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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3084

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale

Normativa europea32024R3084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità pratiche e operative del sistema di informazione istituito dalla Commissione per dare attuazione al regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione. Definisce accessi, ruoli, flussi informativi, assegnazione delle dichiarazioni alle autorità competenti, profili di rischio, numeri di riferimento e regole per la modifica, il ritiro o il respingimento delle dichiarazioni. Disciplina inoltre in modo dettagliato il trattamento dei dati personali, la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità multilingue del sistema e la ripartizione delle spese tra Commissione e Stati membri.

Regole di funzionamento del sistema di informazione TRACES per la gestione delle dichiarazioni di dovuta diligenza previste dal regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e ai commercianti, e se del caso ai loro mandatari, nonché alle autorità competenti, alle autorità doganali e alla Commissione, nell’ambito dell’attuazione e dell’esecuzione del regolamento (UE) 2023/1115. Riguarda la presentazione, gestione, accesso, assegnazione e controllo delle dichiarazioni di dovuta diligenza relative alle materie prime e ai prodotti interessati dal regime antideforestazione, nonché il trattamento dei dati personali nel sistema di informazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; sono richiamate specifiche esclusioni operative solo in relazione al fatto che alcune dichiarazioni possono essere rese disponibili tramite l’interfaccia elettronica di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione

Il regolamento attua l’articolo 33 del regolamento (UE) 2023/1115, disciplinando in modo operativo il sistema di informazione destinato alla gestione delle dichiarazioni di dovuta diligenza per i prodotti e le materie prime associati alla deforestazione e al degrado forestale. Il testo integra la disciplina di base del regolamento antideforestazione, con attenzione specifica ai flussi informativi, ai controlli, alla sicurezza del sistema e alla protezione dei dati personali.

Ambito soggettivo e funzionale

Il sistema è destinato agli operatori e ai commercianti, e se del caso ai loro mandatari, nonché alle autorità competenti, alle autorità doganali e alla Commissione. Esso è lo strumento attraverso il quale le dichiarazioni di dovuta diligenza vengono presentate, gestite, assegnate, controllate e, in certi casi, respinte; il sistema è inoltre utilizzato per lo scambio di informazioni, anche contenenti dati personali, nel quadro dell’attuazione e dell’esecuzione del regolamento (UE) 2023/1115.

Ruolo della Commissione e infrastruttura tecnica

La Commissione sviluppa il sistema come modulo indipendente della piattaforma TRACES e ne cura funzionamento, manutenzione, supporto e aggiornamenti. Il sistema deve essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e si avvale di EU Login per l’autenticazione degli utenti. La Commissione fornisce anche servizi web per la gestione automatizzata delle dichiarazioni e supporta formazione e assistenza tecnica ai partecipanti.

Presentazione, gestione e assegnazione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni di dovuta diligenza sono inserite nel sistema, salvo i casi in cui siano rese disponibili tramite l’interfaccia elettronica prevista dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115. Le dichiarazioni sono assegnate alle autorità competenti in base allo Stato membro di ingresso nel mercato dell’Unione, di esportazione, di immissione o messa a disposizione sul mercato; in mancanza, si guarda allo Stato membro di stabilimento dell’utilizzatore, o, per gli utilizzatori extra-UE, allo Stato membro a cui essi risultano associati.

Controlli, profili di rischio e numeri di riferimento

Il sistema consente alle autorità competenti di definire profili di rischio e di riesaminare le dichiarazioni in qualsiasi momento, anche sulla base dei criteri previsti nei piani annuali dei controlli del regolamento (UE) 2023/1115. Dopo la valutazione di rischio, il sistema assegna un numero di riferimento e un numero di verifica; la loro messa a disposizione può essere differita per il tempo strettamente necessario a verificare la conformità del prodotto, nel limite temporale previsto dall’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115. In caso di non conformità, l’autorità competente può respingere la dichiarazione.

