Sentenza del 12/11/2020 n. 919 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito alla detrazione dell'IVA assolta a monte sulle spese relative a progetti immobiliari successivamente abbandonati. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Abbandono dell'attività inizialmente prevista - Rettifica delle detrazioni dell'IVA assolta a monte - Attività immobiliare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'origine della controversia verteva sulla detrazione dell'IVA a monte relativa a spese per due progetti immobiliari poi abbandonati. Le autorità fiscali contestavano la detrazione sostenendo (i) che l'-*X*- fosse a conoscenza di elementi che avrebbero potuto impedire il completamento dei progetti e quindi non avesse diritto alla detrazione, e (ii) per il secondo progetto che le prestazioni/servizi fossero state acquistate in realtà per conto del fabbricante di ascensori (applicazione del meccanismo del commissionario), con obbligo di rifatturazione e riscossione dell'IVA dalla controparte.
La decisione
La Corte di Giustizia ha stabilito che: (1) gli articoli 167, 168, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che il diritto alla detrazione dell'IVA a monte sui beni e sui servizi acquistati per effettuare operazioni imponibili si conserva se i progetti d'investimento sono stati successivamente abbandonati per circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo; non occorre rettificare l'IVA se il soggetto passivo mantiene l'intenzione oggettivamente dimostrabile di utilizzare quei beni per un'attività imponibile; la revoca retroattiva dello status o della detrazione non è ammissibile salvo frode o abuso provati. (2) L'art. 28 della direttiva (fictione del commissionario) non è applicabile in assenza di un accordo/mandato senza rappresentanza e in mancanza di identità delle operazioni (in particolare trasferimento della proprietà): quindi la semplice costruzione di un edificio conforme alle richieste di un altro soggetto che presumibilmente lo prenderà in locazione non configura automaticamente la figura del commissionario.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 9, par. 1
"Si considera 'soggetto passivo' chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica..."
Definisce la qualità di soggetto passivo; la Corte ricorda che tale qualità, una volta riconosciuta dall'amministrazione, non può essere revocata retroattivamente salvo frode o abuso.
Direttiva 2006/112/CE, art. 28
"Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale."
La fiction del commissionario opera solo se esiste un mandato (accordo) e identità tra le prestazioni/beni acquistati e quelli trasferiti al committente (incluso, se pertinente, trasferimento della proprietà). In assenza di un mandato/accordo, non si può applicare tale meccanismo.
Direttiva 2006/112/CE, art. 63
"Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi."
Il diritto alla detrazione nasce quando l'IVA diventa esigibile: rileva la veste giuridica e l'intento del soggetto in quel momento.
Direttiva 2006/112/CE, art. 167
"Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile."
Conferma che il diritto si determina al momento dell'esigibilità; successivi eventi non cancellano automaticamente il diritto acquisito, salvo frode o abuso.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168
Stabilisce i presupposti per la detrazione: i beni/servizi devono essere impiegati per operazioni soggette a imposta. La Corte ricorda che l'impiego previsto al momento dell'acquisto determina il diritto iniziale.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 184-185
Il meccanismo di rettifica mira a riequilibrare la detrazione quando cambiano gli elementi che hanno determinato la detrazione. Tuttavia la rettifica si applica solo se il soggetto passivo non intende più utilizzare i beni/servizi per operazioni imponibili o li usa per operazioni esenti; circostanze successive indipendenti dalla volontà (es. crisi economica) non comportano di per sé una rettifica se persistono l'intenzione e gli elementi oggettivi che la confermano.
Legge rumena n. 571/2003 (codice tributario), art. 126, 128, 129, 145, 148, 150
Norme nazionali che definiscono imponibilità, cessione di beni, prestazioni di servizi e regole interne di detrazione/rettifica. La Corte ha richiamato queste norme per il contesto nazionale ma ha chiarito che l'interpretazione della direttiva IVA prevale e vincola l'applicazione nazionale.
Normele metodologice (attuazione codici fiscali nazionali), punti 30 e 45
Previsioni amministrative rumene che disciplinano il trattamento contabile degli investimenti abbandonati; la Corte osserva che talune regole nazionali possono prevedere limitazioni, ma non possono contraddire i principi e l'interpretazione della direttiva comunitaria (es. mantenimento del diritto di detrazione se ricorrono circostanze estranee alla volontà e intenzione oggettivamente dimostrabile).
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA sorge al momento in cui l'imposta diventa esigibile e dipende dalla veste e dall'intento del soggetto passivo in quel momento: se era soggetto passivo e intendeva utilizzare i beni/servizi per operazioni imponibili, la detrazione rimane acquisita anche se il progetto viene poi abbandonato per circostanze estranee alla sua volontà.
- Le autorità fiscali non possono revocare retroattivamente il diritto alla detrazione salvo prova di frode o abuso: l'onere di provare comportamento fraudolento/abusivo spetta all'amministrazione e non può essere supplito da mere presunzioni che rendano impossibile l'esercizio del diritto.
- Il meccanismo del 'commissionario' previsto dall'art. 28 richiede l'esistenza di un mandato/accordo e l'identità delle operazioni (incluso il trasferimento dei beni o del diritto di proprietà). La semplice esecuzione di lavori conformi alle esigenze di un terzo non configura automaticamente una commissione.
- La rettifica dell'IVA ai sensi degli artt. 184-185 della direttiva si applica quando viene meno la relazione diretta tra detrazione a monte e operazioni imponibili a valle (es. quando il soggetto non intende più usare i beni per operazioni imponibili o li destina a operazioni esenti). Circostanze successive, indipendenti dalla volontà (crisi economica, mancata autorizzazione pubblica), non giustificano automaticamente la rettifica se permane l'intenzione e vi sono elementi oggettivi che la confermano.
- In pratica, il contribuente che si trovi in situazione simile dovrebbe documentare oggettivamente l'intenzione originaria di usare i beni per operazioni imponibili e conservare prove che eventuali abbandoni siano dovuti a fattori esterni (es. comunicazioni ufficiali, crisi economica, motivazioni oggettive), poiché ciò è decisivo per contrastare contestazioni fiscali.
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