Sentenza n. 980/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Centro Ospedaliero Militare di -OMISSIS- - Ufficio CMO 1^, riconosciuta una “sindrome da dipendenza da cocaina, uso episodico (dipsomania)” e una “sindrome ansiosa non specificata in trattamento farmacologico”, ha espresso un giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare per 180 giorni, a decorrere dal 08.04.2022; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto o comunque collegato al giudizio impugnato, con riserva di impugnazione per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio della Commissione medico ospedaliera di temporanea non idoneità al servizio militare per 180 giorni, fondato sulla positività alla cocaina e sulla diagnosi di sindrome da dipendenza da cocaina e sindrome ansiosa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio sanitario di temporanea non idoneità al servizio militare, deducendo: 1) carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e inattendibilità degli accertamenti tossicologici, assumendo irregolarità nel prelievo, nella qualificazione del personale sanitario, nella conservazione del campione e nella catena di custodia; 2) violazione degli artt. 579 e seguenti del d.P.R. 90/2010 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che le mansioni concretamente svolte, di natura amministrativa e non operativa, non richiedessero condizioni psico-fisiche ottimali; 3) violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché eccesso di potere per illogicità, travisamento e sviamento. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione in attesa della definizione dell’appello relativo a una controversia collegata.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo che la pendenza dell’appello in un giudizio collegato non costituisse una situazione eccezionale idonea a incidere sul diritto di difesa. Il giudice ha poi respinto il ricorso nel merito. Quanto agli accertamenti tossicologici, ha ritenuto non dimostrata l’inattendibilità dei test: la documentazione dell’amministrazione e del laboratorio attestava che l’esame di secondo livello era stato svolto sul medesimo campione sottoposto allo screening preliminare. La mancata specializzazione tossicologica del personale addetto al prelievo non è stata ritenuta idonea a escludere la riferibilità del campione al ricorrente, trattandosi di attività materiale eseguibile affidabilmente anche da personale medico non specializzato. Il giudizio sanitario non si fondava soltanto sulla positività urinaria, ma anche sull’accertamento psichiatrico, che aveva confermato la diagnosi di sindrome da dipendenza da cocaina, e sui precedenti di positività. Il TAR ha ritenuto la decisione vincolata, poiché l’idoneità psico-fisica deve essere mantenuta dal militare indipendentemente dalle mansioni concretamente svolte, anche se amministrative e non operative. Ha escluso inoltre la sproporzione o l’illogicità della misura, considerati i precedenti e gli esiti psichiatrici. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza
La richiesta di rinvio non attribuisce alla parte un diritto automatico alla posticipazione della trattazione; il rinvio è ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali, in particolare di gravi ragioni incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa.
artt. 579 e seguenti d.P.R. 90/2010
La disciplina è stata invocata dal ricorrente in relazione ai requisiti di idoneità al servizio militare, ma il ricorso è stato respinto.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità è stato ritenuto non idoneo a fondare l’illegittimità del giudizio sanitario.
art. 3 l. 241/1990
Il TAR ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo che, accertata la perdita di un requisito di idoneità, la decisione sanitaria fosse vincolata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha concorso a giustificare l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha concorso a giustificare l’oscuramento dei dati sanitari nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la pendenza di un giudizio collegato, anche in grado d’appello, non attribuisce alla parte un diritto al rinvio della trattazione; il differimento è disposto solo in presenza di situazioni eccezionali, idonee a incidere concretamente sulle fondamentali esigenze del diritto di difesa.
- Quando un giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare si fonda su accertamenti tossicologici e psichiatrici convergenti, la contestazione dell’attendibilità del test richiede elementi concreti idonei a dimostrare l’irregolarità del prelievo, della conservazione o della riferibilità del campione; mere contestazioni non sono sufficienti.
- La mancata specializzazione tossicologica del personale medico che esegue il prelievo non rende di per sé inattendibile l’accertamento, quando l’attività materiale di identificazione e raccolta del campione risulti adeguatamente documentata e affidabile.
- L’idoneità psico-fisica costituisce requisito generale per il servizio militare e deve essere mantenuta indipendentemente dalle mansioni concretamente svolte dal militare, anche se amministrative e non operative; l’accertata perdita del requisito può comportare una decisione vincolata di non idoneità.
- La valutazione di proporzionalità e ragionevolezza del giudizio di non idoneità può tener conto della convergenza tra risultati tossicologici, diagnosi psichiatrica e precedenti analoghi del militare.
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