Sentenza n. 1082/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Mantova n. 265/2024, depositata e resa pubblica il 05.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 214/2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente, o altro equipollente, per quattro annualità, nella misura di euro 500 per ciascun anno, condannando il Ministero a metterla a disposizione. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 24 maggio 2025, non era stata appellata nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inerte, non rilasciando la carta e non accreditando le somme dovute. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro 60 giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito senza opporsi all’accoglimento, depositando successivamente una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale; quest’ultimo ha dichiarato di avere già pagato le spese legali del giudizio presupposto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Mantova e ha affermato che, dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all’art. 475 c.p.c. e all’art. 115 c.p.a., la formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e quindi la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e alla citata disposizione. Poiché il Ministero non aveva contestato di non avere eseguito la sentenza, è stato condannato a darvi completa esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito delle somme spettanti. Il pagamento delle spese legali del giudizio presupposto è stato invece ritenuto già effettuato, non essendo stato specificamente contestato dalla ricorrente. Per l’eventuale persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare dirigenti o funzionari della direzione competente e a ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto interno all’amministrazione debitrice. È stata inoltre disposta un’astreinte: se il Ministero non avrà adempiuto entro il termine di 90 giorni, dovrà corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto. Il commissario dovrà calcolare d’ufficio e liquidare tale penalità insieme al debito principale. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Gli articoli disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto e resa applicabile in caso di mancato adempimento entro il termine assegnato.
art. 115 c.p.a.
A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, la formula esecutiva non è necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme; la stessa disposizione consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso.
art. 475 c.p.c.
La modifica introdotta dalla riforma Cartabia ha eliminato la necessità della formula esecutiva, con conseguente incidenza sull’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 327 c.p.c.
Il mancato appello entro il termine lungo ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato anche senza apposizione della formula esecutiva, dopo le modifiche apportate dalla riforma Cartabia agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a.
- Quando l’amministrazione statale non esegue una sentenza del giudice ordinario che impone il pagamento di somme, l’azione di ottemperanza può essere proposta dopo il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- In presenza di un’inottemperanza non contestata, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
- L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere configurata con funzione prevalentemente sollecitatoria, assegnando all’amministrazione un termine di adempimento con effetto liberatorio e prevedendo, in caso di superamento, una penalità calcolata sugli interessi legali dell’importo dovuto e decorrente dalla comunicazione della sentenza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un soggetto interno all’amministrazione debitrice, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti; in tal caso non spetta alcun compenso commissariale.
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