Sentenza del 07/04/2016 n. 823 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
TARSU - Alberghi - Maggiore tassazione delle camere rispetto a quella delle civili abitazioni - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata ritenuta illegittima la disciplina comunale che applicava indistintamente la tariffa prevista per gli alberghi a tutte le superfici della struttura, senza differenziare le camere dalle aree comuni e dai locali destinati alla ristorazione. Il regolamento comunale è stato quindi disapplicato nella parte illegittima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione alle camere d'albergo di una tariffa TARSU molto più elevata rispetto a quella prevista per le civili abitazioni. La maggiore tariffazione era applicata senza distinguere tra le aree dell'albergo destinate esclusivamente alle camere e quelle comuni, quali saloni, ristorante e cucine, normalmente caratterizzate da una maggiore produzione di rifiuti. Secondo il principio del "chi inquina paga", la tariffa deve essere commisurata all'idoneità concreta dei locali e delle aree a produrre rifiuti.
Norme richiamate
Normativa TARSU in materia di determinazione delle tariffe
La tariffa deve essere determinata tenendo conto dell'idoneità dei locali e delle aree tassabili a produrre rifiuti, secondo una valutazione coerente con il principio del "chi inquina paga".
Principio del "chi inquina paga"
La tassazione sui rifiuti deve essere proporzionata alla concreta o potenziale produzione di rifiuti delle diverse superfici, evitando l'applicazione di tariffe uniformi o sproporzionate a locali con caratteristiche e destinazioni d'uso differenti.
Massime di principio
- Le superfici di una struttura ricettiva non devono necessariamente essere assoggettate a un'unica tariffa: camere, aree comuni, ristoranti e cucine possono richiedere una classificazione distinta in base alla diversa capacità di produrre rifiuti.
- Una tariffa significativamente più elevata rispetto a quella delle abitazioni è legittima solo se sostenuta da criteri oggettivi e da una ragionevole correlazione con la produzione di rifiuti.
- I regolamenti comunali che applicano indistintamente la tariffa alberghiera a tutte le aree dell'hotel, senza considerare la loro specifica destinazione, possono essere disapplicati per illegittimità.
- Il fatto che un albergo produca complessivamente più rifiuti di un'abitazione non giustifica automaticamente una maggiore tariffazione delle singole camere: occorre valutare separatamente le diverse aree della struttura.
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