Regolamento (UE) 2024/2999
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2999 del Consiglio, del 2 dicembre 2024, che attua il regolamento (UE) 2020/1998, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, relativo alle misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. Il Consiglio, a seguito del riesame periodico previsto dall’articolo 14, paragrafo 4, ha modificato le informazioni relative a 31 persone fisiche e 9 entità e ha soppresso la voce di una persona deceduta. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche ed entità soggette a misure restrittive ai sensi del regime UE contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi già elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, in quanto soggetti a misure restrittive dell’Unione per gravi violazioni e abusi dei diritti umani. L’intervento ha portata modificativa e riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’allegato nominativo: soppressione di una voce, aggiornamento delle voci di 31 persone fisiche e di 9 entità. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Aggiornamento dell’elenco di sanzioni UE per gravi violazioni dei diritti umani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2999 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2020/1998, quadro sanzionatorio dell’Unione contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. L’atto nasce dal riesame periodico dell’elenco nominativo contenuto nell’allegato I e comporta l’aggiornamento di numerose posizioni, senza incidere sull’impianto generale del regime restrittivo.
Base giuridica e finalità dell’intervento
Il Consiglio interviene sulla base dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1998. Dai considerando emerge che il riesame ha evidenziato la necessità di aggiornare le informazioni relative a 31 persone fisiche e 9 entità, nonché di sopprimere la voce riferita a una persona deceduta. L’obiettivo è mantenere l’elenco allineato alla situazione attuale dei destinatari delle misure restrittive.
Modifiche all’allegato I
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’articolo 1, che rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione per la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998. In concreto:
- è soppressa la voce n. 16 della sezione A, relativa alle persone fisiche;
- sono sostituite le voci di 31 persone fisiche, con aggiornamento dei dati identificativi e delle motivazioni dell’inserimento;
- sono sostituite le voci di 9 entità, con aggiornamento delle informazioni identificative e dei motivi dell’elenco.
Le voci aggiornate comprendono, tra gli altri, soggetti collegati a repressioni interne in Russia, alla situazione nello Xinjiang, ad attività del Wagner Group in vari Paesi, al contesto afgano, sud sudanese, birmano e siriano. Il regolamento non introduce nuovi criteri generali di inserimento, ma aggiorna l’elenco applicativo del regime già esistente.
Entrata in vigore ed effetti negli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul piano operativo per autorità, intermediari e operatori economici che devono verificare il rispetto delle misure restrittive.
Rilevanza pratica per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva soprattutto ai fini delle verifiche di compliance su clienti, controparti, beneficiari effettivi e flussi finanziari riconducibili ai soggetti elencati. L’aggiornamento dell’allegato I impone di controllare le liste sanzionatorie più recenti per evitare violazioni delle misure di congelamento e degli altri divieti collegati al regime UE.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento consiste nella soppressione della voce n. 16 della sezione A (persone fisiche) e nella sostituzione delle voci relative a 31 persone fisiche e 9 entità, con mantenimento delle misure restrittive nei loro confronti sulla base delle motivazioni aggiornate.
Riesame periodico e base giuridica dell’aggiornamento
Il preambolo richiama l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1998, che impone il riesame dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. A seguito del riesame, il Consiglio ha ritenuto opportuno aggiornare le voci di 31 persone fisiche e 9 entità e sopprimere la voce di una persona deceduta.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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