Cassazione Penale, Sentenza n. 18702/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi: (1) la Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato il nesso di causalità tra il pugno inferto dall'imputato e la lesione dentaria della vittima (presunta "scheggiatura" poi descritta come erosione dello smalto), senza escludere che la lesione fosse preesistente; (2) e (3) mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa (anche come eccesso colposo) e, in subordine, dell'attenuante della provocazione: secondo la difesa il Lozano avrebbe reagito ad una aggressione subita dal Deng e per difendere la compagna, con timore per l'incolumità a causa dell'arrivo di altre persone in cucina munite di utensili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché è pacifico che l'imputato abbia colpito la vittima con un pugno e il referto medico documenta trauma facciale e la lesione dentaria, con contiguità temporale e congruenza rispetto alla dinamica ricostruita; il secondo e terzo motivo sono inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e della valutazione della prova (attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa), apprezzamenti riservati al giudice del merito. Conseguentemente il giudicato di condanna per il reato di cui all'art. 582 c.p. è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di lesioni personali; la Corte ritiene accertata la lesione sulla base della dinamica (pugno al volto) e del referto medico.
art. 40 cod. pen.
Riferita al nesso di causalità; la Corte ha ritenuto che il nesso possa essere dedotto da dati empirici/documentali, temporalità e congruenza tra dinamica e referto medico.
art. 52 cod. pen.
Norma sulla legittima difesa; la Corte d'appello ha escluso la causa di giustificazione ritenendo assente pericolo attuale e proporzione tra offesa subita e reazione, nonché la possibilità di allontanarsi.
art. 62 n. 2 cod. pen.
Riferita all'attenuante della provocazione; la Corte ha escluso l'attenuante per la oggettiva sproporzione tra il diniego opposto dalla vittima e la reazione violenta dell'imputato.
Massime di principio
- Il nesso di causalità tra condotta e lesione può essere affermato anche sulla base di dati empirici e documentali immediati (referto medico) se compatibili con la dinamica e con contiguità temporale.
- La legittima difesa richiede un pericolo attuale, ingiusto e non altrimenti evitabile; la proporzione tra offesa e reazione e la possibilità di allontanarsi sono elementi determinanti: l'assenza di tali elementi porta all'esclusione della causa di giustificazione.
- L'attenuante per provocazione non opera se la reazione è oggettivamente sproporzionata rispetto alla provocazione subita.
- La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni, nonché la scelta delle risultanze probatorie da ritenere decisive, sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se motivate coerentemente.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi che in realtà chiedono una rinnovata valutazione del merito o una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili; i ricorsi devono invece dedurre vizi di diritto o vizi formali della motivazione.
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