Cassazione Civile, Ordinanza n. 26346/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Il giudizio di legittimità era stato introdotto dallo studio associato avverso un decreto del Tribunale di Reggio Emilia. Nel corso del procedimento in Cassazione, però, il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; il curatore fallimentare controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia. La pronuncia non affronta il merito della controversia originaria, né i motivi sostanziali del ricorso, perché la decisione si concentra esclusivamente sugli effetti processuali della rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del controricorrente, ritenendo che non vi fossero ostacoli alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è stato quindi dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalla controparte.
art. 391 c.p.c.
La Corte richiama la disciplina processuale della rinuncia e della declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo insussistenti i presupposti processuali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può limitarsi a prenderne atto senza pronunciarsi sul merito della controversia originaria.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non è necessaria una statuizione sulle spese se la Corte ritiene di non dover provvedere sul punto in base alle circostanze del caso.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto se mancano i presupposti processuali richiesti dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26298/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26299/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →