previste dalle leggi n.189/2002 e 222/2002, possono regolarizzare i periodi precedenti al 10 giugno 2002 versando, previa domanda, i contributi previdenziali in unica soluzione oppure in rate mensili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative e contributive per la regolarizzazione dei periodi anteriori al 10 giugno 2002 relativi a lavoratori extracomunitari emersi ai sensi della normativa sull’immigrazione e sul lavoro irregolare. Vengono richiamati i soggetti e i rapporti ammessi, le esclusioni, gli importi già versati per la regolarizzazione, l’obbligo del contratto di soggiorno, nonché le modalità di pagamento in unica soluzione o rateale, con distinta disciplina per collaboratori domestici e lavoratori dipendenti. Sono inoltre specificati modelli da utilizzare, codici di versamento, criteri di calcolo delle rate, conseguenze dell’inadempimento e possibilità di estinzione anticipata del debito residuo.

Regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi per lavoratori extracomunitari emersi

Regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi per lavoratori extracomunitari emersi

La circolare fornisce le istruzioni applicative per il versamento dei contributi e dei premi relativi ai periodi arretrati di lavoro irregolare di origine extracomunitaria emerso ai sensi della normativa sull’immigrazione e sul lavoro. L’intervento riguarda esclusivamente i periodi anteriori al 10 giugno 2002 e si collega alla necessaria stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina richiamata deriva dall’art. 33 della legge 30.7.2002, n. 189 e dall’art. 1 del D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito nella legge n. 222/2002. La regolarizzazione copre i rapporti di lavoro extracomunitario instaurati prima del 10.6.2002, purché al momento della domanda non sia maturata la prescrizione quinquennale per il periodo da regolarizzare.

Per il lavoro domestico, i soggetti interessati sono gli addetti all’assistenza a familiari affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, nonché gli addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Per gli altri settori, la regolarizzazione riguarda i lavoratori occupati in attività soggette all’assicurazione generale obbligatoria.

Restano espressamente esclusi i rapporti di lavoro autonomo e quelli di collaborazione coordinata e continuativa. I soci lavoratori di cooperativa potevano essere regolarizzati solo se dichiarati come subordinati oppure, in presenza di rapporto associativo, se il regolamento interno li qualificava come lavoratori subordinati ai sensi della legge n. 142/2001.

Contributo forfetario e effetti dell’emersione

Per fruire delle agevolazioni, i datori di lavoro domestico dovevano aver versato entro l’11.11.2002 un contributo forfetario di € 290,00 per ciascun lavoratore. I datori di lavoro che avevano impiegato lavoratori extracomunitari in altri settori soggetti all’assicurazione generale obbligatoria dovevano invece aver versato € 700,00 per ciascun lavoratore.

La presentazione della dichiarazione di emersione comporta che il datore di lavoro non incorra nelle sanzioni penali relative alle violazioni in materia di soggiorno, lavoro e aspetti finanziari connessi alla precedente occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione.

Presupposto del contratto di soggiorno

La regolarizzazione dei periodi anteriori non può avvenire senza la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato previsto dall’art. 5-bis del T.U. n. 286/1998, come modificato dall’art. 33 della legge n. 189/2002. La circolare richiama, per la stipula del contratto, anche le istruzioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 del 20.9.2002.

Pagamento dei contributi arretrati: soluzione unica o rateazione

Gli articoli 3 dei decreti ministeriali del 26.8.2002 e del 28.10.2002 consentono, previa domanda all’INPS, il versamento dei contributi, dei premi e dei relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 dell’art. 33, in unica soluzione oppure in rate mensili.

In caso di pagamento in unica soluzione, il debito è gravato dagli interessi legali vigenti alla data del versamento, calcolati dalla naturale scadenza del debito contributivo fino alla data del pagamento. In caso di rateazione, sul coacervo di contributi e interessi calcolati alla data della domanda si applicano gli interessi legali al tasso vigente alla stessa data per le prime 24 rate e gli interessi di dilazione per le rate dalla 25ª alla 36ª.

