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Circolare

Circolare numero 186 del 29-12-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.)sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 13 novembre 2014 tra INPS e ES.A.AR.CO. per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono disciplinate modalità di delega, durata, flussi di pagamento, costi del servizio, responsabilità delle parti, ipotesi di contestazione o recesso e istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti. La convenzione riguarda i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria e/o trattamento speciale di disoccupazione e prevede l’uso dell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig".

Convenzione INPS-ES.A.AR.CO. per la riscossione dei contributi associativi su prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-ES.A.AR.CO. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata il 13 novembre 2014 tra INPS e Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il documento disciplina soggetti interessati, modalità di delega, flussi di versamento, costo del servizio, responsabilità delle parti, durata della convenzione e istruzioni contabili.

Ambito di applicazione

La convenzione riguarda i lavoratori agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione e/o il trattamento speciale di disoccupazione agricola. Per tali prestazioni è possibile versare i contributi associativi a favore dell’Organizzazione mediante trattenuta sull’importo della prestazione.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta nell’apposito modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve:

  • essere sottoscritta dal soggetto delegante;
  • essere accompagnata da copia del documento di identità;
  • indicare la sigla ES.A.AR.CO.;
  • riportare espressamente la misura del contributo dovuto.

La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Revoca, annullamento e controversie

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

È inoltre previsto che, nelle controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima debba ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

Versamenti all’Organizzazione e servizi online

L’INPS versa all’Organizzazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti sono eseguiti con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

L’Istituto mette a disposizione, nell’area servizi online, l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", tramite la quale l’Organizzazione può consultare:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.

Mediante la stessa applicazione l’INPS invia anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e revisione annuale

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in € 0,80 per singola delega. L’eventuale variazione annuale del costo è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione, l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

Profili di responsabilità e manleva dell’INPS

La convenzione non deve determinare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità comunque derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di:

  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle Organizzazioni sindacali;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • perdita, da parte dell’Organizzazione, dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula;
  • sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può anche recedere unilateralmente:

  • per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei versamenti a favore di ES.A.AR.CO. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25450, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza ES.A.AR.CO.;
  • GPA11450, per la rilevazione del debito verso ES.A.AR.CO. in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA11450, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Dati dell’Organizzazione

La sede legale di ES.A.AR.CO. è indicata in via delle Arti n. 101, Fiumicino (RM).

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione, sottoscritta il 13 novembre 2014 secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione.

Delega per la trattenuta e modalità di trasmissione

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta nel modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità. Deve essere indicata la sigla ES.A.AR.CO. e l’importo del contributo deve risultare espressamente nella delega. La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non considera quelle trasmesse dopo la domanda di prestazione.

Effetti della delega, revoca e controversie

La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS per le spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Flussi di pagamento e servizi informatici

L’INPS versa all’Organizzazione gli importi trattenuti, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto mette a disposizione elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Attraverso la stessa applicazione invia anche le fatture dei costi di servizio e le comunicazioni relative alla convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’Organizzazione deve corrispondere all’INPS € 0,80 per ogni delega. L’eventuale variazione annuale del costo sarà comunicata appositamente; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, esclusione di oneri per l’INPS e pignoramenti

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospenderne l’efficacia in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei versamenti a favore di ES.A.AR.CO. sono istituiti i conti GPA25450, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti, e GPA11450, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto GPA35042. Le spese del servizio di esazione sono imputate al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere effettuati a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Dati identificativi dell’Organizzazione

La sede legale di ES.A.AR.CO. è indicata in via delle Arti n. 101, Fiumicino (RM).

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