Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/310

Regolamento delegato (UE) 2025/310 della Commissione, del 5 dicembre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e la procedura di conformità

Normativa europea32025R0310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un alleggerimento degli oneri amministrativi per gli Stati membri nella verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione dei piani strategici della PAC, prevedendo una soglia de minimis del 2 % oltre la quale non è più necessario fornire giustificazioni per determinate deviazioni degli importi unitari realizzati. La soglia non si applica agli importi unitari massimi previsti e non incide sugli obblighi informativi per gli eccessi superiori al 50 %. Inoltre, il testo chiarisce la disciplina della procedura di conformità, precisando quando la Commissione deve o può applicare tassi forfettari inferiori per determinare le somme da escludere dal finanziamento UE.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 introducendo una soglia de minimis per la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e chiarendo la procedura di conformità in ambito PAC.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito della politica agricola comune e, in particolare, della disciplina sul finanziamento, gestione e monitoraggio di cui al regolamento (UE) 2021/2116. Incide sulla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione degli interventi dei piani strategici della PAC e sulla procedura di conformità relativa agli importi da escludere dal finanziamento unionale. La nuova soglia de minimis si applica alle procedure annuali di verifica dell’efficacia dell’attuazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2024. Restano fermi gli obblighi di giustificazione per gli superamenti degli importi unitari massimi previsti e per i casi previsti dall’articolo 134, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 oltre il 50 %.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 per la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e la procedura di conformità

Il regolamento delegato (UE) 2025/310 interviene sul quadro attuativo della PAC disciplinato dal regolamento (UE) 2021/2116 e dal regolamento delegato (UE) 2022/127. L’intervento è motivato dall’esperienza applicativa del primo ciclo di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e dall’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi, senza pregiudicare la tutela del bilancio dell’Unione.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il fatto che le spese relative agli interventi dei piani strategici della PAC sono ammissibili al finanziamento UE solo se sostenute da organismi pagatori riconosciuti, secondo i sistemi di governance applicabili e in coerenza con gli output programmati. Il rispetto di tali condizioni è presidiato dagli organismi pagatori, dagli organismi di certificazione e dalla Commissione tramite la procedura di conformità. Il regolamento si colloca dunque nel sistema di controllo dell’attuazione dei piani strategici della PAC e mira a renderlo più efficiente e proporzionato.

Soglia de minimis per le giustificazioni nella verifica annuale

La principale novità consiste nell’introduzione di una soglia de minimis del 2 %: gli Stati membri non sono tenuti a fornire giustificazioni per le deviazioni tra importi unitari realizzati e previsti se la spesa totale corrispondente a tali deviazioni non supera il 2 % della spesa totale dichiarata nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

  • Nel calcolo della soglia si considerano solo le deviazioni che comportano un eccesso di spesa.
  • La soglia non si applica agli importi unitari massimi previsti di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2021/2115.
  • Rimane fermo l’obbligo di giustificazione per tutti gli eccessi degli importi unitari realizzati rispetto agli importi unitari massimi previsti.
  • Il regolamento precisa inoltre che non incide sull’obbligo di giustificazione previsto dall’articolo 134, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 ai fini dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per i casi in cui il superamento dell’importo unitario previsto sia superiore al 50 %.

Chiarimento sulla procedura di conformità e sui tassi forfettari

Il regolamento riscrive l’articolo 14, paragrafo 8, e l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127 per evitare che la formulazione precedente possa portare all’applicazione di un livello di rettifica forfettaria inferiore al rischio effettivo per il bilancio dell’Unione.

  • Nell’articolo 14, paragrafo 8, se lo Stato membro presenta elementi oggettivi che, pur non soddisfacendo le condizioni dei paragrafi 2 e 3, dimostrano una perdita massima per i fondi inferiore o pari a quella che deriverebbe da un tasso forfettario inferiore a quello proposto, la Commissione deve usare tale tasso forfettario inferiore per determinare gli importi da escludere dal finanziamento UE.
  • Nell’articolo 15, paragrafo 4, se lo Stato membro dimostra che la perdita massima per FEAGA e FEASR è inferiore o pari a quella che deriverebbe da un tasso forfettario inferiore a quello proposto, la Commissione può utilizzare tale tasso forfettario inferiore oppure la valutazione dei sistemi di governance dell’organismo di certificazione nell’ambito dell’audit di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 per determinare gli importi da escludere dal finanziamento unionale nella procedura di conformità.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La nuova soglia de minimis si applica alle procedure annuali di verifica dell’efficacia dell’attuazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2024, con l’obiettivo dichiarato di rendere subito operativa la semplificazione in vista della scadenza del 15 febbraio 2025 per la presentazione delle relazioni annuali relative a tale esercizio.

Disposizioni principali

Soglia de minimis per la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione

Inserito nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 un nuovo secondo comma: gli Stati membri non devono fornire giustificazioni per le deviazioni tra importi unitari realizzati e previsti se la spesa totale corrispondente non supera il 2 % della spesa totale dichiarata nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. Nel calcolo si considerano solo le deviazioni che comportano un eccesso di spesa. Rimane tuttavia l’obbligo di fornire giustificazioni per tutti gli eccessi rispetto agli importi unitari massimi previsti.

Chiarimento sulla determinazione delle rettifiche forfettarie

Sostituito l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2022/127: quando uno Stato membro presenta elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ma dimostrano che la perdita massima per i fondi è inferiore o pari a quella derivante dall’applicazione di un tasso forfettario inferiore a quello proposto, la Commissione deve applicare tale tasso forfettario inferiore per determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Procedura di conformità e valutazione dei sistemi di governance

Sostituito l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127: se lo Stato membro dimostra che la perdita massima per il FEAGA e il FEASR è inferiore o pari a quella che risulterebbe da un tasso forfettario inferiore rispetto a quello proposto, la Commissione può utilizzare tale tasso forfettario inferiore oppure la valutazione dei sistemi di governance dell’organismo di certificazione nell’ambito dell’audit di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 per determinare gli importi da escludere dal finanziamento unionale nella procedura di conformità dell’articolo 55 di tale regolamento.

Ambito temporale di applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La modifica relativa alla soglia de minimis si applica alle procedure annuali di verifica dell’efficacia dell’attuazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2024.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamenti uecontrolli e conformitàgestione finanziariaaiuti e spese ammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.