Adempimenti per il lavoro domestico

I datori di lavoro domestico che hanno presentato la domanda entro l’11.11.2002 devono aver presentato direttamente alla sede INPS la denuncia del rapporto di lavoro mediante mod. LD09 oppure tramite il servizio di denuncia online del sito INPS.

Per comunicare ore e retribuzioni relative ai periodi antecedenti il 10.6.2002 devono essere compilati il mod. LD15 e allegati il contratto di soggiorno e la ricevuta del pagamento in unica soluzione. Se si opta per la dilazione, va presentata domanda alla sede INPS competente in base alla residenza del datore di lavoro e vanno corrisposte le rate mensili secondo il piano di calcolo previsto.

Per la gestione COLF, sia nel caso di pagamento in unica soluzione sia nel caso di rateazione, il versamento deve avvenire con mod. F24, indicando nella sezione INPS il codice sede, la causale contributo "Dom 1", la matricola INPS del rapporto di lavoro con le due cifre di controcodice, oppure due zeri se non note, e il periodo oggetto di regolarizzazione. I versamenti per i periodi correnti e successivi alla regolarizzazione devono invece essere effettuati esclusivamente con i bollettini di conto corrente postale inviati dalla sede.

Adempimenti per i lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti oggetto di emersione, la regolarizzazione dei periodi anteriori al 10.6.2002 deve essere eseguita compilando i modelli DM10/V e SA VIG con le modalità ordinarie, allegando il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. I modelli DM10/V devono essere acquisiti dall’operatore e confluiscono nell’inadempienza contrassegnata dal tipo segnalazione 23.

Per il pagamento deve essere utilizzato il mod. F24 con codice "RCO1", sia in caso di unica soluzione sia in caso di rateazione. Se il datore di lavoro intende usufruire della dilazione, deve presentare domanda di rateazione con la modulistica in uso e corrispondere mensilmente la rata costante determinata secondo i criteri della circolare.

Criteri di calcolo delle rate

La circolare precisa che, nel primo prospetto allegato, le rate sono calcolate sulla base di un piano di ammortamento unitario a rata costante con tasso del 3%. Nei prospetti successivi, le rate sono calcolate con piano di ammortamento unitario a rata posticipata costante e tasso variabile: 3,00% per le prime 24 rate e 8% per le successive.

Per il calcolo della rata mensile posticipata occorre determinare l’importo dovuto a titolo di contributo per il periodo da regolarizzare. Per la gestione COLF si considerano numero di ore lavorate, retribuzione oraria comprensiva del rateo orario della tredicesima, vitto e alloggio; per i lavoratori dipendenti si applicano alla retribuzione contrattuale o a quella effettivamente corrisposta, se superiore, le aliquote IVS vigenti nel tempo.

Alla contribuzione vanno aggiunti gli interessi legali al tasso vigente alla data della domanda per il periodo dalla naturale scadenza dei contributi omessi fino alla data del pagamento in unica soluzione o della prima rata. Il totale così ottenuto va moltiplicato per il coefficiente relativo a 24 o 36 rate, oppure, se il piano è compreso tra 25 e 36 rate, per il coefficiente corrispondente al numero di rate prescelto riportato nell’allegato.

Rinuncia alla dilazione, revoca e riscossione coattiva

Se il datore di lavoro, dopo il pagamento di alcune rate, intende rinunciare alla dilazione ed estinguere in unica soluzione il debito residuo, deve moltiplicare il debito iniziale per il coefficiente della colonna 5 dell’allegato 1 o 2, in base alla durata della rateazione, corrispondente alla prima rata non pagata, e aggiungere l’importo della rata non versata.

