Sentenza n. 924/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 429/2024 emessa in data 15 ottobre 2024 dal Tribunale di Lodi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 429/2024 del Tribunale di Lodi, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre al rimborso delle spese legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 febbraio 2025, ma l’Amministrazione non vi aveva dato spontanea esecuzione. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento, il passaggio in giudicato e la notificazione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Lodi era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e non era stata eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che questi assumerà le funzioni soltanto su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale condizione applicabile all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ritenuta soddisfatta insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione della sentenza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata, che contiene un obbligo di facere sufficientemente determinato.
- Accertati il passaggio in giudicato, la notificazione della pronuncia e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico le cui attività rientrino nei compiti istituzionali, senza riconoscimento di uno specifico compenso.
- L’accesso del commissario ad acta alle proprie funzioni può essere subordinato a un’istanza del creditore successiva all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
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