Sentenza n. 1255/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2815/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 27.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1551/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto alla docente il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, l'importo di 500 euro per l'anno scolastico 2019/2020. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 luglio 2025 e il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 1 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione né dedurre ragioni ostative.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro quindici giorni dalla notificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 45, comma 1, c.p.a. Lo ha inoltre ritenuto ammissibile, essendo comprovati sia il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nel merito, il ricorso è stato accolto: la sentenza del giudice ordinario ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudicato. Poiché il Ministero non ha provato di avere eseguito la sentenza e non ha indicato impedimenti, il TAR gli ha ordinato di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica del docente e di accreditarvi l'importo nominale di 500 euro entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda nei successivi sessanta giorni dall'insediamento. Il Ministero è stato altresì condannato a una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario. Le spese, pari a 500 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per incentivare l'adempimento dell'Amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine di 120 giorni costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
il termine per il deposito del ricorso nel rito dell'ottemperanza è di quindici giorni dalla notificazione
Prevede il termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso nel rito dell'ottemperanza.
art. 45, comma 1, c.p.a.
il ricorso è stato depositato nel rispetto di tale termine perentorio
Concorre, secondo il giudice, a disciplinare il termine di deposito del ricorso nel rito dell'ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando sia comprovato il giudicato e, per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato effetto conformativo e ordinatorio: l'Amministrazione deve porre in essere tutte le attività necessarie a far conseguire concretamente al destinatario l'utilità o il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata dimostrazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta esecuzione del giudicato, accompagnata dall'assenza di ragioni ostative, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva dell'Amministrazione e fissare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione della pronuncia fino all'adempimento o, se anteriore, fino all'insediamento del commissario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 453/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 454/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 455/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →