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Sentenza

Sentenza n. 12038/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento A) della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 24300 del 12.12.2022, portante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e del relativo “Allegato 1” ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; (ii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Parma n. 667 del 5.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (iii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20.9.2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (iv) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Modena n. 267 del 6.9.2019, portante “Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (v) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Bologna n. 325 del 4.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Imola n. 189 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Ferrara n. 183 del 6.9.2019, portante “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018”; (viii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL della Romagna n. 295 del 18.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; (ix) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Parma n. 969 del 3.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (x) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia n. 333 del 19.9.2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; (xi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 5.9.2019, portante “Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 4.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xiii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 5.9.2019, portante “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; (xiv) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xv) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0645107 del 13.8.2019, portante “la ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xvi) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0722665 del 25.9.2019, con la quale sono state trasmesse al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti dell'anzidetta ricognizione”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202308574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano payback per gli anni 2015-2018, con gli atti regionali e subregionali presupposti, nonché gli atti statali già autonomamente impugnati in altro giudizio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto, a seguito di opposizione a ricorso straordinario, l'impugnazione della determinazione della Regione Emilia-Romagna che individuava i fornitori di dispositivi medici soggetti al ripiano del superamento del tetto di spesa e quantificava le rispettive quote per gli anni 2015-2018, insieme alle deliberazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, alle note regionali e agli atti statali presupposti. I primi cinque motivi riproponevano censure già rivolte contro il quadro regolatorio nazionale: violazione della disciplina legislativa sul payback, dei principi di buon andamento, giusto procedimento, proporzionalità, legittimo affidamento, certezza del diritto, libertà di iniziativa economica, concorrenza, trasparenza e correttezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Il quinto motivo prospettava inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015, per violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53 e 117 Cost., dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, chiedendo anche la disapplicazione della normativa o, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. I motivi dal sesto al nono riguardavano specificamente gli atti regionali e subregionali e deducevano violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e sull'accesso, difetto di istruttoria e motivazione, falsità e travisamento dei presupposti, violazione delle linee guida ministeriali e delle circolari interministeriali, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. La ricorrente chiedeva anche la riunione con altro giudizio, già promosso contro gli atti statali del payback.

La decisione

Il TAR ha escluso la possibilità di riunire il giudizio con quello relativo agli atti statali, poiché quest'ultimo era già stato definito con sentenza e la riproposizione dell'impugnazione degli atti centrali costituiva una duplicazione di azione. Ha quindi delimitato l'oggetto del giudizio ai soli provvedimenti regionali e subregionali indicati sub A). L'eccezione di difetto di giurisdizione è stata accolta. Secondo il Collegio, la determinazione dei tetti di spesa e la certificazione del loro superamento spettano allo Stato; le strutture sanitarie locali e le Regioni svolgono successivamente attività vincolate, tecniche, esecutive e meramente contabili, consistenti nella ricognizione delle fatture, nella certificazione del fatturato, nella verifica dei dati, nella compilazione dell'elenco dei fornitori e nella richiesta dei pagamenti. Tali attività non implicano esercizio di potere autoritativo né margini di discrezionalità amministrativa o tecnica. La pretesa del fornitore a non pagare, o a pagare una somma inferiore, integra quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo di un'obbligazione direttamente derivante dalla legge e dagli atti statali presupposti. In applicazione del criterio del petitum sostanziale, la controversia sugli atti regionali e subregionali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa limitatamente agli atti sub A), con possibilità di trasposizione davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11 c.p.a. Quanto agli atti statali sub B), il TAR ha dato atto che erano già stati impugnati e respinti nel diverso giudizio R.G. 2148/2023, sicché non erano ulteriormente valutabili. Le misure cautelari concesse in corso di causa hanno cessato i loro effetti. La richiesta di riunione con altri giudizi relativi a diverse Regioni è stata respinta. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015

    «payback per il ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici»

    La disciplina legislativa costituisce la fonte diretta dell'obbligazione di ripiano; gli atti regionali e subregionali si limitano ad applicarla mediante attività esecutive, tecniche e contabili.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011

    La norma è stata invocata dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 11 c.p.a.

    La parte della controversia devoluta al giudice ordinario può essere trasposta davanti a quest'ultimo secondo le modalità e nel termine perentorio previsti dalla norma.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel sistema di payback sui dispositivi medici, la determinazione dei tetti di spesa e la certificazione del loro superamento spettano allo Stato, mentre le Regioni e gli enti del Servizio sanitario regionale svolgono funzioni successive di ricognizione, verifica, certificazione, individuazione dei fornitori e richiesta del pagamento.
  • Quando l'attività regionale e subregionale di quantificazione del payback è interamente vincolata e consiste in un mero accertamento matematico-contabile, essa non costituisce esercizio di potere autoritativo né di discrezionalità amministrativa o tecnica.
  • La pretesa del fornitore di dispositivi medici al corretto calcolo della somma dovuta a titolo di payback integra un diritto soggettivo patrimoniale, poiché l'obbligazione deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali che determinano il tetto di spesa e ne certificano il superamento.
  • La controversia relativa agli atti regionali e subregionali di individuazione dei fornitori e quantificazione delle quote di payback appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale, indipendentemente dal nomen iuris dell'atto o dall'eventuale indicazione di rimedi amministrativi.
  • La riproposizione in un nuovo giudizio dell'impugnazione di atti statali già impugnati e definiti in un distinto processo non consente una nuova decisione su tali atti, né rende possibile la riunione con il giudizio già definito.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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