Sentenza del 13/06/2016 n. 765 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Remissio in bonis ai sensi dell'art. 2 D.L. 16/2012 - Valenza retroattiva - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto efficacia retroattiva alla disposizione sulla remissio in bonis. Il principio è stato fondato sull'applicabilità, in materia tributaria, del generale favor rei e sulla finalità della norma di evitare che violazioni meramente formali, in assenza di carenze sostanziali, precludano il riconoscimento di benefici fiscali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di applicare retroattivamente l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, che ha introdotto la cosiddetta "remissio in bonis". La norma consente al contribuente che possiede sostanzialmente i requisiti per beneficiare di un'agevolazione fiscale di sanare omissioni relative a comunicazioni o adempimenti formali, evitando che mere dimenticanze determinino la perdita del beneficio.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012
Disposizione che ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso, comunemente definita "remissio in bonis"
La norma può essere applicata retroattivamente e consente di regolarizzare omissioni o ritardi relativi ad adempimenti formali quando il contribuente possiede già i requisiti sostanziali per accedere al beneficio fiscale.
Principio generale del favor rei in materia tributaria
Le disposizioni tributarie più favorevoli possono incidere anche su situazioni pregresse, secondo una logica di tutela del contribuente e di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione commessa.
Massime di principio
- La mancata o tardiva presentazione di una comunicazione o di un adempimento formale non dovrebbe comportare automaticamente la perdita di un'agevolazione fiscale se il contribuente possedeva tutti i requisiti sostanziali.
- Quando una norma introduce un meccanismo di regolarizzazione più favorevole, occorre verificare se possa essere applicata anche a violazioni anteriori alla sua entrata in vigore, soprattutto quando la finalità è sanare mere dimenticanze formali.
- La remissio in bonis non sana l'assenza dei requisiti sostanziali per il beneficio: consente soltanto di rimediare a omissioni formali, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla legge.
- In casi analoghi è necessario controllare sia la sussistenza originaria dei requisiti sostanziali, sia il rispetto delle modalità e dei termini eventualmente richiesti per la regolarizzazione.
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