Modifica e ritiro delle dichiarazioni

L’utilizzatore può modificare o ritirare la dichiarazione entro 72 ore dalla disponibilità del numero di riferimento. Dopo tale termine, o se la dichiarazione è già stata utilizzata come riferimento in un’altra dichiarazione, la modifica o il ritiro non sono più possibili. Ulteriori limitazioni scattano quando è stato avviato un controllo, quando il prodotto è già stato immesso o messo a disposizione sul mercato, oppure quando il numero di riferimento è stato già trasmesso alle dogane. È prevista, su richiesta motivata e per cause indipendenti dalla volontà dell’utilizzatore, una proroga fino a 8 giorni di calendario.

Protezione dei dati personali e sicurezza

Il regolamento contiene una disciplina molto dettagliata del trattamento dei dati personali nel sistema di informazione. Sono ammessi solo i dati strettamente necessari e proporzionati, appartenenti a categorie tassative: identificativi, recapiti professionali, ruolo, geolocalizzazione se identificativa, dati di autenticazione e accesso. I dati sono conservati su infrastrutture ubicate nello Spazio economico europeo; i dati contenuti nelle dichiarazioni sono conservati per non oltre 10 anni dalla presentazione, con possibili estensioni su richiesta. La Commissione deve garantire misure di sicurezza avanzate, tracciabilità dei trattamenti, gestione degli incidenti e controllo degli accessi.

Titolare, responsabile e contitolarità

La Commissione è titolare del trattamento per i dati degli utilizzatori e per la registrazione al sistema; è responsabile del trattamento quando opera per conto di altri partecipanti per scambi informativi o indagini congiunte. Le autorità competenti e le autorità doganali che cooperano ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1115 sono contitolari del trattamento per i trattamenti svolti nel contesto di tale cooperazione, con riparto interno delle responsabilità ove richiesto dal GDPR.

Uso probatorio, riservatezza e monitoraggio

Le informazioni scambiate nel sistema non perdono valore probatorio per il solo fatto di provenire da un altro Stato membro o di essere trasmesse elettronicamente. Il testo prevede inoltre obblighi di riservatezza e riconosce la possibilità di usare le informazioni ricevute nel sistema per compiti compatibili con quelli per cui i dati sono stati raccolti. La Commissione deve monitorare il funzionamento del sistema e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e al Garante europeo della protezione dei dati, includendo anche i profili di protezione dei dati e di sicurezza.

Spese, entrata in vigore e applicazione

Le spese di istituzione, manutenzione e funzionamento del sistema sono a carico della Commissione; quelle sostenute a livello nazionale restano a carico dello Stato membro interessato. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità del sistema

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina il funzionamento del sistema di informazione, incluse le norme sulla protezione dei dati personali e sullo scambio di dati con altri sistemi informatici. Il sistema serve a supportare l’attuazione del regolamento (UE) 2023/1115, agevolando la gestione delle dichiarazioni di dovuta diligenza e lo scambio di informazioni tra operatori, autorità competenti, autorità doganali e Commissione.

Sviluppo, gestione e uso del sistema

L’articolo 2 affida alla Commissione lo sviluppo del sistema come modulo indipendente della piattaforma TRACES, nonché il suo funzionamento, la manutenzione, il supporto e gli aggiornamenti. Il sistema è utilizzato dagli operatori e commercianti, e se del caso dai mandatari, per presentare e gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza e verificare i numeri di riferimento; è inoltre usato dalle autorità competenti, dalle autorità doganali e dalla Commissione per accedere alle dichiarazioni e svolgere le operazioni connesse.

