Sentenza n. 778/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere paesaggistico contrario della Soprintendenza, adottato nell’ambito del procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, nonché richiesta di integrazioni documentali e comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (Soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il parere contrario della Soprintendenza relativo a un progetto di realizzazione di un piano mansardato sul lastrico solare di un edificio, deducendo la violazione degli artt. 146 del d.lgs. 42/2004, 17-bis e 2 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, erroneità dell’istruttoria, difetto ed erroneità della motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, perplessità e abnormità. In via principale, la ricorrente ha contestato la tardività del parere della Soprintendenza; in via subordinata, ha censurato il difetto di motivazione sugli aspetti paesaggistici e l’erroneità delle valutazioni contenute nel parere. Il Comune aveva trasmesso gli atti alla Soprintendenza il 4 luglio 2024. La Soprintendenza aveva richiesto integrazioni il 14 agosto 2024, quando erano già decorsi 41 giorni, e le integrazioni erano state effettivamente ricevute il 26 marzo 2025. Il 9 maggio 2025 erano stati comunicati i motivi ostativi e il 23 maggio 2025 era stato adottato il parere negativo, dopo la presentazione delle osservazioni della società.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto fondata e assorbente la censura di tardività. Ha stabilito che, nel procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004, il termine di 45 giorni per il parere della Soprintendenza è soggetto al meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis della l. 241/1990. La richiesta di integrazioni documentali non ha effetto interruttivo, ma soltanto sospensivo del termine, poiché le cause di sospensione o interruzione dei termini procedimentali sono tipiche e di stretta interpretazione. Il termine ricomincia a decorrere dalla ricezione effettiva della documentazione integrativa, non dalla sua protocollazione. Nel caso concreto, il termine complessivo è stato superato: 41 giorni prima della richiesta di integrazioni, 44 giorni dalla ricezione delle integrazioni alla comunicazione dei motivi ostativi e ulteriori 11 giorni sino all’adozione del parere definitivo. Il parere tardivo è stato quindi ritenuto nullo e inefficace, tamquam non esset, poiché il potere di co-decisione della Soprintendenza si era consumato. Tuttavia, proprio perché il parere tardivo non era vincolante per il Comune e non era idoneo a determinare il contenuto del provvedimento finale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le ulteriori censure sul merito del parere sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il parere della Soprintendenza previsto dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 deve essere emesso nel termine di 45 giorni.
Il termine di 45 giorni per il parere della Soprintendenza opera nel procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica; decorso il termine, il parere perde efficacia vincolante nei confronti dell’amministrazione procedente.
art. 149 d.lgs. 42/2004
È richiamato congiuntamente all’art. 146 nell’ambito della disciplina della procedura ordinaria paesaggistica.
art. 17-bis l. 241/1990
Il silenzio assenso previsto dall’art. 17 bis della L. n. 241 del 1990 si applica anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, inclusi i beni culturali.
Il silenzio-assenso tra amministrazioni si applica anche al rapporto tra Comune e Soprintendenza nel procedimento ex art. 146 del d.lgs. 42/2004; il parere tardivo è inefficace e tamquam non esset.
art. 2 l. 241/1990
Le cause di sospensione o interruzione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione; la richiesta di integrazioni documentali può avere effetto sospensivo, ma non consente una sospensione sine die del procedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi e il successivo esame delle osservazioni sono considerati nel computo della tempestività del parere definitivo.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
Il parere negativo adottato oltre il termine previsto è stato qualificato come nullo e inefficace, tamquam non esset, per consumazione del potere di co-decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica disciplinato dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004, il parere della Soprintendenza deve essere reso entro 45 giorni e il silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis della l. 241/1990 si applica anche quando l’amministrazione coinvolta è preposta alla tutela di interessi sensibili, inclusi i beni culturali.
- La richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali formulata dalla Soprintendenza nel procedimento ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 non interrompe il termine per l’espressione del parere, ma può determinarne soltanto la sospensione; le cause di sospensione o interruzione dei termini procedimentali sono tipiche e non possono consentire una sospensione sine die.
- Ai fini del computo del termine per l’espressione del parere della Soprintendenza, la decorrenza o la ripresa del termine deve essere collegata alla ricezione effettiva degli atti e della documentazione integrativa, non alla successiva protocollazione interna da parte dell’amministrazione.
- Qualora la documentazione trasmessa sia assolutamente carente di elementi essenziali e indispensabili per la valutazione paesaggistica, la Soprintendenza deve rilevare tempestivamente l’improcedibilità e archiviare l’istanza, anziché mantenere indefinitamente aperto il procedimento mediante richieste di integrazione.
- Il parere della Soprintendenza reso oltre il termine di 45 giorni è inefficace e tamquam non esset, in quanto il potere di co-decisione si è consumato; tuttavia, se il parere tardivo non è vincolante per l’amministrazione procedente e non determina direttamente il contenuto del provvedimento finale, l’impugnazione può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
- Le censure rivolte al merito di un parere paesaggistico tardivo e non vincolante sono inammissibili per difetto di interesse quando l’atto non produce una lesione concreta e immediata della posizione giuridica del ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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