A titolo esemplificativo, la circolare riporta un debito di € 1.000, rate concesse 36 e rata di € 29,302: dopo il pagamento di 3 rate, il debito residuo è calcolato in € 892,26, al quale va aggiunta la 4ª rata non versata.

Se il datore di lavoro interrompe il pagamento delle rate, la sede competente revoca la rateazione e addebita le sanzioni civili in misura ordinaria sui contributi residui, al netto degli interessi già versati, per i periodi nei quali la rateazione è stata regolarmente rispettata. L’inosservanza delle obbligazioni assunte comporta l’iscrizione a ruolo dei contributi e degli accessori e la riscossione tramite concessionario.

Rateazioni inferiori a 24 mensilità

Qualora venga richiesta una rateazione inferiore a 24 rate, non essendo utilizzabili i coefficienti dei piani allegati, la domanda può essere trattata mediante l’utility disponibile agli operatori del recupero crediti, nella quale è possibile inserire il tasso applicabile. La circolare segnala che tale utility è già disponibile da tempo anche per le domande di dilazione ordinarie derivanti da regolarizzazioni contributive a seguito di denuncia del lavoratore, accertamento d’ufficio o ispettivo, per le quali non esiste ancora una procedura completamente automatizzata.

Punti principali

Ambito della regolarizzazione

La circolare riguarda la regolarizzazione contributiva dei periodi arretrati relativi a lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 convertito nella legge n. 222/2002. La regolarizzazione è ammessa solo per i periodi anteriori al 10.6.2002 e limitatamente ai periodi per i quali, alla data della domanda, non sia ancora maturata la prescrizione quinquennale.

Soggetti interessati ed esclusioni

Per il lavoro domestico sono compresi i lavoratori addetti all’assistenza familiare di persone non autosufficienti per patologie o handicap, nonché i collaboratori domestici (badanti e colf). Per gli altri settori sono interessati i lavoratori occupati in attività soggette all’assicurazione generale obbligatoria. Restano esclusi i rapporti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa. I soci lavoratori di cooperativa potevano essere regolarizzati solo se dichiarati come subordinati oppure se, in base al regolamento interno e alla legge n. 142/2001, risultavano inquadrati come lavoratori subordinati.

Contributi forfetari già dovuti per l’emersione

Per ottenere le agevolazioni, i datori di lavoro domestico dovevano aver versato entro l’11.11.2002 un contributo forfetario di € 290,00 per ciascun lavoratore. Per i lavoratori extracomunitari impiegati in altri settori soggetti ad assicurazione generale obbligatoria, il contributo forfetario richiesto era pari a € 700,00 per ciascun lavoratore.

Effetti della dichiarazione di emersione

La presentazione della dichiarazione di emersione esclude l’applicazione delle sanzioni penali per le violazioni relative al soggiorno, al lavoro e agli aspetti finanziari connessi alla pregressa occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione.

Presupposto del contratto di soggiorno

La regolarizzazione dei periodi pregressi non può prescindere dalla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’art. 5-bis del T.U. n. 286/1998, come modificato dall’art. 33 della legge n. 189/2002. La circolare richiama, per le modalità di stipula, anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 del 20.9.2002.

Pagamento dei contributi arretrati: unica soluzione o rateazione

I datori di lavoro possono versare, previa domanda all’INPS, i contributi e i premi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi indicati nel comma 3, con i relativi interessi, in unica soluzione oppure in rate mensili. In caso di pagamento in unica soluzione, sono dovuti gli interessi legali vigenti alla data del versamento, calcolati dalla naturale scadenza del debito alla data del pagamento. In caso di rateazione, sul totale dei contributi e interessi calcolati fino alla data della domanda si applicano gli interessi legali al tasso vigente alla data della domanda per le prime 24 rate e gli interessi di dilazione per le rate dalla 25ª alla 36ª.