Assegnazione delle dichiarazioni alle autorità competenti

Sempre l’articolo 2 prevede che le dichiarazioni siano assegnate alle autorità competenti dello Stato membro indicato dall’utilizzatore come Stato di ingresso nel mercato dell’Unione o di esportazione; in mancanza, allo Stato membro in cui il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato. Se tali informazioni mancano, la dichiarazione va allo Stato membro di stabilimento dell’utilizzatore; per gli utilizzatori stabiliti fuori dall’Unione, allo Stato membro associato all’identificativo usato in fase di registrazione.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 introduce le definizioni di sistema di informazione, partecipante al sistema di informazione, utilizzatore del sistema di informazione, dichiarazione di dovuta diligenza, numero di riferimento, numero di verifica e definizione del profilo di rischio. L’utilizzatore è identificato tramite registrazione individuale in EU Login; il numero di verifica è un elemento di sicurezza aggiuntivo; il profilo di rischio serve ad attribuire a ciascuna dichiarazione uno status di rischio.

Presentazione e contenuto delle dichiarazioni

L’articolo 4 dispone che le dichiarazioni di dovuta diligenza siano presentate e gestite nel sistema di informazione, salvo il caso in cui siano rese disponibili tramite l’interfaccia elettronica di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115. Se il prodotto contiene o è stato fabbricato usando legno, devono essere indicati i nomi comuni e scientifici completi delle specie legnose interessate.

Modifica, ritiro e proroga del termine

L’articolo 5 consente la modifica o il ritiro della dichiarazione entro 72 ore dalla messa a disposizione del numero di riferimento nel sistema. Dopo tale termine, la modifica o il ritiro non sono possibili se la dichiarazione è già stata usata come riferimento in un’altra dichiarazione. Il divieto opera anche dal momento in cui l’utilizzatore riceve notifica dell’avvio di un controllo, o quando il prodotto è già stato immesso o messo a disposizione sul mercato, o quando il numero di riferimento è stato trasmesso alle dogane prima dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione. Su richiesta motivata, le autorità competenti possono prorogare il termine fino a 8 giorni di calendario, anche retroattivamente, per cause indipendenti dalla volontà dell’utilizzatore.

Profili di rischio e controlli

L’articolo 6 consente alle autorità competenti di individuare nel sistema le situazioni di rischio elevato che richiedono un intervento immediato prima dell’immissione o messa a disposizione sul mercato o dell’esportazione. Le autorità possono predisporre profili di rischio basati, tra l’altro, sui criteri previsti nei piani annuali dei controlli ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1115. Ogni dichiarazione, al momento dell’inserimento, è sottoposta automaticamente a definizione elettronica del profilo di rischio; l’autorità competente può poi riesaminarla in qualsiasi momento e attribuire un nuovo status di rischio prevalente su quello iniziale.

Numero di riferimento, numero di verifica e differimento della messa a disposizione

L’articolo 7 prevede l’assegnazione senza indebito ritardo di numero di riferimento e numero di verifica dopo la conclusione della valutazione di rischio. Tali numeri sono resi disponibili all’utilizzatore una volta determinato il profilo di rischio. Le autorità competenti possono differire la messa a disposizione del numero di riferimento per verificare la conformità del prodotto; il differimento deve essere il più breve possibile e non superare il termine di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115, con possibilità di ulteriore proroga a discrezione dell’autorità competente.

Respingimento delle dichiarazioni

L’articolo 8 consente all’autorità competente di respingere una dichiarazione di dovuta diligenza per evitare l’immissione, la messa a disposizione sul mercato o l’esportazione di un prodotto non conforme al regolamento (UE) 2023/1115, salvo che il numero di riferimento sia già disponibile per l’utilizzatore. Il prodotto associato alla dichiarazione respinta non è considerato oggetto di una valida dichiarazione di dovuta diligenza. Il respingimento è registrato nel sistema con uno status specifico.

Ruolo della Commissione

L’articolo 9 dettaglia i compiti della Commissione: formazione, assistenza tecnica, concessione dell’accesso ai partecipanti e agli utilizzatori, trattamento dei dati personali nei casi previsti, messa a disposizione di servizi web per la gestione automatizzata delle dichiarazioni, offerta dell’interfaccia elettronica dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2023/1115 e sospensione o revoca degli accessi su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento o, per gli utilizzatori extra-UE, dello Stato membro a cui essi sono associati.

