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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36971/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2004, l'Ufficio recuperava a tassazione nei confronti di un imprenditore edile un maggior reddito ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ritenendo inattendibile la contabilità e facendo applicazione degli studi di settore, anche sulla base di varie incongruenze emerse nel contraddittorio: anticipazioni del titolare, perdite dichiarate, variazioni in aumento, costo del personale superiore al reddito, operazioni finanziarie del coniuge privo di reddito. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e confermato l'accertamento. In cassazione il contribuente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse ignorato le risultanze del questionario e la corretta collocazione delle rimanenze/esistenze, da cui sarebbe derivato un maggior reddito assai inferiore; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727-2729 c.c., assumendo che l'Ufficio avesse fondato l'accertamento su presunzioni semplici non gravi, precise e concordanti e che la contabilità non potesse essere superata senza prova contraria; 3) ulteriore violazione delle stesse norme, lamentando che la CTR avesse valorizzato elementi meramente statistici e considerato legittimo l'accertamento induttivo nonostante la regolarità formale della contabilità; 4) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla motivazione dell'accertamento, deducendo che nel procedimento fossero state contestate nuove incongruenze solo nell'avviso finale, senza consentire adeguata difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi: i primi due perché cumulavano censure eterogenee, erano generici e non autosufficienti, e perché non sussisteva omesso esame di fatti storici ma al più dissenso sulle valutazioni del giudice di merito; il terzo perché, a fronte di un quadro di plurimi elementi univoci e non adeguatamente spiegati dal contribuente, l'accertamento induttivo fondato su presunzioni era legittimo, specie in presenza di antieconomicità della gestione; il quarto perché non risultava adeguatamente dedotto nel giudizio di merito e, comunque, era incoerente e infondato, essendo le ulteriori incongruenze scaturite dalle stesse produzioni del contribuente nel contraddittorio. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ha dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di legittimità per omesso esame riguarda fatti storici decisivi, non mere argomentazioni difensive o censure sulla valutazione delle prove.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se espone un percorso logico coerente e non richiede la confutazione analitica di ogni tesi non accolta.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento induttivo in presenza di elementi presuntivi e di inattendibilità della contabilità, specie quando emerga un comportamento antieconomico non spiegato.

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento su base presuntiva è legittimo se sorretto da un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti.

  • artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la ricostruzione del reddito se convergenti e idonee a sorreggere l'accertamento; il contribuente deve offrire spiegazioni contrarie plausibili e supportate.

  • art. 10 L. n. 146 del 1998

    Richiamato in relazione agli studi di settore e al contraddittorio con il contribuente.

  • art. 5 D.Lgs. n. 218 del 1997

    Richiamato quale norma sul contraddittorio e sull'accertamento con adesione nel procedimento tributario.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o per censurare il mancato esame di mere difese; deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, senza necessità di confutare puntualmente ogni allegazione delle parti.
  • In materia tributaria, una pluralità di indici di antieconomicità e di incongruenze non spiegate può integrare un solido quadro presuntivo idoneo a sorreggere l'accertamento induttivo.
  • Di fronte alla contestazione erariale di un comportamento antieconomico, grava sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni concrete e plausibili; la sola regolarità formale della contabilità non impedisce la rettifica.
  • Le doglianze di legittimità che non riproducono in modo autosufficiente gli atti e le circostanze rilevanti, o che non chiariscono con precisione la censura, sono inammissibili.
  • Nel procedimento di accertamento, le contestazioni scaturite dalle stesse produzioni del contribuente nel contraddittorio non possono essere trattate come nuove e lesive del diritto di difesa se risultano già oggetto di interlocuzione partecipata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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