Tribunale, Ordinanza T-178/24
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 febbraio 2025. — Corinne Reverbel contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla produzione di vaccini contro la COVID-19 – Diniego implicito di accesso – Decisione esplicita assunta dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a statuire. — Causa T-178/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato non luogo a statuire su un ricorso diretto avverso un diniego implicito di accesso a documenti, poiché la Commissione, dopo la proposizione del ricorso, ha adottato una decisione esplicita di rigetto sulla domanda confermativa. Tale decisione ha revocato retroattivamente l'atto impugnato e fatto venir meno l'interesse a ottenere l'annullamento del diniego implicito. La tardiva adozione della decisione non ne ha inficiato la legittimità, e la possibilità astratta di un futuro risarcimento non è bastata a mantenere l'interesse ad agire.
Accesso ai documenti: il ricorso contro un diniego implicito diviene privo di oggetto quando, dopo la proposizione, la Commissione adotta una decisione esplicita di rigetto che revoca retroattivamente l'atto implicito.
La questione giuridica
Se la sopravvenuta adozione, da parte della Commissione, di una decisione esplicita sulla domanda confermativa di accesso ai documenti, successiva alla proposizione del ricorso contro il diniego implicito, determini la cessazione della materia del contendere e faccia venir meno l'interesse ad agire; e se l'eventuale adozione tardiva della decisione esplicita o il maggiore accesso parziale concesso incidano sulla legittimità o sull'opponibilità del diniego originario.
Principio di diritto
Nel contenzioso sull'accesso ai documenti, l'adozione successiva al ricorso di una decisione esplicita di rigetto della domanda confermativa revoca retroattivamente il diniego implicito impugnato e fa venir meno l'oggetto del ricorso; ciò vale anche se la decisione esplicita è intervenuta tardivamente o se ha concesso un accesso parziale più ampio, poiché la tardività non incide sulla legittimità della decisione esplicita e la mera prospettiva di un futuro ricorso risarcitorio non basta, senza elementi concreti, a preservare l'interesse ad agire.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 228 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 130, paragrafi 2 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale
Accesso ai documenti relativo alla produzione di vaccini contro la COVID-19
L'ordinanza riguarda un ricorso diretto proposto dalla sig.ra Corinne Reverbel contro la Commissione europea in materia di accesso del pubblico ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001. La controversia verteva inizialmente su un diniego implicito di accesso a documenti relativi alla produzione di vaccini contro la COVID-19, poi sostituito da una decisione esplicita della Commissione intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente aveva presentato il 1° marzo 2023 una domanda di accesso a diversi documenti relativi alla produzione di vaccini contro la COVID-19, fondata sull'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001. Con decisione del 30 novembre 2023, la Commissione aveva individuato un documento rilevante, ossia una relazione di valutazione dell'EMA del 25 novembre 2021, e ne aveva concesso un accesso parziale, opponendo le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento.
La ricorrente aveva quindi presentato una domanda di conferma il 15 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. La Commissione aveva prima comunicato l'impossibilità di rispondere nel termine di 15 giorni previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, e poi, con e-mail del 7 febbraio 2024, aveva indicato che la risposta era ancora pendente per consultazioni interne e per la necessità di consultare terzi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.
Il ricorso era stato proposto il 2 aprile 2024. Successivamente, il 4 giugno 2024, la Commissione aveva adottato una decisione esplicita sulla domanda confermativa, concedendo un accesso parziale più ampio alla relazione dell'EMA e confermando, per il resto, il rigetto; in tale decisione aveva invocato anche l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, oltre all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
Domanda di non luogo a statuire
La Commissione ha chiesto al Tribunale di constatare che il ricorso era divenuto privo di oggetto e che non vi era più luogo a statuire. La ricorrente ha contestato tale domanda, sostenendo che il rigetto esplicito era tardivo e quindi nullo o comunque non opponibile, e ha mantenuto la domanda di annullamento del diniego implicito.
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale richiama in particolare:
- l'articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
- il regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare gli articoli 4, 7 e 8;
- l'articolo 228 TFUE, in relazione alla denuncia al Mediatore europeo;
- l'articolo 340 TFUE, in relazione a un eventuale ricorso risarcitorio;
- gli articoli 130, paragrafi 2 e 7, e 137 del regolamento di procedura del Tribunale.
Ragionamento del Tribunale sulla cessazione della materia del contendere
Il Tribunale ricorda il principio generale secondo cui l'oggetto della controversia e l'interesse ad agire devono permanere fino alla pronuncia, altrimenti il ricorso diviene privo di oggetto. Richiama la giurisprudenza secondo cui l'adozione di una decisione esplicita di rigetto di una domanda confermativa ritira la precedente decisione implicita di rigetto, con effetto retroattivo, determinando la cessazione della materia del contendere.
Applicando tali principi, il Tribunale constata che la decisione esplicita del 4 giugno 2024, adottata dopo il ricorso, ha revocato parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui essa costituiva un diniego implicito, e ha quindi fatto venir meno l'oggetto del ricorso. Ne deriva che la ricorrente non aveva più interesse a ottenere l'annullamento del diniego implicito, essendo quest'ultimo stato sostituito dalla decisione esplicita.
Inidoneità degli argomenti della ricorrente
Il Tribunale respinge l'argomento secondo cui il tardivo rigetto esplicito sarebbe nullo e non opponibile. Osserva, infatti, che la violazione dei termini di risposta previsti dall'articolo 8 del regolamento n. 1049/2001 non incide sulla legittimità della decisione esplicita: l'istituzione resta comunque tenuta a fornire una risposta motivata, anche tardiva. In caso di inosservanza dei termini, l'interessato può semmai adire il Mediatore europeo o proporre un ricorso per responsabilità ai sensi dell'articolo 340 TFUE.
Il Tribunale aggiunge che la giurisprudenza relativa alla revoca di atti costitutivi di diritti entro un termine ragionevole non è pertinente, poiché la decisione di rigetto sull'accesso non costituisce un atto costitutivo di diritti. Parimenti, la mera possibilità di un futuro ricorso risarcitorio non basta a mantenere l'interesse ad agire: occorrono elementi concreti sulle conseguenze dannose dell'illegittimità dedotta, elementi che la ricorrente non ha fornito.
Decisione e spese
Il Tribunale dichiara che non vi è più luogo a statuire sul ricorso. Considerate le circostanze, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Principio affermato
In materia di accesso ai documenti, quando la Commissione adotta dopo il ricorso una decisione esplicita sulla domanda confermativa, tale decisione sostituisce e revoca retroattivamente il precedente diniego implicito; il ricorso contro quest'ultimo diviene quindi privo di oggetto, anche se la decisione esplicita è tardiva e concede un accesso parziale più ampio. La tardività non invalida la decisione esplicita e non è sufficiente, da sola, a preservare l'interesse ad agire o a fondare il mantenimento del giudizio.
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