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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3108

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3108 della Commissione, del 6 dicembre 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32024R3108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di talune partite animali e di prodotti di origine animale, in risposta a recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e negli Stati Uniti. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche e le misure di contenimento adottate dalle autorità veterinarie nazionali, ha ritenuto necessario sospendere l’importazione dalle zone interessate per tutelare lo stato sanitario dell’Unione. Le modifiche riguardano gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e si applicano immediatamente dopo la pubblicazione.

Modifica degli elenchi UE di zone autorizzate all’ingresso di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada e Stati Uniti, con sospensione delle aree colpite da HPAI.

Ambito di applicazione

Si applica ai flussi verso l’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti dal Canada e dagli Stati Uniti. Incide sugli elenchi delle zone autorizzate contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, escludendo o sospendendo l’ingresso dalle zone interessate dai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). È direttamente applicabile negli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3108 della Commissione

Il regolamento interviene con urgenza sugli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinati prodotti avicoli e di origine avicola, in conseguenza di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e negli Stati Uniti. La Commissione, sulla base delle notifiche ricevute e delle informazioni epidemiologiche trasmesse dai due paesi, ha ritenuto necessario aggiornare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tutelare lo stato sanitario dell’Unione.

Contesto normativo e finalità

Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che prevede che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sia consentito soltanto se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi UE pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni sanitarie per tali partite, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 disciplina gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati. Il presente atto modifica in modo mirato gli elenchi relativi a pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Fatti che hanno determinato l’intervento

Il Canada ha notificato tre focolai di HPAI nel pollame, localizzati in Alberta e in Columbia Britannica, confermati tra il 12 e il 14 novembre 2024 tramite RT-PCR. Gli Stati Uniti hanno notificato 18 focolai di HPAI nel pollame in Arizona, California, Illinois e Utah, confermati tra il 13 e il 21 novembre 2024. In entrambi i paesi le autorità veterinarie hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento. In particolare:

  • nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono aggiunte tre nuove zone per il Canada (CA-2.242, CA-2.243, CA-2.244) e sedici nuove zone per gli Stati Uniti (US-2.698 fino a US-2.715) nell’elenco relativo al pollame e al materiale germinale di pollame;
  • nella parte 2 dello stesso allegato sono riportate le descrizioni geografiche dettagliate delle nuove zone, con riferimento a province/contee, coordinate GPS e aree di protezione e sorveglianza;
  • nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono inserite le medesime zone per il Canada e per gli Stati Uniti nell’elenco relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con indicazione delle categorie interessate (POU, RAT e GBM) e delle date pertinenti.

Effetto pratico delle nuove iscrizioni

L’inserimento di nuove zone negli elenchi non amplia l’autorizzazione all’ingresso, ma individua le aree soggette a restrizioni o sospensione a seguito dei focolai notificati. La logica dell’intervento è quindi di protezione sanitaria: le partite provenienti dalle zone colpite non possono essere considerate idonee all’ingresso nell’Unione secondo il regime applicabile ai paesi terzi autorizzati. Le date riportate nelle tabelle dell’allegato consentono di collegare ciascuna zona al momento di conferma del focolaio o di istituzione della restrizione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto sanitario

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1. I considerando richiamano il sistema UE di elenchi di paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La misura è adottata per far fronte a recenti focolai di HPAI notificati da Canada e Stati Uniti.

Aggiornamento dell’allegato V del regolamento (UE) 2021/404

Sono inserite nuove zone per il Canada (CA-2.242, CA-2.243, CA-2.244) e per gli Stati Uniti (US-2.698 fino a US-2.715) nell’elenco relativo alle partite di pollame e materiale germinale di pollame. Per il Canada, le nuove zone riguardano focolai in British Columbia e Alberta; per gli Stati Uniti, focolai in Arizona, California, Illinois e Utah. Le descrizioni territoriali delle zone sono riportate nell’allegato, con indicazione delle aree soggette a restrizioni di 3 km (PZ) e 10 km (SZ) o di zone circolari di 10 km di raggio.

Aggiornamento dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404

Sono inserite nuove zone anche nell’elenco relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Per il Canada le zone CA-2.242, CA-2.243 e CA-2.244 sono associate a restrizioni per POU e RAT, nonché a GBM, con date di applicazione 12.11.2024 o 14.11.2024. Per gli Stati Uniti le zone US-2.698 fino a US-2.715 sono associate a POU e RAT, nonché a GBM, con date comprese tra il 13.11.2024 e il 21.11.2024.

Motivo della sospensione delle aree interessate

La Commissione ha ritenuto, alla luce della situazione epidemiologica e delle misure di contenimento adottate nei due paesi, che per proteggere lo stato sanitario dell’Unione fosse opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai di HPAI.

Urgenza, entrata in vigore e applicabilità

Le modifiche sono dichiarate urgenti a causa dell’evoluzione epidemiologica. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio di prodotti di origine animaleimportazioni extraue

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