Circolare numero 183 del 29-12-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati Italiani (FENALPI)sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e FENALPI per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono disciplinate le modalità di delega, i termini di efficacia, i pagamenti all’Organizzazione, il costo del servizio, le responsabilità delle parti e le ipotesi di sospensione o recesso. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con l’istituzione di specifici conti e l’indicazione della sede legale della Federazione.
Convenzione INPS-FENALPI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-FENALPI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati Italiani (FENALPI), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. La disciplina riguarda la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e definisce modalità operative, rapporti economici, responsabilità e aspetti contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono avvalersi della convenzione i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e/o del trattamento speciale di disoccupazione agricola. Per tali soggetti è ammesso il versamento dei contributi associativi a favore dell’Organizzazione sindacale mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Modalità di adesione e validità della delega
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere conferita mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata della copia del documento di identità. Sulle deleghe deve essere indicata la sigla "FENALPI".
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non prende in considerazione le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione. Inoltre, la delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Revoca, annullamento e controversie sulla delega
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute e trattenute a titolo di contributo sindacale.
Qualora insorgano controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulti soccombente nel giudizio, la stessa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. È inoltre previsto che, in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima debba ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Flussi di pagamento e servizi informativi
L’INPS versa all’Organizzazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la medesima applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Corrispettivo del servizio e recesso
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. Ogni variazione annuale del costo sarà oggetto di apposita comunicazione; dalla comunicazione decorre la facoltà dell’Organizzazione di recedere entro 60 giorni.
Responsabilità dell’INPS e oneri esclusi
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. Inoltre, l’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’Organizzazione sulle somme oggetto della convenzione, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle organizzazioni sindacali, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure nel caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula della convenzione. La sospensione può essere disposta anche se intervengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente nei casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione e, più in generale, quando siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti a favore di FENALPI, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25449, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza di FENALPI;
- GPA11449, per la rilevazione del debito verso FENALPI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare alla Federazione, devono essere imputati al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA11449, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale di FENALPI è indicata in via Ludovico De Bartolomeis n. 11, Salerno (SA).
Punti principali
Ambito della convenzione e beneficiari
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore di FENALPI sulle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di tali prestazioni, autorizzando la trattenuta del contributo direttamente sull’indennità.
Delega e modalità di autorizzazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia del documento di identità. La sigla da indicare è FENALPI. La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e non sono considerate le deleghe inviate dopo la domanda di prestazione.
Effetti della delega e casi di revoca
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute e percepite a titolo di contributo sindacale.
Versamento delle somme trattenute e flussi informativi
L’INPS versa all’Organizzazione gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di servizio e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati l’anno, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS rende disponibili gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, oltre agli elenchi dei pagamenti telematici e alle fatture del servizio.
Costo del servizio e facoltà di recesso
FENALPI corrisponde all’INPS un costo di servizio pari a € 0,80 per singola delega. Ogni variazione annuale del costo è comunicata separatamente e, dopo tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e manleva
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative/regolamentari. L’Istituto può anche recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o, più in generale, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25449, per i contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola, e GPA11449, per il debito verso FENALPI in contropartita del conto esistente GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Dati della sede legale
La sede legale di FENALPI è indicata in via Ludovico De Bartolomeis n. 11, Salerno (SA).
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