Sentenza del 25/09/2017 n. 3828 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Accertamento sintetico - Acquisti afferenti alla "sfera" professionale - Acquisto di immobile e licenza bar - Mantenimento precedente e diverso codice attività - Non sussiste - Acquisto riferibile alla sfera personale - Sussiste - Legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento - Sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sull'acquisto di un immobile comprendente una licenza, autorizzazioni e beni mobili destinati all'esercizio di un bar e caffè. Sosteneva, implicitamente, che l'acquisto fosse riconducibile alla propria sfera professionale. Tuttavia, risultava pacifico che la ditta individuale esercitasse l'attività di costruzione di macchine e attrezzature per ufficio, diversa da quella di bar e caffè, e non era stata fornita la prova che l'attività effettivamente svolta fosse divenuta quella di gestione del bar.
La decisione
L'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo e fondato. L'acquisto è stato qualificato come sostenuto nell'ambito della sfera personale del contribuente, poiché non risultava collegato all'attività professionale dichiarata né era stata dimostrata una concreta trasformazione dell'attività d'impresa. La spesa è stata quindi considerata espressione di una capacità contributiva rilevante ai fini dell'accertamento sintetico, in assenza di prove contrarie fornite dal contribuente.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e induttivo
Una spesa significativa può essere utilizzata quale indice di capacità contributiva quando appare riferibile alla sfera personale del contribuente e quest'ultimo non dimostri la provenienza delle risorse da fonti non imponibili o il collegamento della spesa con l'attività professionale.
Massime di principio
- La qualificazione di un acquisto come professionale non dipende soltanto dalla titolarità di una partita IVA o di una ditta individuale, ma dal concreto collegamento tra il bene acquistato e l'attività effettivamente esercitata.
- Quando il bene o l'investimento riguarda un'attività diversa da quella risultante dai codici e dalle dichiarazioni fiscali, il contribuente deve dimostrare con elementi concreti che l'attività sia stata realmente modificata o ampliata.
- In assenza di tale prova, l'acquisto può essere considerato personale e utilizzato dall'Amministrazione come indice di capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico.
- Per superare un accertamento fondato su una spesa, non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dell'Amministrazione: occorre documentare la destinazione professionale dell'investimento, la sua effettiva utilizzazione nell'impresa e la provenienza delle somme impiegate.
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