Circolare numero 121 del 1-7-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce un nuovo assetto operativo e informatico per migliorare la gestione del contenzioso giudiziario medico-legale, rafforzando il coordinamento tra uffici legali e Centri medico-legali (CML). Viene sottolineata l’importanza della tempestiva comunicazione dei dati sulle consulenze tecniche d’ufficio, della partecipazione dei medici dell’Istituto alle operazioni peritali e della tempestiva trasmissione delle relazioni del CTU ai sanitari competenti. La circolare disciplina inoltre ulteriori compiti dei medici consulenti, l’accentramento delle visite peritali e descrive il sistema automatizzato SISCO e la nuova procedura WEB per la gestione dell’iter peritale.
Nuovi indirizzi operativi per il contenzioso giudiziario medico-legale
Nuovi indirizzi operativi riguardanti il contenzioso giudiziario medico-legale
La circolare definisce un nuovo modello organizzativo e informatico per la gestione del contenzioso giudiziario medico-legale dell’INPS. L’obiettivo è rafforzare il raccordo tra uffici legali e Centri medico-legali (CML), migliorando la tempestività delle informazioni, la partecipazione alle operazioni peritali e la qualità della difesa tecnica dell’Istituto.
Contesto e finalità della circolare
L’intervento si inserisce nell’attuazione della delibera del C.d.A. n. 289 del 13 novembre 2001, che valorizza l’integrazione operativa tra uffici amministrativi, legali e medico-legali. La circolare evidenzia che una delle principali cause di soccombenza nei giudizi in materia di invalidità e inabilità deriva spesso dalla mancata partecipazione del sanitario dell’Istituto alle operazioni peritali, dovuta alla mancata acquisizione tempestiva delle informazioni su luogo e data dell’accertamento.
In tale prospettiva, viene richiamata anche la circolare n. 225 del 2 novembre 1984, che aveva già indicato le linee guida di attività dei medici legali dell’Ente.
Tempestiva comunicazione delle informazioni processuali
La circolare ribadisce che l’ufficio legale deve comunicare tempestivamente al CML di pertinenza territoriale del periziando:
- il nome del CTU designato;
- la data di inizio delle operazioni peritali;
- il luogo di svolgimento delle operazioni.
Tali dati devono essere inseriti nella procedura SISCO, così da diventare immediatamente disponibili al dirigente medico-legale di II livello responsabile del CML competente, che provvede a segnalare il nominativo del medico designato come CTP all’ufficio legale.
Competenza del CML e possibilità di delega
Il principio generale indicato dalla circolare stabilisce che la responsabilità del contenzioso medico-legale spetti al CML che ha curato la gestione amministrativa della pratica, in quanto dispone sia della conoscenza della controversia sia del fascicolo sanitario.
Solo in caso di operazioni peritali svolte a considerevole distanza dal CML competente, per evitare trasferte frequenti e onerose, è possibile delegare sanitari di un altro CML alla difesa tecnica dell’Istituto. Tale delega richiede accordi tempestivi tra i rispettivi dirigenti medico-legali di II livello.
Partecipazione del medico dell’Istituto alle operazioni peritali
La presenza del consulente tecnico dell’Istituto è considerata essenziale sia all’avvio delle operazioni peritali sia nelle eventuali prosecuzioni. Essa consente di acquisire gli esiti degli accertamenti disposti in visita, confrontarsi con il CTU sugli aspetti valutativi del caso e monitorare l’eventuale evoluzione del quadro invalidante.
Il medico-legale deve inoltre prendere nota dell’obiettività clinico-strumentale emersa e valutare con attenzione la dinamica evolutiva del complesso invalidante, soprattutto quando essa si discosti, per efficienza menomativa, da quanto risultava nella fase amministrativa.
Nuovo modulo di raccolta dati e informatizzazione
Per supportare l’attività giudiziale è stato predisposto un nuovo modulo di raccolta dati, allegato alla circolare. La sua struttura è pensata per favorire la futura informatizzazione degli elementi clinici emersi durante gli accertamenti tecnici giudiziali e per un’eventuale integrazione nel fascicolo sanitario elettronico.
