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Sentenza

Sentenza n. 1108/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 8591/2014 pubblicata il 09.06.2014, emessa all’esito del giudizio R.G. n. 10674/2010, il Tribunale di Napoli, XXII Sezione Civile e passata in giudicato per decorso dei termini di impugnazione;

Giustizia amministrativa202506184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 8591/2014 del Tribunale di Napoli, relativa al pagamento dell’adeguata remunerazione per la frequenza di un corso specialistico post-laurea

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria di remunerazione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento dell’adeguata remunerazione riconosciuta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 8591/2014 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato per decorso dei termini di impugnazione. Nel corso del giudizio le amministrazioni resistenti hanno dichiarato di avere dato esecuzione al giudicato e la ricorrente ha confermato, all’udienza camerale, la piena soddisfazione della propria pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa azionata ha eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti secondo il criterio della soccombenza virtuale o causale, poiché l’esecuzione del giudicato è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo e la parte interessata conferma la piena soddisfazione della propria pretesa, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta integrale soddisfazione.
  • L’esecuzione spontanea del giudicato successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza causale, in quanto il comportamento amministrativo ha reso necessaria l’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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