Cassazione Civile, Ordinanza n. 09779/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società che gestiva il servizio idrico, la fognatura e la depurazione in base a una convenzione di comodato d'uso oneroso stipulata nel 2001 con un consorzio industriale oppose un decreto ingiuntivo con cui le era stato richiesto il pagamento di ratei insoluti per l'anno 2007. In appello la domanda monitoria fu accolta e la società opponente fu condannata al pagamento. In Cassazione la società ricorrente dedusse nove motivi: (1) omessa pronuncia sulla nullità della convenzione per illiceità della causa e contrasto con norme imperative; (2) violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. e di norme sulla disciplina delle acque e del servizio idrico, sostenendo la gratuità della concessione e l'illegittimità del canone; (3)-(4) violazione dell'art. 113, comma 15-bis, T.U.E.L., sostenendo la cessazione della convenzione al 31.12.2006 o comunque l'incompatibilità della disciplina sopravvenuta; (5)-(6) violazione degli artt. 1372 e 1322 c.c. e della disciplina del servizio idrico integrato, assumendo che la normativa sopravvenuta dovesse incidere sul rapporto; (7) violazione dell'art. 13 del d.l. 223/2006, per asserita applicabilità del divieto ai soggetti pubblici o partecipati che svolgono attività esterne; (8) violazione di norme civilistiche e processuali, per avere escluso che il trasferimento dei beni all'ATO e la nuova convenzione incidessero sull'efficacia del precedente rapporto; (9) nullità della sentenza per avere dichiarato inammissibile la chiamata in causa del terzo ente d'ambito senza autorizzazione del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'omessa rilevazione d'ufficio della nullità del contratto non integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando la nullità sia stata eccepita tardivamente. Ha giudicato il secondo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e in parte infondato, escludendo che la disciplina sulle infrastrutture idriche imponesse la gratuità con effetto retroattivo per le convenzioni già in essere. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla cessazione della convenzione ai sensi dell'art. 113, comma 15-bis, T.U.E.L., osservando che la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma non validamente censurata e, comunque, che la disciplina del servizio idrico integrato prevedeva un termine transitorio poi prorogato al 31 dicembre 2007. Ha respinto i motivi sulla presunta incidenza della normativa sopravvenuta e sul divieto dell'art. 13 del d.l. 223/2006, precisando che tale divieto riguarda le società strumentali e non i soggetti che gestiscono servizi pubblici locali verso l'esterno. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla cessazione del rapporto per trasferimento dei beni all'ATO, rilevando che non era stato dimostrato il venir meno della disponibilità di fatto dei beni e che la ricorrente non aveva riportato specificamente il contenuto della nuova convenzione. Infine ha confermato l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo effettuata dall'opponente senza autorizzazione del giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa rilevazione d'ufficio della nullità di un contratto non integra omessa pronuncia quando la relativa eccezione sia stata proposta tardivamente; il vizio va eventualmente dedotto come error in iudicando per violazione delle norme sulla rilevabilità d'ufficio.
art. 1418 c.c.
La nullità per contrasto con norme imperative è rilevabile d'ufficio solo se i presupposti di fatto risultano ritualmente acquisiti al giudizio di merito.
art. 1421 c.c.
La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio, ma soltanto nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
La censura di nullità per violazione di questa norma è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, non essendo chiaro se il documento decisivo fosse stato ritualmente prodotto.
art. 143 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Le infrastrutture idriche di proprietà pubblica appartengono al demanio; la disposizione è stata richiamata dalla Corte solo per il quadro normativo, non per affermare l'illegittimità retroattiva della convenzione.
art. 153 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche opera per le nuove concessioni o per quelle rinnovate, non retroattivamente per i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della norma.
art. 172, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il trasferimento degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione dei consorzi al gestore del servizio idrico integrato era subordinato all'adozione di un apposito piano attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri; fino ad allora non si poteva ritenere automaticamente cessata la convenzione.
art. 113, comma 15-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
La cessazione al 31 dicembre 2006 delle concessioni affidate senza evidenza pubblica è stata ritenuta non decisiva o inapplicabile, anche per la presenza di un periodo transitorio specifico per il servizio idrico integrato poi prorogato al 31 dicembre 2007.
art. 13, comma 1, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
Il divieto riguarda le società pubbliche o miste costituite per attività strumentali alle amministrazioni, con esclusione dei servizi pubblici locali; non si applica ai soggetti che gestiscono il servizio idrico verso l'esterno.
art. 1372 c.c.
La sopravvenienza normativa non è stata ritenuta idonea a incidere, di per sé, sull'efficacia di un contratto già stipulato, in assenza di specifiche disposizioni retroattive.
art. 1322 c.c.
La qualificazione della convenzione come contratto privato non esclude, di per sé, l'irrilevanza retroattiva della disciplina sopravvenuta già esclusa dalla Corte sulla base del quadro normativo settoriale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità o infondatezza.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità o infondatezza.
art. 1256 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impossibilità sopravvenuta, ma la Corte ha escluso che fosse provato il venir meno della disponibilità dei beni o dell'adempimento.
art. 1803 c.c.
Richiamato in tema di comodato, ma la Corte ha ritenuto non dimostrata l'estinzione del rapporto per mutamento della titolarità dei beni.
art. 1899 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione decisiva nel caso concreto.
art. 106 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla chiamata in causa del terzo; la Corte ha confermato che l'opponente in opposizione a decreto ingiuntivo deve chiedere l'autorizzazione del giudice per citare un terzo.
art. 269 c.p.c.
La Corte ha escluso che la disciplina sulla chiamata del terzo sia dettata solo per consentire il differimento della prima udienza; la ratio è consentire al giudice di valutare la necessità dell'estensione del contraddittorio.
art. 645 c.p.c.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente resta convenuto in senso sostanziale e, per chiamare un terzo, necessita di autorizzazione del giudice.
Massime di principio
- La nullità del contratto per violazione di norme imperative è rilevabile d'ufficio solo se i relativi fatti costitutivi risultano tempestivamente acquisiti al giudizio di merito; altrimenti la censura è inammissibile o infondata per difetto del presupposto processuale.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice non si sia espresso su una questione rilevabile d'ufficio, specie se la parte l'abbia dedotta tardivamente; in Cassazione la doglianza va incanalata come violazione di legge sostanziale o processuale pertinente.
- Le norme di settore che prevedono la gratuità della concessione di infrastrutture pubbliche si applicano, salvo espressa previsione contraria, ai nuovi affidamenti o ai rinnovi, non automaticamente ai rapporti già in corso al momento dell'entrata in vigore.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna idonea da sola a reggerla, la censura che colpisca solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse se l'altra resta intatta.
- Il divieto per le società pubbliche o miste di svolgere attività strumentali per altre amministrazioni si interpreta in modo restrittivo e non si estende ai soggetti che gestiscono servizi pubblici locali o attività rivolte all'esterno.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente mantiene la posizione sostanziale di convenuto e non può chiamare direttamente un terzo senza autorizzazione del giudice; la costituzione del terzo non sana il vizio della chiamata irregolare.
- Il mutamento normativo che preveda il trasferimento di infrastrutture o la riorganizzazione di un servizio pubblico non produce automaticamente l'estinzione del precedente rapporto contrattuale se la disciplina transitoria differisce l'efficacia della nuova regolazione e non risulti provato il venir meno della disponibilità del bene o dell'obbligazione.
- La deduzione di fatti impeditivi o estintivi del credito deve essere accompagnata da specifica allegazione e riproduzione degli atti rilevanti, altrimenti la censura difetta di specificità.
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