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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26346/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

Il giudizio di legittimità era stato introdotto dallo studio associato avverso un decreto del Tribunale di Reggio Emilia. Nel corso del procedimento in Cassazione, però, il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; il curatore fallimentare controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia. La pronuncia non affronta il merito della controversia originaria, né i motivi sostanziali del ricorso, perché la decisione si concentra esclusivamente sugli effetti processuali della rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del controricorrente, ritenendo che non vi fossero ostacoli alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è stato quindi dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalla controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina processuale della rinuncia e della declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo insussistenti i presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può limitarsi a prenderne atto senza pronunciarsi sul merito della controversia originaria.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non è necessaria una statuizione sulle spese se la Corte ritiene di non dover provvedere sul punto in base alle circostanze del caso.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto se mancano i presupposti processuali richiesti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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