Circolare numero 187 del 29-12-2014
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONFUNISCO per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti da artigiani e commercianti. Vengono disciplinate le modalità di invio e gestione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la protezione dei dati personali, la durata della convenzione e gli adempimenti contabili interni all’Istituto.
Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 5 dicembre 2014 tra INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO), approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, per la riscossione dei contributi associativi dovuti da artigiani e commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento illustra in modo operativo le regole di riscossione, la gestione delle deleghe, i costi, le clausole di tutela dell’Istituto, la durata del rapporto convenzionale e gli adempimenti contabili interni.
Ambito e modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e secondo le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni. Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono indicati l’ammontare del contributo associativo e l’associazione destinataria. Gli stessi dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo; di conseguenza, per l’Istituto non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, è richiesta la riscossione del contributo;
- i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso.
L’INPS rilascia ricevuta dei flussi ricevuti. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici mette poi a disposizione delle strutture territorialmente competenti il contenuto dei flussi affinché esse provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
Se nel corso di un anno pervengono all’INPS due o più deleghe alla riscossione riferite a due o più associazioni sindacali distinte, nessuna di esse viene presa in considerazione ai fini della riscossione. L’Istituto non assume responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
La convenzione ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra associato e associazione; pertanto, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati per l’anno 2014 con determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2013. Per la convenzione sono previsti i seguenti importi:
- € 2,90 per gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni sindacali;
- € 1,99 per gestione revoca e annullamento deleghe sindacali;
- € 0,17 per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; a seguito di tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’associazione, oltre alle spese, tutti gli altri oneri connessi alla convenzione, compresi quelli fiscali.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge per accedere alla stipula o di sopravvenienze normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitare con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. L’associazione è inoltre tenuta a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità identificative e ai poteri di rappresentanza, producendo la documentazione a supporto se richiesta.
Indicazioni finali e adempimenti contabili
La sede della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) è indicata in C.so Giuseppe Garibaldi n. 23, Salerno (SA). Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con CONFUNISCO sono curati direttamente dalla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Punti principali
Modalità di riscossione
L’INPS riscuote il contributo associativo per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, con le stesse modalità e periodicità previste per i contributi obbligatori ex art. 2 della legge n. 233/1990. Nell’avviso di pagamento sono evidenziati l’importo del contributo e l’associazione destinataria; gli stessi dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta obblighi di esazione coattiva per l’Istituto.
Gestione delle deleghe
L’associazione trasmette all’INPS, Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi per i quali è intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre, 15 novembre dell’anno precedente e 18 gennaio dell’anno in corso. In caso di più deleghe per associazioni distinte nel medesimo anno, l’INPS non considera alcuna delega ai fini della riscossione. Le strutture territoriali convalidano le deleghe sulla base dei flussi resi disponibili dalla Direzione centrale. L’INPS non risponde delle difformità tra flussi/deleghe e i propri archivi.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione, quindi le comunicazioni relative devono essere inviate all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede alla relativa acquisizione.
Costi e oneri
I costi del servizio, attualizzati per il 2014 con determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sono pari a: € 2,90 per gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni; € 1,99 per gestione revoca e annullamento deleghe; € 0,17 per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’associazione anche gli ulteriori oneri, compresi quelli fiscali.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità per l’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti associativi, su semplice presentazione di nota specifica. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenienze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto se richiesta.
Istruzioni contabili
La gestione dei rapporti finanziari con CONFUNISCO è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
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