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Circolare

Circolare numero 118 del 1-7-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’effetto del regolamento CE n. 859/2003, in vigore dal 1° giugno 2003, che estende ai cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti in uno Stato membro l’applicazione dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, purché non già applicabili solo per ragioni di nazionalità e purché la situazione non riguardi esclusivamente uno Stato terzo e un solo Stato membro. Sono inclusi anche familiari e superstiti, con effetti non retroattivi sui diritti anteriori al 1° giugno 2003, ma con possibilità di riconoscere prestazioni dal 1° giugno 2003 anche per eventi anteriori. Le Sedi INPS devono verificare la legalità del soggiorno/residenza, considerare le domande pendenti o sospese e applicare specifiche eccezioni per Germania, Austria e Danimarca, nonché tener conto degli accordi internazionali e dell’assenza di applicazione nei rapporti con la Svizzera.

Estensione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale ai cittadini di Stati terzi legalmente soggiornanti nell’UE

Estensione del campo di applicazione soggettivo della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale

La circolare interviene a seguito dell’entrata in vigore del regolamento CE n. 859 del 14 maggio 2003, che amplia dal 1° giugno 2003 la platea dei soggetti tutelati dai regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72. L’attenzione è rivolta ai cittadini di Stati terzi legalmente soggiornanti in uno Stato membro, con prime indicazioni operative per le strutture INPS chiamate a gestire domande di prestazione e questioni di legislazione applicabile.

Finalità dell’intervento comunitario

La circolare ricorda che i regolamenti 1408/71 e 574/72 erano già applicabili ai lavoratori cittadini di uno Stato membro soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ad apolidi e profughi residenti in uno Stato membro, oltre che ai loro familiari e superstiti. Il nuovo regolamento nasce dall’esigenza di garantire anche ai cittadini di Stati terzi legalmente soggiornanti un trattamento equo, con diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione, rafforzando la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale.

Ambito soggettivo di applicazione dal 1° giugno 2003

Dal 1° giugno 2003 le disposizioni dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 si applicano ai cittadini di Stati terzi che:

  • soggiornino legalmente in uno Stato membro;
  • non siano già destinatari della disciplina comunitaria esclusivamente in ragione della loro nazionalità;
  • non presentino una situazione con legami soltanto con lo Stato terzo di cittadinanza e con un solo Stato membro.

La medesima estensione vale anche per i familiari e i superstiti dei cittadini di Stati terzi che si trovino nelle condizioni indicate.

Effetti temporali e decorrenza delle prestazioni

La circolare precisa che il regolamento n. 859 non riconosce diritti a prestazione per periodi anteriori al 1° giugno 2003. Tuttavia, possono essere acquisiti diritti connessi a eventi tutelati verificatisi prima di tale data; in tal caso, la decorrenza delle prestazioni resta comunque fissata al 1° giugno 2003.

Viene inoltre chiarito che i periodi di lavoro o di residenza, sia precedenti sia successivi al 1° giugno 2003, maturati negli Stati membri dai cittadini di Stati terzi interessati, devono essere considerati nell’ambito della regolamentazione comunitaria.

Prestazioni non liquidate o sospese

Le prestazioni non liquidate, oppure sospese per ragioni legate alla cittadinanza o alla residenza dell’interessato, devono essere determinate o rideterminate con decorrenza dal 1° giugno 2003, purché l’interessato presenti specifica domanda entro due anni da tale data.

Se la domanda viene presentata oltre il biennio, la prestazione deve essere liquidata con decorrenza dalla data della domanda. La circolare ribadisce che, in nessun caso, i cittadini di Stati terzi possono perdere diritti per effetto dell’entrata in vigore del regolamento n. 859.

Rapporti con accordi internazionali, Svizzera e SEE

L’applicazione del regolamento n. 859 non può pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali di sicurezza sociale conclusi con Stati terzi e nei quali la Comunità europea sia parte.

La circolare richiama inoltre quanto già comunicato con la circolare n. 118 del 25 giugno 2002 e precisa che il regolamento n. 859, pur potendo essere formalmente inserito nell’Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera dopo la decisione del Comitato misto, non è attualmente applicabile nei rapporti con la Svizzera.

Per i Paesi dello Spazio Economico Europeo non appartenenti all’Unione Europea, cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein, l’estensione del campo di applicazione della disciplina comunitaria già applicata avverrà dopo la specifica approvazione del Comitato misto C.E.E.-S.E.E.

