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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5068/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Galasso chiese la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. per le condanne subite con sentenza della Corte d'appello del 14/03/2016. La Corte d'appello rigettò l'istanza rilevando che, entro il quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della predetta condanna, il ricorrente aveva commesso un altro fatto per il quale era stato condannato (sentenza del Giudice di Pace del 02/05/2022, divenuta irrevocabile il 17/10/2022). Il ricorrente dedusse che la successiva condanna era di sola natura pecuniaria e, secondo l'art. 168 cod. pen. così come novellato, la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena opera solo per fatti che comportino pena detentiva; pertanto una condanna a sola pena pecuniaria non dovrebbe ostare all'estinzione del reato ex art. 167. Ha anche denunciato violazione del contraddittorio perché la Corte avrebbe assunto d'ufficio la rilevanza della sentenza del Giudice di Pace senza sottoporla al confronto tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, a seguito della modifica normativa del 1974, l'art. 168 cod. pen. subordina la revoca della sospensione condizionale al compimento, entro i termini, di un fatto per il quale venga inflitta pena detentiva; di conseguenza l'art. 167 cod. pen. deve essere interpretato nel senso che una condanna intervenuta entro il quinquennio ma che abbia comportato soltanto pena pecuniaria non è ostativa alla declaratoria di estinzione del reato per positivo superamento del periodo di sospensione. La Corte ha richiamato un precedente consolidato (Sez. 2, n. 1255 del 07/11/1975, Maffey) e ha dunque annullato l'ordinanza impugnata, trasmettendo gli atti alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. In sostanza il ricorso è stato accolto e stabilito il principio di diritto favorevole al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 167 cod. pen.

    Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto

    La Corte interpreta l'art. 167 alla luce della modifica dell'art. 168: la commissione di delitti puniti con la sola pena pecuniaria, se commessi entro il termine, non impedisce l'estinzione del reato.

  • art. 168 cod. pen.

    Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163

    La novella del 1974 ha subordinato la revoca automatica della sospensione alla commissione di fatti che comportino pena detentiva; da ciò deriva l'irrilevanza, ai fini dell'estinzione ex art. 167, delle sole condanne pecuniarie commesse nel periodo di osservazione.

  • decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (convertito)

    Modifica l'art. 168 cod. pen. nella parte richiamata

    È la norma che ha cambiato il requisito della revoca della sospensione condizionale, determinando il diverso coordinamento interpretativo fra art. 167 e art. 168.

  • r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Testo del Codice Penale)

    Testo originario cui rimandano la formulazione storica delle norme

    Richiamato per inquadrare la disciplina originaria della sospensione e la successiva evoluzione normativa.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma richiamata dall'art. 168 in relazione ai limiti di pena

    Usata per spiegare la rilevanza delle condanne ulteriori solo quando la pena cumulata supera i limiti che incidono sulla sospensione/decadenza.

  • art. 164 cod. pen. (ultimo comma)

    Richiamato dall'art. 168 per eccezioni procedurali

    La corte ha menzionato la richiamata disposizione come parte del quadro normativo di coordinamento.

  • art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)

    Principio sull'interpretazione conforme alla volontà del legislatore

    Utilizzato per giustificare l'interpretazione estensiva laddove necessario a ricomporre la ratio della norma.

  • art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)

    Divieto di analogia in malam partem per le norme penali

    La Corte distingue tra interpretazione estensiva (ammissibile quando conforme alla ratio) e analogia legislativa vietata se sfavorevole; autorizza analogie in bonam partem.

  • art. 27 Cost.

    Citato dal ricorrente in relazione alla disciplina della pena e alla sua funzione; la Corte ha risolto la questione per via interpretativa delle norme penali senza sollevare questioni costituzionali.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato rispetto al principio del contraddittorio; la Corte ha comunque deciso il ricorso sul punto sostanziale di diritto e l'annullamento ha comportato rinvio per nuovo giudizio, risolvendo senza accogliere la censura come decisiva.

  • Sez. 2, n. 1255 del 07/11/1975 (Maffey)

    Precedente giurisprudenziale che afferma la non ostatività all'estinzione di condanne pecuniarie commesse nel quinquennio

    La Cassazione ha richiamato e confermato questo precedente come coerente con l'interpretazione odierna.

Massime di principio

  • Una successiva condanna divenuta irrevocabile entro il quinquennio non impedisce automaticamente l'estinzione prevista dall'art. 167 se quella condanna ha comportato soltanto pena pecuniaria; rileva invece la natura della pena (detentiva vs pecuniaria).
  • Per valutare l'ostatività alla declaratoria di estinzione è necessario distinguere tra la funzione dell'art. 168 (revoca della sospensione condizionale) e quella dell'art. 167 (estinzione del reato), tenendo conto della modifica del 1974 che ha circoscritto la revoca ai fatti che comportano pena detentiva.
  • Occorre controllare sempre le date di irrevocabilità delle sentenze: la commissione del fatto e la finalità della relativa sentenza devono essere valutate rispetto al termine quinquennale e alla data di proposizione dell'istanza ex art. 167.
  • Se il giudice intende fondare la decisione su fatti o sentenze non sollevati dalle parti, deve garantire il rispetto del contraddittorio; tuttavia, questioni decisive di diritto possono essere risolte dalla Corte di legittimità e, se necessari, gli atti vengono rimessi al giudice di merito per nuovo giudizio.
  • Nel dubbio su casi analoghi conviene prospettare al giudice che la condanna successiva sia di sola natura pecuniaria e richiamare l'orientamento giurisprudenziale che ne dichiara l'irrilevanza ai fini dell'estinzione ex art. 167, oppure sollevare questione di costituzionalità se si ritiene che la disciplina leda principi fondamentali.

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