Cassazione Civile, Ordinanza n. 27461/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un acquirente aveva comprato nel 2018 una smerigliatrice che assumeva difettosa. Dopo aver chiesto alla società che gestiva il punto vendita la sostituzione del bene o la restituzione del prezzo, la società aveva ritirato l’utensile e dichiarato di volerlo avviare all’assistenza; successivamente, secondo la prospettazione del ricorrente, aveva subordinato la consegna del bene sostitutivo al mancato pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale richieste dal suo difensore. Il consumatore aveva quindi agito per ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 130 cod. cons., la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese legali. In cassazione deduceva, con cinque motivi, violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., violazione dell’art. 130 cod. cons., nullità della sentenza per difetto di motivazione, erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali, incapacità a testimoniare della responsabile del punto vendita, nonché omesso riconoscimento delle spese stragiudiziali e violazione delle norme sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, nella sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il Tribunale aveva già escluso che la società resistente avesse rifiutato la sostituzione del bene o l’avesse subordinata alla rinuncia alle spese stragiudiziali, rilevando piuttosto che il consumatore aveva rifiutato la sostituzione condizionandola al pagamento di tali spese, ritenute inutili. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la doglianza è stata ritenuta in realtà diretta a contestare la ricostruzione dei fatti.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che la censura investiva impropriamente il merito della prova.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o applica una regola di valutazione non corretta; non quando si contesta la valutazione di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell’onere probatorio, ma le doglianze sono state ritenute meri attacchi alla valutazione delle risultanze di causa.
art. 130 cod. cons.
La censura è stata reputata inammissibile perché non denunciava un’erronea interpretazione della norma, ma solo una diversa ricostruzione del fatto storico.
art. 111 Cost.
Richiamato per lamentare l’imparzialità del giudice, ma la Corte ha escluso qualsiasi vulnus al principio di terzietà.
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata nel motivo relativo al petitum e alla struttura della domanda, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
art. 246 c.p.c.
La Corte ha ribadito che l’incapacità a testimoniare riguarda le persone fisiche che rappresentano organicamente la società, non ogni dipendente o responsabile privo di poteri rappresentativi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata esprimesse una ratio decidendi comprensibile e specifica.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per sostenere la nullità motivazionale, doglianza però respinta.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ha mantenuto la condanna alle spese in base alla soccombenza.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte, ritenendone sussistenti i presupposti di legge.
art. 1223 c.c.
Le spese stragiudiziali sono qualificate come danno emergente solo se causalmente ricollegabili al fatto illecito o all’inadempimento.
art. 1227, comma 1, c.c.
Non è dovuto il risarcimento per spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
art. 1227, comma 2, c.c.
Non sono risarcibili le spese sproporzionate o eccessive rispetto alla necessità dell’esborso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarati i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché il sindacato della Corte di cassazione riguarda la correttezza giuridica della decisione e non la ricostruzione del merito.
- La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per denunciare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte.
- La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- L’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. riguarda chi ha il potere di rappresentare organicamente la società o comunque di costituirsi in giudizio in suo nome; un mero interesse di fatto non basta a escludere la capacità testimoniale, ma incide solo sull’attendibilità della deposizione.
- Le spese stragiudiziali sono risarcibili come danno emergente solo se siano causalmente necessarie e non evitabili con l’ordinaria diligenza; se l’intervento del difensore risulta inutile o la pretesa principale è infondata, non ne è dovuto il rimborso.
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