Circolare numero 185 del 29-12-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del S.A.L.P.I. (Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati e Imprenditori)sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 13/11/2014 con il S.A.L.P.I. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Definisce i beneficiari, le modalità di delega, i flussi di pagamento all’organizzazione, il costo del servizio, le responsabilità delle parti, la durata della convenzione e le cause di sospensione o recesso. Sono inoltre indicate le istruzioni procedurali e contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione delle trattenute e dei rimborsi spese.
Convenzione INPS-S.A.L.P.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-S.A.L.P.I. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 13 novembre 2014 tra INPS e S.A.L.P.I. (Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati e Imprenditori) per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono disciplinati i soggetti interessati, le modalità di delega, i flussi di riversamento delle somme all’Organizzazione, il costo del servizio e le regole di responsabilità, oltre alle istruzioni contabili per le sedi INPS.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono versare il contributo associativo tramite trattenuta i lavoratori agricoli beneficiari di:
- indennità ordinaria di disoccupazione;
- trattamento speciale di disoccupazione.
La trattenuta è effettuata a favore del S.A.L.P.I., che nelle deleghe deve essere identificato con la sigla "S.A.L.P.I.". La misura del contributo è espressamente indicata nell’atto di delega.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve:
- essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- essere accompagnata da copia del documento d’identità.
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non considera le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Revoca, annullamento e controversie
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Per le controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, per le controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Versamento delle somme e gestione operativa
L’INPS versa all’Organizzazione le somme trattenute sui pagamenti effettuati, al netto:
- delle spese di cui all’art. 8;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
L’Istituto rende inoltre disponibili sui servizi online, tramite l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig":
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.
Attraverso la medesima applicazione l’INPS provvede anche all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di ogni comunicazione inerente la convenzione.
Costo del servizio e recesso
L’Organizzazione corrisponde all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata separatamente; dalla relativa comunicazione decorre la facoltà dell’Organizzazione di recedere entro 60 giorni.
La convenzione è costruita in modo da non generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e sindacato.
Responsabilità, sospensione ed eventuale recesso dell’INPS
L’INPS si considera sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Organizzazione, anche se riferito a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle Organizzazioni sindacali;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita, da parte dell’Organizzazione, dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula;
- per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Durata della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25447: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza del S.A.L.P.I.;
- GPA11447: rilevazione del debito verso il S.A.L.P.I., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042;
- GPA24042: imputazione del rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare al S.A.L.P.I.
I versamenti delle somme trattenute, imputati in DARE del conto GPA11447, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Dati dell’Organizzazione
La sede legale del S.A.L.P.I. è indicata in Via Santa Maria la Carità, n. 30, Sant’Antonio Abate (NA).
Punti principali
Ambito della convenzione e beneficiari
La convenzione, sottoscritta il 13/11/2014 secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi del S.A.L.P.I. sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo sulla prestazione percepita.
Delega, validità ed effetti
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega redatta nel modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta; le deleghe pervenute dopo la domanda non sono considerate. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione.
Gestione di revoche, annullamenti e controversie
In caso di revoca o annullamento della prestazione, il sindacato deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale. Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. In caso di contenziosi giudiziari relativi ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Versamenti, rendicontazione e canali telematici
L’INPS versa all’Organizzazione le trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione gli elenchi dei nominativi soggetti a trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. La stessa applicazione consente anche l’invio delle fatture relative al costo del servizio e delle comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
Il costo del servizio è fissato in € 0,80 per singola delega e viene corrisposto dall’Organizzazione all’INPS. La variazione annuale dei costi sarà comunicata separatamente; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato.
Responsabilità dell’INPS e tutele dell’Istituto
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, anche per pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’Istituto si riserva inoltre la possibilità di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari. È prevista anche la facoltà di recesso unilaterale per gravi irregolarità contributive accertate o, più in generale, per pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti al S.A.L.P.I. sono istituiti i conti GPA25447, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola, e GPA11447, per la rilevazione del debito verso il sindacato in contropartita del conto esistente GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Dati dell’Organizzazione
La sede legale del S.A.L.P.I. è indicata in Via Santa Maria la Carità, n. 30, Sant’Antonio Abate (NA). Nelle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla S.A.L.P.I.
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