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Sentenza

Sentenza n. 287/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 415/2025.

Giustizia amministrativa202505933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 415/2025, limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in Euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante, vittoriosa nel giudizio di primo grado di ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Savona che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche per gli anni di insegnamento a tempo determinato, ha contestato la liquidazione delle spese processuali in Euro 500,00. Ha dedotto la violazione dei parametri forensi e delle disposizioni sull'inderogabilità dei minimi tariffari, sostenendo che avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno l'importo di Euro 1.189,00; la violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., per l'irrisorietà del compenso; la lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale e dei principi costituzionali, eurounitari e convenzionali in materia di accesso alla giustizia; la violazione delle norme sulla compensazione delle spese, poiché il ricorso era stato integralmente accolto e la controversia non presentava novità; nonché il difetto assoluto di motivazione, essendosi il TAR limitato a richiamare il carattere seriale e la natura della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha escluso che, dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente, senza però liquidare somme meramente simboliche o non conformi al decoro professionale. Il TAR aveva richiamato soltanto il criterio della soccombenza e il carattere seriale della controversia, senza spiegare la ragione dell'importo manifestamente inferiore ai parametri. La serialità non giustificava la riduzione, potendo anzi aggravare la responsabilità dell'amministrazione che perseveri nel negare una posizione già riconosciuta in sede giurisdizionale. La liquidazione immotivata e manifestamente incongrua è stata ritenuta lesiva dell'effettività della tutela giurisdizionale, anche alla luce degli artt. 24 e 113 Cost. e dell'art. 47 CDFUE. In riforma della sentenza, le spese del primo grado sono state liquidate in Euro 1.189,00 oltre oneri di legge; il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in Euro 1.000,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 247/2012

    Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale; i parametri ministeriali si applicano in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.

    I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

  • art. 24 l. 794/1942

    Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili.

    La disposizione appartiene al previgente sistema tariffario e non conserva, dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, un vincolo legale di inderogabilità dei minimi.

  • art. 9 d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    Il giudice deve tenere conto dei valori medi delle tabelle, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.

    I valori tabellari sono criteri di riferimento per la liquidazione; lo scostamento apprezzabile deve essere motivato.

  • art. 5 D.M. 55/2014

    Individua i parametri generali da considerare nella determinazione giudiziale del compenso, tra cui natura, difficoltà, valore della controversia, attività svolta, risultati conseguiti e complessità delle questioni.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

    Costituisce il limite sostanziale alla liquidazione giudiziale, vietando compensi meramente simbolici o non consoni al decoro professionale.

  • art. 26 c.p.a.

    Rileva per la regolazione delle spese nel processo amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Esprime il criterio della soccombenza nella condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Disciplina i presupposti della compensazione delle spese, richiamati dal giudice per escludere che la serialità della controversia la giustifichi.

  • art. 24 Cost.

    Tutela l'effettività del diritto di difesa, che può essere compromessa da una liquidazione delle spese manifestamente incongrua e immotivata.

  • art. 113 Cost.

    Concorre a fondare il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 111 Cost.

    È stato invocato in relazione al giusto processo e alla tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 47 CDFUE

    Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

    La tutela giurisdizionale effettiva può essere incisa dalla liquidazione immotivata e manifestamente irrisoria delle spese sostenute per ottenere tutela.

  • art. 6, § 1, CEDU

    È stato richiamato dall'appellante in relazione al diritto a un equo processo e all'accesso al tribunale.

Massime di principio

  • Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i minimi tariffari non sono legalmente inderogabili; i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi costituiscono tuttavia criteri di riferimento che il giudice deve considerare.
  • Il giudice può discostarsi dai valori medi delle tabelle ministeriali, ma, quando lo scostamento è apprezzabile, deve indicare in motivazione i criteri concreti posti a fondamento della liquidazione.
  • L'art. 2233, comma 2, c.c. vieta la liquidazione di somme meramente simboliche o comunque non adeguate all'importanza dell'opera e al decoro della professione, anche in assenza di un vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
  • La mera serialità della controversia non giustifica, di per sé, una liquidazione irrisoria o immotivata delle spese; in presenza di soccombenza integrale dell'amministrazione, essa può concorrere a evidenziare la responsabilità dell'amministrazione che persista nel negare una posizione già riconosciuta giudizialmente.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore ai parametri ministeriali e priva di motivazione concreta può ledere l'effettività della tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall'art. 47 CDFUE.
  • In appello, il giudice può procedere a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, sostituendo l'importo originario quando la relativa statuizione sia immotivata e manifestamente incongrua.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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