Istruzioni operative per i datori di lavoro domestico

I datori di lavoro domestico che hanno presentato domanda entro l’11.11.2002 devono aver presentato alla sede INPS la denuncia del rapporto di lavoro domestico mediante mod. LD09 oppure tramite il servizio di denuncia online sul sito INPS. Per comunicare ore e retribuzioni dei periodi anteriori al 10.6.2002 devono compilare il mod. LD15, allegando il contratto di soggiorno e la ricevuta del pagamento in unica soluzione. Se intendono la dilazione, devono presentare domanda alla sede INPS competente per residenza del datore di lavoro e versare le rate mensili calcolate secondo le istruzioni della circolare.

Versamenti per la gestione COLF

Per i pagamenti, sia in unica soluzione sia rateali, relativi alla gestione COLF deve essere utilizzato il mod. F24, compilando la sezione INPS con: codice sede della sede INPS di iscrizione; causale contributo "Dom 1"; matricola INPS del rapporto di lavoro con le due cifre di controcodice, oppure due zeri se non conosciute; periodo oggetto di regolarizzazione. I versamenti per i periodi correnti e successivi alla regolarizzazione devono invece essere eseguiti esclusivamente con i bollettini di c/c postale inviati dalla sede.

Istruzioni operative per i lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti oggetto della domanda di emersione, la regolarizzazione dei periodi antecedenti il 10.6.2002 deve essere effettuata compilando i modelli DM10/V e i relativi SA VIG con le modalità ordinarie, allegando il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. I modelli DM10/V devono essere acquisiti dall’operatore e confluiscono nell’inadempienza contrassegnata dal tipo segnalazione 23. Per il versamento deve essere usato il mod. F24 con codice "RCO1", sia per il pagamento in unica soluzione sia per quello rateale.

Criteri di calcolo della rata

Per le rateazioni, la circolare distingue tra gestione COLF e lavoratori dipendenti. Nel primo caso la rata si determina considerando il numero di ore lavorate, la retribuzione oraria comprensiva del rateo orario della tredicesima, nonché vitto e alloggio. Nel secondo caso si applicano alla retribuzione contrattuale o a quella effettivamente corrisposta, se superiore, le aliquote pensionistiche IVS vigenti nel tempo. Alla contribuzione vanno aggiunti gli interessi legali al tasso vigente alla data della domanda per il periodo dalla naturale scadenza alla data del versamento in unica soluzione o della prima rata. L’importo così ottenuto va moltiplicato per il coefficiente corrispondente alle 24 o alle 36 rate, oppure, per piani tra 25 e 36 rate, per il coefficiente del numero di rate prescelto riportato nell’allegato.

Rinuncia alla dilazione e revoca

Se il datore di lavoro, dopo avere pagato alcune rate, vuole rinunciare alla dilazione ed estinguere in unica soluzione il debito residuo, deve moltiplicare il debito iniziale per il coefficiente della colonna 5 dell’allegato 1 o 2, in base alla durata della rateazione, corrispondente alla prima rata non pagata, e aggiungere l’importo della rata non versata. Se il pagamento delle rate viene interrotto, la sede competente emette un provvedimento di revoca della rateazione e addebita le sanzioni civili in misura ordinaria sui contributi residui, al netto degli interessi già versati, per i periodi in cui la rateazione è stata regolarmente rispettata.

Rateazioni inferiori a 24 mesi e mancato adempimento

Qualora venga chiesta una rateazione inferiore a 24 rate, non essendo utilizzabili i coefficienti dei piani allegati, la domanda può essere gestita tramite l’utility disponibile agli operatori del recupero crediti, nella quale è possibile inserire il tasso applicabile. L’inosservanza delle obbligazioni assunte comporta l’iscrizione a ruolo dei contributi e dei relativi accessori e la riscossione tramite concessionario. La stessa utility era già disponibile per la gestione delle domande di dilazione ordinarie derivanti da regolarizzazioni contributive a seguito di denuncia del lavoratore, accertamento d’ufficio o ispettivo, in assenza di una procedura completamente automatizzata.

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