Pareri tecnici e attività difensiva dei consulenti
La circolare precisa che il ruolo dei consulenti tecnici medico-legali dell’Istituto non si esaurisce nella partecipazione alle operazioni peritali. Essi devono anche:
- redigere pareri scritti sull’opportunità di resistere in giudizio, sia in primo sia in secondo grado;
- predisporre elaborati scritti per segnalare eventuali incongruenze diagnostiche e/o valutative del CTU, da depositare in Cancelleria a cura dell’ufficio legale prima della sentenza.
Viene inoltre sottolineato che i rilievi formulati dopo il deposito della relazione del CTU, se specifici, puntuali e supportati da elementi di prova, hanno un valore processuale rilevante, poiché il giudice, se decide di aderire al parere del CTU, deve motivare le ragioni del mancato accoglimento di tali osservazioni.
Per questo motivo, l’ufficio legale deve acquisire con urgenza copia della relazione di consulenza tecnica d’ufficio e trasmetterla tempestivamente ai sanitari addetti al contenzioso. Anche il giudizio concorde con l’operato del CTU deve essere espresso per iscritto.
Rilevanza ai fini dell’appello
La circolare collega il coordinamento tra uffici legali e medici anche alla fase di appello. In caso di soccombenza iniziale dell’Ente, un raccordo efficace consente di valutare in tempo utile la proposizione del gravame. Pur essendo il rinnovo della consulenza rimesso al giudice di secondo grado, la circolare evidenzia che tale valutazione è spesso influenzata da pareri medico-legali puntuali e circostanziati, anche formulati come mere allegazioni tecniche difensive.
Ulteriori compiti dei medici dell’Istituto
La circolare attribuisce ai medici dell’Istituto ulteriori attività connesse al contenzioso giudiziario medico-legale:
- selezionare e trasmettere all’ufficio legale, in copia, la documentazione del fascicolo sanitario ritenuta utile alla difesa;
- inserire periodicamente i dati sull’andamento del contenzioso sul territorio, per costruire un sistema nazionale di verifica attuale, economico e completo;
- verificare, a livello regionale, la puntualità e completezza dei dati statistici, individuando eventuali punti di crisi e adottando misure correttive in collaborazione con i responsabili dei CML e con il Coordinamento Generale Medico-Legale.
Accentramento delle visite peritali e organizzazione territoriale
La circolare osserva che la dispersione delle visite peritali presso studi di CTU distanti dai CML e le convocazioni in orari incompatibili con il servizio rendono difficile la partecipazione dei medici dell’Istituto e possono compromettere il diritto di difesa.
Per questa ragione, vengono giudicati favorevolmente i provvedimenti dell’autorità giudiziaria che accentrano le visite peritali presso i CML dell’INPS o in locali messi a disposizione dai tribunali. Tale soluzione era già stata sollecitata con la circolare n. 225 del 1984, ma risulta ancora applicata solo in pochi casi.
I Direttori di sede sono quindi invitati a prendere contatti con gli uffici giudiziari e con i Presidenti dei Consigli dell’Ordine dei Medici per favorire l’adozione diffusa di questo modello organizzativo. La circolare precisa anche che ai medici devono essere riconosciuti il recupero orario e le indennità per gli spostamenti e per il tempo impiegato nelle attività di consulenza svolte fuori sede.
Sistema automatizzato SISCO e procedura WEB
In attuazione delle nuove istruzioni è stato realizzato un sistema automatizzato articolato in due componenti:
- l’interconnessione della procedura di gestione del contenzioso legale dell’Istituto, SISCO, con i dati sanitari relativi alle consulenze tecniche d’ufficio;
- una nuova procedura Intranet, interconnessa con SISCO, per la gestione automatizzata dell’iter delle operazioni peritali da parte dei CML.
Il sistema consente ai CML di gestire direttamente:
- le date di inizio delle operazioni peritali;
- i nominativi dei CTU;
- i dati relativi alle operazioni;
- la diagnosi;
- il giudizio medico-legale.
