Sentenza del 15/03/2021 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Forlì
Fatture per operazioni inesistenti - IVA - Indeducibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto inapplicabile il diritto alla detrazione per le fatture riferite a operazioni inesistenti. In sintesi: poiché le operazioni risultano del tutto fittizie, manca la condizione essenziale per la detrazione dell'IVA e pertanto la pretesa detrazione viene negata. Il principio di neutralità fiscale non impedisce un trattamento differenziato a sfavore di chi non ha effettuato operazioni imponibili reali
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il contribuente aveva esercitato la detrazione dell'IVA su fatture emesse per operazioni che l'Amministrazione riteneva del tutto fittizie/inesistenti; la controversia verteva sulla legittimità della detrazione IVA quando le operazioni fatturate non sono state effettivamente realizzate
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (I.V.A.) - art. 19 (esercizio del diritto alla detrazione)
Il diritto alla detrazione è subordinato al compimento di operazioni effettive; la mera esistenza di fattura riferita a operazioni inesistenti non è sufficiente per legittimare la detrazione
Direttiva 2006/112/CE (sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) - principio del diritto alla detrazione
La direttiva riconosce il diritto alla detrazione ma consente agli Stati membri di impedirne l'esercizio quando è dimostrato che non sussistono operazioni reali (es. in presenza di frodi)
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA sussiste solo per operazioni effettivamente realizzate: fattura senza corrispondente operazione reale esclude la detrazione
- La mera esibizione della fattura non prova l'esistenza dell'operazione: il contribuente deve essere in grado di dimostrare l'effettiva prestazione o cessione
- L'Amministrazione può negare la detrazione quando emergono elementi che attestano la fittizietà o la fraudolenza delle operazioni (catena di fatture inesistenti, mancanza di concreti elementi economici, controparti inesistenti o imprese 'cartiera')
- Il principio di neutralità fiscale non impone che lo Stato consenta la detrazione a chi non ha sostenuto operazioni imponibili: differenziare il trattamento è legittimo per preservare il sistema fiscale da frodi
- In situazioni borderline, il contribuente può tentare di fornire elementi di prova alternativi (contratti, ordini, corrispondenza, consegne, pagamenti riconciliabili, documentazione di vendita) per dimostrare la realizzazione dell'operazione
- Se il contribuente dimostra di aver agito in buona fede e di aver adottato la normale diligenza (due diligence sulla controparte), alcune pronunce possono ammettere valutazioni favorevoli; tuttavia, la buona fede non basta se l'operazione è oggettivamente inesistente
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