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Sentenza

Sentenza n. 3254/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 635/2025 emessa in data 31 marzo 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 635/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 635/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, nella parte in cui condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, di euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva dato esecuzione alla condanna pecuniaria. Il Ministero si è costituito senza contestare né l'inadempimento, né il passaggio in giudicato della sentenza, né la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza civile era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, che era stata notificata al Ministero e che l'Amministrazione era rimasta inadempiente rispetto alla condanna al pagamento delle spese legali. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che questi avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore e avrebbe dovuto provvedere entro i successivi sessanta giorni agli atti necessari, determinando l'importo complessivamente dovuto. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi, nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La norma è richiamata quale disciplina applicabile all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che abbia imposto a una pubblica amministrazione il pagamento di somme, purché il provvedimento sia stato notificato all'amministrazione e questa sia rimasta inadempiente.
  • Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione alla pubblica amministrazione e l'inadempimento dell'obbligo di pagamento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali comprendano l'attività necessaria all'esecuzione; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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