La finalità è eliminare lo scambio cartaceo tra uffici legali e CML e rendere possibile una gestione coordinata dell’iter processuale sia sotto il profilo legale sia sotto quello sanitario. È inoltre prevista una procedura per la rilevazione di dati statistici a supporto della verifica da parte delle direzioni centrali competenti.
Istruzioni operative per l’area legale
La circolare descrive le modalità operative della procedura SISCO in ambiente AS400. In particolare, nel pannello di gestione definizione, l’operatore deve inserire i dati della causa e le informazioni relative alla data di inizio delle operazioni peritali e al nome del CTU. Per il nominativo del professionista, la procedura consente sia l’inserimento automatico digitando i primi quattro caratteri del nome, sia la selezione tramite elenco con tasto funzione F1; in mancanza del nominativo in tabella, è possibile inserirlo con F5.
Dopo l’inserimento dei dati, il sistema mostra il pannello di acquisizione/variazione dati sanitari, nel quale occorre verificare la correttezza della sede amministrativa e completare i dati da inserire, compresa l’ora della perizia e l’indirizzo. È inoltre essenziale indicare correttamente il codice della sede amministrativa competente per la consulenza tecnica d’ufficio, soprattutto nelle province in cui gli uffici legali sono accentrati nella sede provinciale.
La procedura propone in automatico la sede di competenza della pratica; se necessario, l’operatore può modificarla digitando i caratteri iniziali dell’identificativo di sede e selezionando tra le sedi visualizzate. Se occorre variare successivamente i dati sanitari, il pannello può essere richiamato posizionando il cursore nel campo VISITA CTU e premendo F1.
Istruzioni operative per l’area medico-legale
L’area medico-legale dispone di una procedura WEB per la gestione dell’iter delle operazioni peritali. Ogni sede, alla nuova apertura della procedura, visualizza l’elenco delle visite CTU di propria pertinenza trasmesso dall’ufficio legale, consentendo al dirigente medico-legale di II livello di programmare l’attività dei medici della sede.
La funzione di gestione iter consente di seguire le attività medico-legali, inclusi:
- i dati delle operazioni peritali;
- la diagnosi;
- il giudizio medico-legale.
Per accedere alla procedura occorre selezionare nella intranet dell’Istituto:
- AREA MEDICA
- CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE
Supporto operativo e contatti
La circolare rinvia a un manuale utente allegato per le istruzioni più dettagliate. Per chiarimenti vengono indicati specifici riferimenti del Coordinamento Generale Medico-Legale, con nominativi e numeri telefonici. In caso di malfunzionamenti della procedura, è previsto l’invio di un messaggio all’indirizzo di posta elettronica dedicato Contenziososanitario@Inps.it.
Punti principali
Obiettivo organizzativo e motivazione
La circolare attua la delibera del C.d.A. n. 289 del 13 novembre 2001 e punta a integrare operativamente area amministrativa, legale e medico-legale. L’esigenza nasce dall’elevato numero di soccombenze nelle controversie in materia di invalidità e inabilità, spesso dovute alla mancata partecipazione del sanitario dell’Istituto alle operazioni peritali per carenza di informazioni tempestive su luogo e data dell’accertamento.
Comunicazioni indispensabili all’area medico-legale
L’ufficio legale deve comunicare con tempestività il nominativo del CTU, la data di inizio delle operazioni peritali e il luogo di svolgimento. Tali informazioni vanno inserite nella procedura SISCO e rese immediatamente disponibili al dirigente medico-legale di II livello del CML competente, che provvede a individuare il medico consulente tecnico di parte (CTP).
Regola di competenza tra CML e deroghe
Il principio generale attribuisce la responsabilità del contenzioso medico-legale al CML che ha gestito in via amministrativa la pratica, in quanto dispone della conoscenza del caso e del fascicolo sanitario. Solo quando la sede delle operazioni peritali sia a notevole distanza, e in particolare nei giudizi di II grado, è possibile delegare sanitari di un altro CML, tramite accordi tempestivi tra i dirigenti medico-legali di II livello.
