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Sentenza

Sentenza n. 1807/2021 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione seconda, 23 gennaio 2020, n. 57, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202002770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida di categoria B mediante nuovo esame di idoneità tecnica, adottato dopo un sinistro stradale causato da un sorpasso vietato con lesioni a terzi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare della patente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile ha disposto la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica. Il provvedimento richiamava la relazione dei Carabinieri, secondo cui l’interessato aveva effettuato un sorpasso vietato in prossimità di un’intersezione, causando un incidente con gravi lesioni a terzi, e concludeva che tale condotta facesse sorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica. In appello sono stati dedotti: carenza di motivazione e mancata autonoma valutazione, da parte della Motorizzazione, degli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 128 del codice della strada; necessità di una motivazione rafforzata in presenza di una sola violazione; ultrapetizione del TAR, che avrebbe sostituito le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione; manifesta irragionevolezza del provvedimento; omessa pronuncia su ulteriori censure; violazione dell’art. 128, comma 1-ter, del codice della strada, per l’asserita insussistenza del presupposto delle gravi lesioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. I motivi sono stati esaminati congiuntamente perché riferiti alla pretesa carenza motivazionale del provvedimento. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione risultante dalla lettura congiunta della relazione dei Carabinieri e della valutazione conclusiva dell’Ufficio della Motorizzazione. La revisione della patente non ha natura sanzionatoria, ma costituisce una misura amministrativa cautelare e preventiva, diretta a tutelare la sicurezza della circolazione e a verificare la permanenza dell’idoneità alla guida. È sufficiente che la condotta del conducente faccia sorgere un dubbio sull’idoneità tecnica, senza necessità di certezza circa la perdita dei requisiti né di una pluralità di violazioni. Anche una sola violazione può giustificare la revisione quando sia particolarmente grave. Nel caso concreto, la violazione del divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni era assistita dalla sanzione accessoria della sospensione della patente e aveva prodotto un incidente nel quale il conducente del motoveicolo aveva riportato lesioni con prognosi superiore a quaranta giorni. Tali elementi rendevano evidente l’idoneità della condotta a generare dubbi sulla permanenza dell’idoneità tecnica e non imponevano una motivazione particolarmente approfondita. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La revisione della patente può essere disposta quando sorgano dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità alla guida; non è richiesta la certezza della perdita dei requisiti.

  • art. 128, comma 1-ter, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    «E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»

    La disposizione è stata richiamata dall’appellante per contestare l’insussistenza delle gravi lesioni; la decisione ha valorizzato invece la prognosi superiore a quaranta giorni quale elemento comprovante la particolare gravità dell’incidente.

  • art. 148, comma 12, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    «E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni»

    La violazione del divieto di sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni costituisce una condotta particolarmente grave, idonea a fondare dubbi sulla persistenza dell’idoneità tecnica alla guida.

  • art. 148, comma 16, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    «sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»

    La previsione della sospensione della patente conferma la gravità della violazione rilevante ai fini della revisione.

  • art. 25, comma 1, decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 137

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha disciplinato lo svolgimento da remoto della camera di consiglio.

  • art. 4, comma 1, ultimo periodo, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato in relazione alle note d’udienza depositate per la trattazione da remoto.

Massime di principio

  • La revisione della patente di guida prevista dall’art. 128 del codice della strada è un provvedimento amministrativo cautelare e preventivo, non una sanzione amministrativa, diretto a verificare la permanenza dell’idoneità tecnica o psico-fisica alla guida e a garantire la sicurezza della circolazione.
  • Per disporre la revisione della patente non occorre la certezza che i requisiti di idoneità siano venuti meno: è sufficiente che la condotta di guida faccia sorgere un dubbio concreto sulla loro persistenza.
  • La revisione della patente può essere disposta anche in presenza di una sola violazione del codice della strada, quando la sua gravità, valutata in relazione alla condotta e alle conseguenze dell’incidente, sia idonea a suscitare dubbi sull’idoneità tecnica alla guida.
  • L’obbligo di motivazione del provvedimento di revisione è adeguatamente assolto quando l’amministrazione richiama una relazione degli organi accertatori che descriva la dinamica dell’incidente e la condotta del conducente e formula una valutazione conclusiva sull’insorgenza dei dubbi relativi all’idoneità alla guida; non è necessaria una motivazione particolarmente approfondita quando la gravità dell’infrazione e delle conseguenze sia evidente.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guida
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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