Ordinanza n. 1840/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1) il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1.000 allievi viceispettori della Polizia di Stato, adottato con decreto del Capo della Polizia del 19 gennaio 2026 e pubblicato sul portale unico del reclutamento, nella parte in cui, all'art. 3, comma 1, lett. d), subordina la partecipazione alla procedura al requisito del «non aver compiuto il 28° anno di età»; 2) della previsione di cui all'art. 4 del medesimo bando, nella parte in cui impone la presentazione della domanda esclusivamente mediante modalità telematiche e impedisce, a causa del sistema bloccante, la trasmissione dell'istanza ai soggetti privi del suddetto requisito; 3) il d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, nella parte in cui ha modificato l'art. 25-bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, introducendo un limite anagrafico per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato; 4) l'art. 1, comma 1, lett. q), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, recante la sostituzione della lett. b) del comma 1 dell'art. 27-bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nella parte in cui prevede il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per vice ispettori della Polizia di Stato; 5) l'art. 2, comma 1, del D.M. 13 luglio 2018, n. 103, nella parte in cui stabilisce che «La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto»; 6) i provvedimenti taciti, impliciti e comunque desumibili per facta concludentia, con cui l'Amministrazione ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per asserita carenza del requisito anagrafico, esclusione attuata mediante il sistema informatico di gestione delle candidature e concretizzatasi nell'impossibilità tecnica di completare e perfezionare l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso; 7) ogni atto presupposto, preparatorio, preordinato, connesso, conseguenziale ed esecutivo, ancorché non conosciuto, che comunque incida sui diritti soggettivi e/o sugli interessi legittimi dei ricorrenti; e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche idonee ad ordinare alla P.A. di consentire la partecipazione dei ricorrenti alla procedura, mediante rettifica della lex specialis e della piattaforma digitale, o altra misura equivalente, con sospensione degli effetti escludenti derivanti dal limite di età di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del bando; e per l'accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti al concorso in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. q), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95; ove occorra, per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2049 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare); dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216; dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 nonché, ove occorra, previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE o previa disapplicazione delle norme interne contrastanti con la direttiva 2000/78/CE, con riferimento all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 216/2003, all'art. 3, comma 6, della l. n. 127/1997 e all'art. 2 del D.M. 13 luglio 2018, n. 103, per contrasto con il principio di non discriminazione fondata sull'età;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nella parte in cui richiede di non aver compiuto il 28° anno di età, nonché l'esclusione informatica dei ricorrenti dalla procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il limite massimo di età di ventotto anni per la partecipazione al concorso da allievo vice ispettore della Polizia di Stato e i provvedimenti taciti o impliciti di esclusione attuati mediante la piattaforma informatica, che impediva di completare e inoltrare la domanda agli aspiranti privi del requisito anagrafico. Hanno dedotto dubbi di legittimità costituzionale delle norme primarie, dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con il principio di non discriminazione fondata sull'età, anche in relazione alla direttiva 2000/78/CE, chiedendo, in via cautelare, l'ammissione alla procedura mediante rettifica del bando e della piattaforma o altra misura equivalente. In via ulteriore hanno chiesto il risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, il risarcimento del danno da perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse adeguati profili di fondatezza alla luce della giurisprudenza amministrativa consolidata su censure analoghe, richiamando precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato. Il Collegio ha inoltre escluso che fossero prima facie estensibili ai vice ispettori le conclusioni e i dubbi espressi dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026, in relazione ai commissari della Polizia di Stato, poiché le funzioni e i profili di impiego dei vice ispettori sono profondamente diversi e risultano definiti dall'art. 26 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Non sono state quindi concesse le misure cautelari richieste. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 26 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
Individua funzioni e profili di impiego dei vice ispettori della Polizia di Stato, considerati dal Collegio diversi da quelli dei commissari.
d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172
Fonte primaria indicata dai ricorrenti come modificativa dell'art. 25-bis del d.P.R. n. 337/1982 e recante il limite anagrafico contestato.
art. 27-bis, comma 1, lett. b), d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
Disposizione richiamata quale fonte del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per vice ispettori.
art. 2, comma 1, D.M. 13 luglio 2018, n. 103
La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto
Prevede il limite massimo di età contestato dai ricorrenti.
direttiva 2000/78/CE
Invocata dai ricorrenti in relazione al principio di non discriminazione fondata sull'età; l'ordinanza non ravvisa, in sede cautelare, adeguati profili di fondatezza delle censure.
Massime di principio
- In sede cautelare, la fondatezza di censure contro un limite anagrafico previsto per l'accesso a un ruolo della Polizia di Stato deve essere valutata alla luce delle funzioni e dei profili di impiego propri di quel ruolo, senza estendere automaticamente conclusioni riferite a ruoli diversi.
- La diversità funzionale e ordinamentale tra il ruolo dei vice ispettori e quello dei commissari della Polizia di Stato può impedire l'estensione, in via immediata e prima facie, di dubbi di legittimità relativi al limite anagrafico applicato ai commissari.
- Quando la giurisprudenza amministrativa consolidata ha già respinto censure analoghe contro il limite di età previsto per la partecipazione a un concorso della Polizia di Stato, tale orientamento può escludere, nella fase cautelare, un adeguato fumus boni iuris per l'ammissione provvisoria dei candidati.
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