Ruolo del medico consulente tecnico di parte
La partecipazione del medico dell’Istituto alle operazioni peritali è considerata essenziale per la difesa tecnica. Il consulente deve presenziare non solo all’inizio delle operazioni, ma anche alle eventuali prosecuzioni, per acquisire gli esiti degli accertamenti, confrontarsi con il CTU e valutare l’evoluzione del quadro clinico, soprattutto se diverso da quello emerso nella fase amministrativa.
Nuovo modulo di raccolta dati
Per supportare la futura informatizzazione degli elementi clinici emersi in sede giudiziale è stato predisposto un nuovo modulo di raccolta dati, allegato alla circolare. Il modulo è funzionale anche a una possibile integrazione nel fascicolo sanitario elettronico.
Pareri tecnici e note controdeduttive
I medici consulenti devono fornire all’ufficio legale, nei tempi richiesti, pareri scritti sulla convenienza di resistere in giudizio sia in primo sia in secondo grado, nonché elaborati scritti sulle eventuali incongruenze diagnostiche o valutative del CTU da depositare in Cancelleria prima della sentenza. La circolare richiama la rilevanza processuale di osservazioni formulate dopo il deposito della relazione del CTU, se specifiche e supportate da prove, rispetto ai semplici rilievi espressi durante le operazioni peritali.
Acquisizione tempestiva della relazione del CTU
L’ufficio legale deve ritirare tempestivamente le relazioni peritali depositate e trasmetterle ai sanitari addetti al contenzioso, in modo che i rilievi possano essere formulati prima della decisione del giudice. Deve essere espresso per iscritto anche l’eventuale giudizio concorde con l’operato del CTU.
Supporto all’appello
In caso di soccombenza iniziale dell’Ente, il coordinamento tra uffici legali e medici deve consentire di valutare per tempo la proposizione dell’appello. La circolare evidenzia che il rinnovo della consulenza in secondo grado, pur rimesso al giudice, è spesso favorito da pareri medico-legali puntuali e circostanziati, anche in forma di allegazioni tecniche difensive.
Ulteriori compiti dei medici
I medici dell’Istituto devono selezionare e trasmettere all’ufficio legale la documentazione sanitaria utile alla difesa, inserire periodicamente i dati sull’andamento del contenzioso medico-legale territoriale e verificare, a livello regionale, la completezza e puntualità dei dati statistici, individuando eventuali criticità e misure di soluzione in raccordo con i responsabili dei CML e del Coordinamento Generale Medico-Legale.
Accentramento delle visite peritali
La circolare favorisce l’accentramento delle visite peritali presso i CML dell’INPS o in locali messi a disposizione dai tribunali, al fine di evitare dispersione delle attività presso studi distanti e convocazioni incompatibili con il servizio. I Direttori di sede sono invitati a contattare uffici giudiziari e Presidenti degli Ordini dei Medici per diffondere il modello organizzativo. Si prevede anche il recupero orario e il riconoscimento delle indennità per gli spostamenti e il tempo impiegato fuori sede.
Sistema automatizzato SISCO e nuova procedura WEB
Viene descritto un sistema automatizzato in due aree: l’integrazione della procedura legale SISCO con i dati sanitari sulle consulenze tecniche d’ufficio e una nuova procedura Intranet/Web per la gestione dell’iter delle operazioni peritali da parte dei CML. Il sistema consente ai CML di gestire date, nominativi dei CTU, diagnosi e giudizio medico-legale, eliminando lo scambio cartaceo e migliorando il controllo del contenzioso.
Istruzioni operative e supporto tecnico
La circolare fornisce indicazioni operative per l’inserimento dei dati nella procedura SISCO, la verifica e correzione della sede amministrativa competente e la successiva visualizzazione del pannello dati sanitari. Riporta inoltre un elenco di oggetti AS400 della versione aggiornata, indica il percorso di accesso alla procedura sulla intranet ( AREA MEDICA -> CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE ) e rinvia a un manuale utente allegato. Per chiarimenti sono indicati nominativi e numeri telefonici di contatto, mentre per i malfunzionamenti è fornito un indirizzo e-mail dedicato.
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