Circolare numero 188 del 29-12-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO)sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e CONFUNISCO per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità di disoccupazione agricola di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni. Sono disciplinate le modalità di delega, i limiti di efficacia, i rapporti economici tra INPS e Organizzazione, le responsabilità in caso di revoca o controversie, nonché le istruzioni contabili e operative per la gestione delle trattenute e dei versamenti.
Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi sulla disoccupazione agricola
La circolare descrive la convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. La disciplina si innesta nel nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014 e definisce modalità operative, effetti della delega, rapporti economici, responsabilità e istruzioni contabili.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli beneficiari di:
- indennità ordinaria di disoccupazione;
- trattamento speciale di disoccupazione agricola.
Costoro possono versare i contributi associativi a favore dell’Organizzazione tramite trattenuta sulle prestazioni percepite, secondo le regole fissate nella convenzione.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega, redatta sul modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega:
- deve essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- deve essere accompagnata da copia del documento di identità;
- si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
L’INPS non prende in considerazione le deleghe che pervengono successivamente alla domanda di prestazione.
Effetti della delega e gestione di revoca o annullamento
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Qualora la prestazione venga revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
Identificazione dell’Organizzazione e misura del contributo
Nelle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla CONFUNISCO. La misura del contributo dovuto a favore dell’Organizzazione stipulante è indicata espressamente nell’atto di delega.
Versamenti all’Organizzazione e servizi informatici INPS
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:
- delle spese previste dall’art. 8;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il pagamento avviene con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Sul servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.
Attraverso la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo del servizio e ogni comunicazione inerente la convenzione.
Corrispettivo del servizio ed eventuale recesso
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a € 0,80 per singola delega. Le eventuali variazioni annuali del costo saranno comunicate con apposita informativa; a seguito di tale comunicazione l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e manleva dell’INPS
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende ad esso relative.
L’Istituto è inoltre esonerato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione, anche nei casi di:
- pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione;
- pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per le controversie giudiziarie relative a rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione nei seguenti casi:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione per accedere alla convenzione;
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può anche recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti a favore di CONFUNISCO sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25448: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza di CONFUNISCO;
- GPA11448: rilevazione del debito verso CONFUNISCO, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11448, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede dell’Organizzazione
La sede legale di CONFUNISCO è indicata in corso Giuseppe Garibaldi n. 23, Salerno (SA).
Punti principali
Ambito della convenzione
La convenzione riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti a CONFUNISCO sulle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione agricola. La disciplina è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014.
Modalità di adesione e delega
I lavoratori agricoli beneficiari delle prestazioni possono autorizzare la trattenuta dei contributi associativi mediante delega telematica all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. L’INPS non considera le deleghe pervenute dopo la domanda di prestazione, e la delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
Effetti della delega e revoca della prestazione
La delega produce effetti solo per il pagamento della prestazione richiesta e si esaurisce con esso. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale.
Identificazione dell’organizzazione e misura del contributo
Nelle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla CONFUNISCO. L’importo del contributo associativo è indicato espressamente nell’atto di delega.
Versamenti dell’INPS e servizi informatici
L’INPS versa a CONFUNISCO l’importo delle trattenute operate, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti, oltre agli elenchi dei pagamenti telematici effettuati alle organizzazioni sindacali; tramite la stessa applicazione invia anche le fatture dei costi del servizio e le comunicazioni relative alla convenzione.
Costi del servizio e facoltà di recesso
CONFUNISCO deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, fissato in € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali del costo saranno comunicate successivamente e, in tal caso, l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità, manleva e controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e Organizzazione. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa. In caso di controversie sulla validità della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Se vi sono controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, questa deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o comunque in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25448, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza di CONFUNISCO, e GPA11448, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto esistente GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11448, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Dati della controparte
La sede legale di CONFUNISCO è indicata in corso Giuseppe Garibaldi n. 23, Salerno (SA).
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