Accessi e autenticazione

L’articolo 10 stabilisce che l’accesso è riservato agli utilizzatori registrati e avviene tramite EU Login. Gli utilizzatori possono vedere le informazioni da essi inserite o quelle ottenute tramite numeri di riferimento e numeri di verifica delle dichiarazioni collegate.

Accesso dei partecipanti al sistema

L’articolo 11 riconosce alla Commissione l’accesso a tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari per relazioni, sviluppo, funzionamento e manutenzione del sistema. La Commissione concede e può revocare i diritti di accesso dei partecipanti in caso di modifica delle competenze. I partecipanti devono garantire che i propri utilizzatori interni accedano ai dati personali solo quando strettamente necessario e hanno accesso a tutte le informazioni utili per i propri obblighi e compiti.

Categorie di dati trattati, conservazione e titolarità

L’articolo 12 limita il trattamento ai soli dati necessari e proporzionati per la comunicazione tra partecipanti, la gestione dei casi e la trasformazione tecnica e commerciale dei dati. Sono ammessi solo dati identificativi, recapiti professionali, ruolo, dati di geolocalizzazione se idonei a identificare persone fisiche, e dati di autenticazione e accesso come IP e username. I dati sono conservati su infrastrutture situate nello Spazio economico europeo e le informazioni contenute nelle dichiarazioni sono conservate per non più di 10 anni dalla presentazione, con possibile estensione su richiesta. Ogni partecipante è titolare distinto del trattamento, salvo le attività di cui all’articolo 14; le autorità nazionali di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati assicurano il controllo coordinato del sistema.

Ruolo della Commissione come titolare o responsabile

L’articolo 13 qualifica la Commissione come titolare del trattamento per i dati degli utilizzatori e per la registrazione degli stessi; la qualifica come responsabile del trattamento quando tratta dati per conto di altri partecipanti ai fini dello scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1115; e, infine, come responsabile per i dati trattati nelle indagini congiunte svolte ai sensi dell’articolo 21 dello stesso regolamento.

Contitolarità tra autorità competenti e doganali

L’articolo 14 dispone che le autorità competenti e le autorità doganali che cooperano ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1115 sono contitolari del trattamento per la trasmissione, conservazione e altri trattamenti dei dati personali nel contesto di tale cooperazione, definendo mediante accordo interno le rispettive responsabilità ove richiesto dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Sicurezza e auditabilità

L’articolo 15 impone alla Commissione di adottare misure avanzate per la sicurezza dei dati, un adeguato controllo degli accessi e un piano di sicurezza aggiornato. In caso di incidente di sicurezza devono essere adottate misure correttive e deve essere possibile verificare quali dati siano stati trattati, quando, da chi e per quale finalità. Le autorità competenti devono essere informate delle misure adottate.

Riservatezza

L’articolo 16 prevede che Stato membro e Commissione applichino le rispettive norme sul segreto professionale o obblighi equivalenti di riservatezza. I partecipanti devono garantire che le persone che operano sotto la loro autorità rispettino le richieste di trattamento riservato formulate dagli altri partecipanti.

Disponibilità multilingue e uso delle informazioni

L’articolo 17 dispone che il sistema sia disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Le informazioni, i documenti, le constatazioni, le dichiarazioni o le copie conformi ricevuti nel sistema possono essere usati dal partecipante per i compiti conferiti dal regolamento (UE) 2023/1115, alle stesse condizioni di informazioni analoghe ottenute nel proprio paese e per finalità compatibili con quelle originarie.

Riparto delle spese

L’articolo 18 stabilisce che le spese di istituzione, manutenzione e funzionamento del sistema sono a carico della Commissione, mentre le spese a livello nazionale, incluse formazione, promozione, assistenza tecnica, uso del sistema e adeguamenti delle reti e dei sistemi nazionali, restano a carico dello Stato membro che le sostiene.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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