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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 12017 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. L'accertamento riguardava, tra l'altro, l'indetraibilità di IVA per euro 55.767,00 e l'indeducibilità dei costi relativi ad acquisti di autovetture fatturati da M. S.r.l. e P.C. di Miniaci Rosalbino, ritenute società cartiere e quindi soggetti formalmente emittenti fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. L'Agenzia contestava inoltre ricavi non contabilizzati derivanti dalla presunta cessione di due autovetture e l'omessa o tardiva fatturazione di alcune operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla CTR del Veneto, in diversa composizione. Per l'IVA, il giudice del rinvio dovrà applicare il principio secondo cui l'Amministrazione deve fornire, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, elementi idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta; una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente provare la propria ignoranza incolpevole. Quanto ai costi dedotti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, la CTR dovrà riesaminare la questione verificando effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità dei costi, applicando anche la normativa sopravvenuta più favorevole. I motivi quinto, decimo, undicesimo e dodicesimo sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21

    La detrazione IVA richiede che l'operazione sia effettiva e che il contribuente non abbia partecipato consapevolmente, o per negligenza, a una frode. In caso di operazione soggettivamente inesistente, l'Amministrazione deve provare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevolezza o conoscibilità della frode; successivamente il contribuente deve fornire la prova contraria della propria ignoranza incolpevole.

  • Art. 2697 c.c.

    La norma disciplina il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi costitutivi della contestazione, mentre il contribuente, una volta ricevuti indizi qualificati sulla natura fraudolenta dell'operazione, deve dimostrare di avere agito senza colpa e, per i costi dedotti, l'effettività e gli altri requisiti fiscali.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    La deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi non dipende semplicemente dalla regolarità formale della fattura né dall'assenza di consapevolezza della frode, ma dalla verifica oggettiva dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

  • L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, convertito dalla L. n. 44 del 2012

    Nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo ...

    La disciplina sopravvenuta, applicabile anche ai fatti anteriori quando più favorevole, limita l'indeducibilità ai costi direttamente collegati ad attività qualificabili come delitto non colposo, secondo le condizioni processuali previste dalla legge. Il giudice del rinvio deve applicarla nella rideterminazione delle imposte.

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 3, convertito dalla L. n. 44 del 2012

    Le nuove regole sull'indeducibilità dei costi illeciti si applicano anche ai periodi anteriori, se più favorevoli e salvo definitività dei provvedimenti, e rilevano anche ai fini IRAP.

Massime di principio

  • In presenza di fatture emesse da soggetti ritenuti società cartiere, la fattura da sola non garantisce il diritto alla detrazione IVA: l'Amministrazione deve prima fornire indizi oggettivi, gravi, precisi e concordanti sulla natura fraudolenta dell'operazione e sulla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.
  • Una volta assolto tale onere indiziario, il contribuente deve dimostrare di avere adottato l'ordinaria diligenza e di non poter ragionevolmente conoscere la frode. La mera congruità del prezzo o il pagamento effettivo non sono necessariamente sufficienti.
  • La questione IVA e quella relativa alla deduzione dei costi sono autonome: l'eventuale inconsapevolezza del contribuente può rilevare per la detrazione IVA, ma non dimostra automaticamente l'esistenza, l'inerenza o l'entità del costo ai fini delle imposte dirette.
  • Per dedurre un costo occorre documentare, con elementi ulteriori rispetto alla fattura quando questa è contestata, l'effettività della prestazione o della cessione, l'inerenza all'attività, la competenza temporale, la certezza e la determinabilità dell'importo.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la debenza definitiva delle imposte: impone un nuovo esame al giudice di merito secondo i principi stabiliti dalla Corte.

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