Cassazione Penale, Sentenza n. 44697/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione: si censurano, in particolare, la violazione degli artt. 110 c.p., 192 e 546 c.p.p., la violazione dell'art. 533 c.p.p. con riferimento al principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», la mancata considerazione o la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e il travisamento delle risultanze probatorie. Il ricorrente ha sostenuto la carenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la sua partecipazione consapevole alla rapina materialmente commessa dal coimputato Lacopeta, deducendo che: la conversazione del 13/01/2022 (sulla targa «coperta») è stata interpretata erroneamente; le cosiddette "imprudenze" (abbigliamento vistoso, uso del cellulare durante l'evento, non occultamento dello scooter dopo il fatto) sono incompatibili con il ruolo di complice consapevole; la distanza di 150-160 metri rende implausibile il ruolo di palo; i contatti telefonici con terzi il giorno del fatto sono sporadici e non dimostrano intese; le dichiarazioni liberatorie di Lacopeta sarebbero state ingiustamente ritenute inattendibili senza adeguata motivazione. Chiede l'annullamento per vizio di motivazione e insufficienza probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che i motivi riproducevano sostanzialmente argomentazioni già proposte e respinte in appello, senza una critica puntuale al costrutto logico della sentenza di secondo grado, e tentavano una rivisitazione di fatti e valutazioni probatorie riservate al giudice di merito. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse svolto un esame complessivo e non atomistico degli indizi (targa parzialmente occultata ammessa dall'imputato, collegamenti telefonici temporali, confessione del materiale esecutore, comportamento complessivo) e avesse fornito una motivazione logica e coerente, sufficiente a giustificare la decisione in un processo indiziario "al di là di ogni ragionevole dubbio". Conseguentemente il ricorso è stato respinto, confermando la responsabilità pronunciata in appello (pena ridotta a quattro anni di reclusione e euro 2.000,00 di multa). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rinvio alla partecipazione nel reato (concorso); la censura era relativa alla corretta applicazione della norma nella ricostruzione dei ruoli tra gli imputati, ma la Corte non ha rilevato errore nell'uso della nozione di concorso.
art. 192 cod. proc. pen.
Canone probatorio nel processo penale; la Corte ha richiamato la necessità di valutare globalmente gli indizi nel processo indiziario e ha ritenuto che la Corte d'appello lo avesse correttamente applicato.
art. 546 cod. proc. pen.
Onere motivazionale della sentenza di appello; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata e non manifestamente illogica rispetto alle deduzioni difensive.
art. 533 cod. proc. pen.
Principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha giudicato che, nel complesso degli indizi valutati unitariamente, la condanna risultava supportata da grado di credibilità razionale sufficiente.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alla trattazione orale richiesta; la questione procedurale è stata registrata ma non ha inciso sull'esito del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000,00).
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla necessità che i motivi di cassazione espongano ragioni di fatto e di diritto; la Corte ha ritenuto il ricorso carente sotto questo profilo.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Corte di legittimità sulle questioni di merito; la Corte ha ricordato che non può riesaminare i fatti quando il giudice di merito ha compiuto una valutazione logica e motivata.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la mera ripetizione delle censure già sollevate in appello: il ricorso deve criticare puntualmente il percorso logico-argomentativo della sentenza di secondo grado.
- Il giudice di legittimità non rivede i fatti né compie un nuovo giudizio di merito; può sindacare solo la conformità della motivazione alle regole logiche e di diritto.
- Nel processo indiziario la prova deve essere valutata globalmente: singoli elementi possibilmente ambigui possono assurgere a prova sufficiente se tra loro correlati in modo convergente e razionalmente convincente.
- Comportamenti apparentemente imprudenti dell'imputato (es. uso del cellulare, abbigliamento identificativo) non escludono automaticamente la sua partecipazione se risultano compatibili con una spiegazione coerente (es. fiducia di non essere riconosciuto per via della targa occultata).
- Dichiarazioni liberatorie tardive e prive di riscontri esterni sono valutate con cautela e possono non prevalere sugli indizi già raccolti.
- Per ottenere ammissione del ricorso è necessario individuare errori giuridici o palesi vizi logici nella motivazione di merito, non solo proporre interpretazioni alternative dei fatti.
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