Disposizioni particolari per Germania, Austria e Danimarca

La circolare segnala alcune regole specifiche in materia di prestazioni familiari:

  • per la Germania, l’estensione opera solo a favore dei cittadini di Stati terzi in possesso, secondo il diritto tedesco, del titolo di soggiorno denominato "Aufenthaltserlaubnis" o "Aufenthaltsberechtigung";
  • per l’Austria, l’estensione opera solo a favore dei cittadini di Stati terzi che, secondo la legislazione austriaca, soddisfino le condizioni per beneficiare in permanenza degli assegni familiari;
  • la Danimarca non è vincolata dal regolamento n. 859 e non lo applica.

Indicazioni per le Sedi INPS

Le Sedi INPS sono invitate a considerare la nuova disciplina sia nell’applicazione degli articoli 13-17 del regolamento n. 1408/71 sulla determinazione della legislazione applicabile, sia nell’esame delle domande di prestazione presentate da cittadini di Stati terzi. La sola cittadinanza di uno Stato terzo non può costituire motivo di rigetto della domanda.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla verifica della legalità del soggiorno o della residenza nello Stato dell’Unione Europea, che costituisce il presupposto per l’estensione della normativa comunitaria. Le Sedi, se lo ritengono opportuno, possono dare particolare evidenza alle pratiche interessate e segnalare agli uffici centrali gli specifici problemi applicativi che dovessero emergere.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare fornisce le prime istruzioni operative sull’estensione del campo di applicazione soggettivo della normativa comunitaria di sicurezza sociale ai cittadini di Stati terzi, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento CE n. 859 del 14 maggio 2003.

Ambito di applicazione del regolamento CE n. 859/2003

Dal 1° giugno 2003 i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 si applicano ai cittadini di Stati terzi che soggiornino legalmente in uno Stato membro, se non già coperti da tali regolamenti solo in ragione della cittadinanza e sempre che la loro situazione non presenti legami esclusivamente con lo Stato terzo di cittadinanza e con un solo Stato membro. La tutela è estesa anche ai familiari e ai superstiti.

Effetti temporali e assenza di retroattività

Il regolamento n. 859 non attribuisce diritti a prestazioni per periodi anteriori al 1° giugno 2003. Tuttavia, i diritti connessi a eventi tutelati verificatisi prima di tale data possono essere acquisiti, con decorrenza delle eventuali prestazioni comunque fissata dal 1° giugno 2003. I periodi di lavoro o residenza, anteriori o successivi a tale data, devono essere considerati secondo la regolamentazione comunitaria.

Domande, prestazioni non liquidate o sospese

Le prestazioni non liquidate o sospese per ragioni di cittadinanza o residenza devono essere determinate o rideterminate dal 1° giugno 2003 su domanda dell’interessato presentata entro due anni da tale data. Se la domanda è presentata dopo il biennio, la prestazione decorre dalla data della domanda. In ogni caso, i cittadini di Stati terzi non possono perdere diritti per effetto dell’entrata in vigore del regolamento.

Rapporti con accordi internazionali e Svizzera/SEE

L’applicazione del regolamento n. 859 non deve pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali di sicurezza sociale conclusi con Stati terzi e di cui la Comunità europea sia parte. Il regolamento non è attualmente applicabile nei rapporti con la Svizzera; per i Paesi SEE non UE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) l’estensione dipenderà dalla specifica approvazione del Comitato misto C.E.E.-S.E.E.

Eccezioni per Germania, Austria e Danimarca

Per le prestazioni familiari, in Germania l’applicazione riguarda solo i cittadini di Stati terzi in possesso dei titoli di soggiorno "Aufenthaltserlaubnis" o "Aufenthaltsberechtigung"; in Austria solo i cittadini di Stati terzi che soddisfino le condizioni per beneficiare in permanenza degli assegni familiari. La Danimarca non è vincolata dal regolamento e non lo applica.

Indicazioni operative per le Sedi INPS

Le Sedi devono considerare la nuova disciplina nell’applicazione degli articoli 13-17 del regolamento n. 1408/71 sulla legislazione applicabile e nell’esame delle domande di prestazione presentate da cittadini di Stati terzi, poiché la sola cittadinanza extra-UE non costituisce motivo di reiezione. Occorre verificare con attenzione la legalità del soggiorno o della residenza nello Stato UE e, se opportuno, dare particolare evidenza alle pratiche interessate, segnalando eventuali problemi applicativi.

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