Cassazione Civile, Ordinanza n. 22557/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Alcuni condomini avevano impugnato una delibera assembleare chiedendone la nullità parziale, assumendo che fosse volta a eludere un precedente provvedimento giudiziario di revoca dell’amministratore. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per effetto di delibere successive. In appello, a seguito del decesso di una parte e della riassunzione del giudizio, il condominio aveva eccepito l’estinzione per tardività della riassunzione e, inoltre, la rinuncia agli atti da parte degli eredi della parte defunta. La Corte d’appello aveva dichiarato l’estinzione del giudizio e aveva posto le spese del processo estinto a carico delle parti che le avevano anticipate. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 310 e 91 c.p.c., sostenendo che, quando vi sia contestazione sull’estinzione del processo e questa sia decisa con sentenza, non opera il criterio dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c., ma occorre applicare i criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., almeno per la fase relativa alla questione dell’estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui la regola dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c. — secondo la quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate — non si applica quando sorga una controversia sull’estinzione del processo e tale questione venga definita con sentenza. In tal caso tornano applicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c., con regolazione delle spese secondo soccombenza, ma limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione sull’estinzione, non estendendosi alle spese della fase precedente all’evento estintivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Viene evocato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla violazione di legge relativa alla disciplina delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione degli artt. 310 e 91 c.p.c.
art. 300 c.p.c.
È richiamato per l’interruzione del processo a seguito del decesso di una parte.
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ribadisce che la regola delle spese del processo estinto a carico di chi le ha anticipate non opera se vi sia una controversia sull’estinzione decisa con sentenza.
art. 91 c.p.c.
Torna applicabile, insieme all’art. 92 c.p.c., per la liquidazione delle spese relative alla sola questione sull’estinzione secondo il criterio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Può concorrere, insieme all’art. 91 c.p.c., nella regolazione delle spese della controversia sull’estinzione del processo.
Massime di principio
- La regola speciale dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c. sulle spese del processo estinto non si applica quando l’estinzione sia oggetto di contestazione tra le parti e la relativa questione venga decisa con sentenza.
- In presenza di una controversia sull’estinzione del processo, la regolazione delle spese della fase relativa a tale questione segue i criteri generali degli artt. 91 e 92 c.p.c., con attribuzione secondo soccombenza.
- La soccombenza in tema di estinzione rileva solo per le spese causate dalla trattazione della questione estintiva, mentre restano fuori le spese della fase processuale anteriore all’evento estintivo, rispetto alla quale non è configurabile soccombenza.
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