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Sentenza

Sentenza n. 685/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Comandante Provinciale dei Carabinieri di rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di un giorno di consegna

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il solo decreto decisorio del ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare della consegna di un giorno, inflitta per il coinvolgimento, libero dal servizio, in una lite fuori da un locale notturno. Ha dedotto: la violazione dell'obbligo di astensione del comandante di compagnia, che aveva partecipato alle indagini penali sui fatti; la violazione dell'art. 1397 del codice dell'ordinamento militare e della guida tecnica ministeriale del 2021, per l'asserita mancata contestazione degli addebiti da parte del superiore diretto che aveva rilevato l'infrazione; la decadenza dalla potestà disciplinare e la tardività della contestazione, effettuata nel marzo 2024 a fronte di fatti conosciuti dall'Amministrazione dal dicembre 2022 o dal gennaio 2023; il difetto di motivazione, di istruttoria e il travisamento dei presupposti, sostenendo che il provvedimento sanzionatorio originario non esponeva il percorso logico-giuridico posto a fondamento degli addebiti e che tale carenza non poteva essere integrata in sede di decisione del ricorso gerarchico. Il ricorso gerarchico, tuttavia, conteneva un solo motivo, relativo al difetto di motivazione dell'atto disciplinare; le ulteriori censure sono state dedotte per la prima volta nel giudizio. Inoltre, il provvedimento sanzionatorio originario non era stato puntualmente indicato tra gli atti impugnati, essendo stato impugnato soltanto il decreto di rigetto del ricorso gerarchico, con un generico riferimento agli atti presupposti, connessi e conseguenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione di rigetto del ricorso gerarchico abbia effetto meramente confermativo dell'originario provvedimento disciplinare e sia priva di autonoma lesività: l'atto da impugnare in sede giurisdizionale è il provvedimento originario, già contestato in sede gerarchica, mentre il decreto decisorio non costituisce una rinnovazione dell'atto né modifica l'oggetto della controversia. Nella specie il ricorso indicava come impugnato soltanto il decreto di rigetto, sicché il richiamo generico agli atti presupposti, connessi e conseguenti non era sufficiente a estendere l'impugnazione alla sanzione originaria. Il giudice ha inoltre rilevato che, in presenza di un ricorso gerarchico, il thema decidendum resta delimitato dalle censure dedotte in quella sede. Poiché il ricorso gerarchico conteneva soltanto una censura di difetto di motivazione, erano inammissibili i nuovi motivi relativi ad astensione, tardività della contestazione, violazione dell'art. 1397 del codice dell'ordinamento militare e difetto di istruttoria, essendo ormai decorso il termine per impugnare l'atto originario e non avendo il ricorso gerarchico effetto sospensivo dei termini decadenziali. Il TAR ha respinto anche l'istanza di rinvio, ritenendo che la sopravvenuta scheda valutativa potesse essere impugnata autonomamente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1397 d.lgs. 66/2010

    La disposizione è richiamata in relazione alla contestazione degli addebiti disciplinari e alla dedotta tardività della contestazione; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 1396 e 1398 d.lgs. 66/2010

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla decadenza dalla potestà disciplinare e ai termini del procedimento; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare; la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • artt. 713-717 e 748 d.P.R. 90/2010

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla motivazione, all'istruttoria e al procedimento disciplinare militare; le relative questioni non sono state decise nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La decisione di rigetto di un ricorso gerarchico ha, di regola, effetto confermativo dell'originario provvedimento impugnato e non possiede autonoma lesività; il ricorso giurisdizionale deve pertanto individuare puntualmente come oggetto dell'impugnazione il provvedimento originario, non essendo sufficiente il solo riferimento generico agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
  • La mera citazione di un atto nel corpo del ricorso o il generico richiamo agli atti presupposti, connessi e conseguenti non radica l'impugnazione dell'atto: il provvedimento deve essere inequivocabilmente indicato nel petitum e le specifiche censure devono essere direttamente riferite ad esso.
  • Quando un provvedimento è stato previamente impugnato con ricorso gerarchico, il thema decidendum del successivo ricorso giurisdizionale resta delimitato dalle censure dedotte nella sede amministrativa; sono inammissibili i motivi nuovi introdotti in giudizio dopo la scadenza del termine per impugnare l'atto originario.
  • La presentazione del ricorso gerarchico non sospende i termini per proporre l'impugnazione giurisdizionale dell'atto originario e non può essere utilizzata per eludere i termini decadenziali mediante un ampliamento successivo dei motivi di ricorso.
  • Una scheda valutativa sopravvenuta, non direttamente connessa alla decisione oggetto del giudizio, può essere autonomamente impugnata e non giustifica il rinvio dell'udienza nel giudizio relativo al precedente atto.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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