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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8952/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduce quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per i reati contestati (art. 110 e art. 353 c.p.) e sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contestando in particolare la ritenuta partecipazione alla riunione del 30/01/2019 e l'interpretazione delle intercettazioni; 2) vizio di motivazione circa la ricorrenza dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1), sostenendo mancanza di consapevolezza e interesse soggettivo personale; 3) carenza di indizi in relazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis), contestando l'attribuzione di un ruolo associativo al ricorrente; 4) violazione di norme processuali e mancanza delle esigenze cautelari, con perdita di rilevanza di alcune intercettazioni e dedotta volontà del ricorrente di non sottostare a decisioni mafiose.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia, logica e dettagliata, con adeguata valutazione delle intercettazioni, delle dichiarazioni e del complesso degli elementi indiziari relativi ai capi 9) e 11). La Corte ha sottolineato i limiti del sindacato in sede di legittimità (controllo sulla logicità e adeguatezza della motivazione, non sulla rivalutazione dei fatti), ha confermato la corretta applicazione della presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. e ha ritenuto non provate le allegazioni difensive atte a escludere le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la misura cautelare rimane confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che i contatti, le frequentazioni, il ruolo del padre e le captazioni dessero consistenza indiziaria alla partecipazione del ricorrente alla consorteria.

  • art. 353 cod. pen.

    Turbata libertà degli incanti: la Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale del riesame secondo cui dagli accordi e dal comportamento (astensione concordata e conseguente aggiudicazione) emerge l'elemento materiale del reato.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante di aver commesso il fatto a vantaggio di un'associazione mafiosa; la motivazione ha ritenuto dimostrati legami e finalità associative tali da escludere un interesse meramente personale.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: il ricorso contestava l'imputazione in concorso, ma la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame sugli elementi che collegano il ricorrente agli altri soggetti.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina i riscontri delle intercettazioni; la Corte ha affermato che le intercettazioni tra terzi possono costituire fonte diretta di prova purché valutate secondo criteri di linearità logica, valutazione rimessa al giudice di merito.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione della presunzione relativa di pericolosità sociale nei confronti di chi è indiziato di reati gravi; incombe sulla difesa l'onere di fornire elementi idonei a confutare tale presunzione, altrimenti il giudice può motivare l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla rappresentazione dei motivi in motivazione ex art. 173 disp. att.: la Corte ha richiamato i limiti entro cui riassumere gli argomenti del ricorso per cassazione in tema di misure cautelari.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, pertanto i nuovi argomenti introdotti in memoria difensiva sono inammissibili se il ricorso principale è inammissibile.

  • art. 23 del d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale citata in ordine all'attività del Procuratore Generale; nel caso il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato al controllo della logicità e dell'adeguatezza della motivazione: non permette una rivalutazione ampia dei fatti o una diversa lettura complessiva delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Le intercettazioni, anche tra terzi, possono costituire fonte diretta di prova se valutate logicamente dal giudice; contestarne l'interpretazione in Cassazione è difficoltoso se la motivazione del giudice di merito è articolata e coerente.
  • La presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. opera a vantaggio dell'adozione di misure cautelari gravi se la difesa non produce elementi concreti per confutarla; in sede di impugnazione bisogna fornire prove idonee a scalfire tale presunzione.
  • L'aggravante 'mafiosa' può essere desunta da elementi indiziari quali legami stabili con soggetti di rilievo, ruoli familiari riconosciuti nella consorteria, partecipazione a riunioni e scambi coordinati di interessi economici tra affiliati.
  • In cassazione è generalmente inefficace proporre una mera 'lettura alternativa' dei medesimi elementi già valutati dal giudice di merito; occorre dimostrare palesi contraddizioni, illogicità o carenze nella motivazione.
  • Motivi nuovi introdotti in memoria difensiva sono inammissibili se il ricorso principale è dichiarato inammissibile: occorre riunire e strutturare tutte le censure rilevanti nel ricorso principale.
  • Per contrastare efficacemente un provvedimento cautelare basato su intercettazioni e collegamenti personali, la difesa dovrebbe produrre elementi concreti (alibi documentali, testimonianze, riscontri che smentiscano la partecipazione a incontri o la sussistenza di accordi) e, se del caso, analisi tecnico-linguistiche delle captazioni.

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