Sentenza n. 630/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) n. 652 del 16 novembre 2023 avente a oggetto “determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell’esercizio 2023”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 82 del 20 novembre 2023; b) della DGRC n. 800 del 29 dicembre 2023 avente a oggetto “assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2023 e in via provvisoria per l’esercizio 2024.”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024 nella parte in cui si dispone, all’allegato n. 1.1. (“Quadro delle prestazioni da privato soggette alla Spending Review”), una riduzione del budget complessivo 2024 dell’assistenza ospedaliera erogata dalle case di cura private; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Clinic Center S.p.A. il 4/3/2024: In via incidentale per l'annullamento: della delibera di G.R. Campania n. 652 del 16.11.2023, pubblicata nel B.U.R.C. del 20.11.2023 avente ad oggetto “determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'esercizio 2023”, e relativi allegati, e, nello specifico: i) dell'allegato B denominato “Case di cura private: criteri della programmazione 2023” nella parte in cui, al punto 3, sub 3), è previsto che il budget da assegnare a ciascuna casa di cura per l'anno 2023, faccia riferimento “alla migliore produzione nel quadriennio 2018/2019 e 2021/2022 (non considerando l'annualità 2020 a causa delle interruzioni di attività dovute all'emergenza sanitaria)”; ii) dell'allegato B della delibera di G.R.C. Campania n. 652 del 16.11.2023, laddove al punto 4), sub b) è previsto che “la somma di euro 211,5 milioni (circa il 30%), viene assegnata in base al ricavo medio regionale dei posti letto delle varie discipline ospedaliere, applicato allo specifico numero e mix di posti letto / disciplina di ciascuna Casa di cura, calcolato con gli stessi criteri applicati per il 2022 nella DGRC n. 556/2022, ma aggiornato sui ricoveri e PACC 2022 (i dettagli per ciascuna Casa di cura sono riportati begli Allegati n. 9, 10 e 11). Come evidenziato nei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa 2021e 2022, questa componente consente di dare rilievo, oltre che alla produzione storica, alle modifiche intervenute negli anni più recenti (e, per tre Case di cura, anche nel 2023) nello specifico numero e mix di posti letto / disciplina di ciascuna struttura ospedaliera)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere della Giunta regionale della Campania n. 652 del 16 novembre 2023 e n. 800 del 29 dicembre 2023, nella parte relativa alla determinazione e riduzione dei budget e dei volumi delle prestazioni di assistenza ospedaliera delle case di cura private accreditate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava la delibera regionale n. 652 del 16 novembre 2023, relativa alla determinazione dei limiti di spesa e dei contratti con le case di cura private per l'assistenza ospedaliera nell'esercizio 2023, e la delibera n. 800 del 29 dicembre 2023, nella parte in cui riduceva il budget complessivo 2024 dell'assistenza ospedaliera privata. La società controinteressata proponeva ricorso incidentale contro la delibera n. 652, contestando i criteri di determinazione dei budget, in particolare il riferimento alla migliore produzione realizzata nel quadriennio 2018/2019 e 2021/2022, con esclusione del 2020 per effetto dell'emergenza sanitaria, nonché il criterio di assegnazione di una componente del budget sulla base del ricavo medio regionale dei posti letto, rapportato al numero e al mix dei posti letto e delle discipline di ciascuna casa di cura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale, poiché la ricorrente, all'udienza pubblica, aveva dichiarato di rinunciare al ricorso e chiesto la compensazione delle spese. La dichiarazione non integrava una rinuncia rituale ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., non essendo stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non essendo stata prodotta una procura speciale; pertanto non poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio. La stessa declaratoria di improcedibilità è stata estesa al ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'improcedibilità del ricorso principale. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso è rituale solo se notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e accompagnata dalla procura speciale; in mancanza, la dichiarazione resa in udienza è una rinuncia irrituale e non determina l'estinzione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia irrituale al ricorso, non consentendo la declaratoria di estinzione, determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in udienza senza la preventiva notificazione alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e senza procura speciale non produce l'estinzione del giudizio, ma integra una rinuncia irrituale.
- La rinuncia irrituale al ricorso comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- L'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse determina, nel caso esaminato, l'improcedibilità anche del ricorso incidentale, venendo meno l'interesse alla sua decisione.
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