Sentenza n. 322/2026 - Palermo, Sezione 5
Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del D.D.G. n. 8017 del 26/09/2025, con il quale l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Servizio 5° “Qualità e Marketing – Brand Sicilia”, ha comunicato l’approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti multiregionali ammissibili relativi all’Invito per la presentazione dei progetti a valere sulla misura “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi” – campagna 2025/2026, nonché la non ammissibilità del progetto multiregionale dell’Azienda Agricola Giuseppe Mannino, denominato “Identità Mediterranea”, in qualità di capofila; - del verbale di seduta n. 2 del 25/08/2025 del Comitato di valutazione dei progetti OCM Vino Paesi Terzi – campagna 2025/2026, con cui è stata rilevata la non ammissibilità del progetto multiregionale presentato dall’Azienda Agricola Giuseppe Mannino (capofila); - del verbale di seduta n. 9 del 09/09/2025 del medesimo Comitato di valutazione, con il quale, nonostante i chiarimenti forniti e la documentazione prodotta dal ricorrente, veniva ribadita la non ammissibilità del progetto multiregionale e le relative motivazioni; - del verbale n. 15 del 23/09/2025 del Comitato di valutazione dei progetti OCM Vino Paesi Terzi – campagna 2025/2026, con cui si procedeva all’approvazione della graduatoria provvisoria; del verbale n. 21 del 14/11/2025, non conosciuto dal ricorrente, del Comitato di valutazione dei progetti OCM Vino Paesi Terzi – campagna 2025/2026, con il quale veniva ulteriormente ribadita la non ammissione del progetto del ricorrente; - del D.D.G. n. 8493 del 09/10/2025, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti regionali ammissibili relativi all’Invito per la presentazione dei progetti a valere sulla misura “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi” – campagna 2025/2026; - del D.D.G. n. 10258 del 18/11/2025, con il quale l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Servizio 5° “Qualità e Marketing – Brand Sicilia”, ha decretato l’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti regionali ammissibili relativi al medesimo Invito; - della nota prot. n. 192272 del 20/11/2025, con la quale il Servizio 5° “Qualità e Marketing – Brand Sicilia” dell’Assessorato resistente ha fornito riscontro all’istanza di annullamento in autotutela proposta dall’Azienda Agricola Giuseppe Mannino avverso il D.D.G. n. 8017 del 26/09/2025, confermando la non ammissibilità del progetto; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione di un progetto multiregionale dalla procedura per la promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e successivo diniego dell’istanza di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa partecipante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’Amministrazione aveva dichiarato non ammissibile il progetto multiregionale presentato da una costituenda ATI, nonché le graduatorie e gli atti presupposti, deducendo: 1) eccesso di potere per erronea valutazione della documentazione, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione, poiché dagli atti progettuali e dai chiarimenti prodotti in sede di soccorso istruttorio sarebbe risultata la partecipazione di tutti i componenti dell’ATI ad almeno un’azione promozionale in ciascun Paese terzo; 2) violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 26 giugno 2023, nonché dei principi di tassatività delle cause di esclusione, proporzionalità e favor partecipationis, perché il requisito previsto dall’art. 3, comma 2, non sarebbe stato assistito da una sanzione espulsiva, diversamente dai requisiti richiamati dall’art. 9; 3) difetto di motivazione e motivazione postuma, poiché il diniego dell’istanza di autotutela aveva introdotto per la prima volta quale ragione ostativa la modifica dell’importo complessivo del progetto. La Regione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine decorresse dal verbale del Comitato del 9 settembre 2025, e nel merito ha sostenuto che il requisito non fosse stato dimostrato neppure dopo il soccorso istruttorio e che le integrazioni avessero modificato sostanzialmente il progetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo il verbale del Comitato del 9 settembre 2025 un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. Il primo atto direttamente lesivo è stato individuato nel decreto di approvazione della graduatoria definitiva del 18 novembre 2025, impugnato tempestivamente. Anche il successivo diniego dell’autotutela è stato ritenuto tempestivamente impugnato e non meramente confermativo, perché recava ulteriori valutazioni. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che, all’esito del soccorso istruttorio, la partecipazione dei componenti dell’ATI alle azioni promozionali risultava complessivamente assicurata e che gli adeguamenti progettuali avevano inciso solo marginalmente sull’importo complessivo, passato da euro 293.470,38 a euro 295.741,52, con incremento di circa lo 0,7%, senza alterazione sostanziale del progetto. In ogni caso, il requisito dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale non rientrava tra le cause tassative di esclusione previste dall’art. 9, riferite ai requisiti dell’art. 3, commi 1, 3 e 4. L’Amministrazione non poteva quindi attribuire a tale requisito un effetto espulsivo. È stato inoltre annullato il diniego di autotutela, poiché aveva introdotto una nuova ragione ostativa — la variazione dell’importo del progetto — non contenuta nel provvedimento originario, realizzando un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Sono stati annullati il decreto di approvazione della graduatoria definitiva limitatamente all’esclusione del progetto della ricorrente e la nota di rigetto dell’autotutela, con salvezza del riesercizio del potere nei limiti di legge. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, decreto ministeriale 26 giugno 2023
ciascun soggetto partecipante deve prendere parte ad almeno una delle azioni promozionali previste per ciascun Paese terzo cui il progetto è rivolto
Il requisito disciplina i progetti presentati in forma associata, ma non è assistito, secondo il decreto, dalla sanzione dell’esclusione.
art. 9 decreto ministeriale 26 giugno 2023
Individua tassativamente le cause di esclusione, riferendole alla mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3, commi 1, 3 e 4, senza comprendere il requisito del comma 2.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento ha valenza sostanziale e non formale
La motivazione deve contenere le ragioni giustificative dell’atto al momento della sua adozione e non può essere integrata postumamente mediante successivi atti amministrativi o scritti difensivi.
art. 29 d.lgs. 104/2010
Il termine decadenziale decorre dall’atto direttamente lesivo; un atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva non fa decorrere il termine per l’impugnazione.
art. 60 d.lgs. 104/2010
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando una disciplina amministrativa distingue tra requisiti di ammissibilità e cause di esclusione e individua queste ultime in modo tassativo, la violazione di un requisito non espressamente collegato alla sanzione espulsiva non può fondare l’esclusione del partecipante.
- Il soccorso istruttorio può consentire precisazioni e adeguamenti marginali della documentazione progettuale; l’esclusione è sproporzionata quando le modifiche non alterano sostanzialmente il progetto e incidono solo in misura minima sul suo valore complessivo.
- Un atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva non fa decorrere il termine per impugnare; il termine decorre dal successivo provvedimento che incide direttamente e attualmente sulla posizione del destinatario.
- Il provvedimento adottato in sede di autotutela non può essere utilizzato per introdurre, a posteriori, nuove ragioni ostative non contenute nell’atto originario e per integrare retroattivamente la motivazione di quest’ultimo.
- La motivazione del provvedimento amministrativo ha natura sostanziale e deve rendere conoscibili le ragioni della decisione al momento della sua adozione; non è ammessa la sua integrazione postuma mediante successivi atti amministrativi o scritti difensivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →