Circolare numero 189 del 29-12-2014
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all'A.N.S.A.P. (Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 26 novembre 2014 tra INPS e A.N.S.A.P. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute da artigiani e commercianti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e responsabilità, le regole in materia di dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili interne all’Istituto.
Convenzione INPS-A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Convenzione INPS-A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 26 novembre 2014 tra INPS e A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi associativi dovuti da artigiani e commercianti, convenzione approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014. Il documento disciplina modalità operative, gestione delle deleghe, costi, responsabilità, durata e profili contabili.
Ambito della convenzione e modalità di riscossione
L'INPS provvede alla riscossione del contributo associativo a favore delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.
Sull'avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono indicati:
- l'ammontare del contributo associativo;
- l'Associazione destinataria.
Tali dati risultano consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e che l'INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva dello stesso.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L'Associazione sindacale trasmette all'INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, che rilascia ricevuta, i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione del contributo, sulla base delle deleghe ricevute;
- i nominativi dei soggetti che hanno revocato la delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e del 18 gennaio dell'anno in corso.
Se nel corso dell'anno pervengono all'INPS due o più deleghe alla riscossione riferite a diverse Associazioni sindacali, nessuna di esse viene presa in considerazione ai fini della riscossione.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibili i flussi telematici alle strutture territorialmente competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L'INPS declina ogni responsabilità nei casi in cui flussi o deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Revoca della delega
Le parti ribadiscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all'Associazione competente.
Qualora l'INPS riceva direttamente dall'associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all'acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio e oneri accessori
I costi del servizio di riscossione, attualizzati per l'anno 2014 con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014 sulla base della contabilità analitica dell'esercizio 2013, sono i seguenti:
- euro 2,90 per gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni sindacali;
- euro 1,99 per gestione revoca e annullamento deleghe sindacali;
- euro 0,17 per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.
L'eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto e, dopo tale comunicazione, l'Associazione può recedere entro 60 giorni. Sono inoltre a carico dell'Associazione, oltre alle spese, tutti gli altri oneri, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L'INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell'Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'Associazione stipulante si impegna a ristorare l'INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Associazione, a semplice presentazione di nota specifica.
L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni:
- sull'uso della denominazione, dell'acronimo o del logo dell'Associazione;
- sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla convenzione;
- se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo contrattuale.
Resta altresì salva la facoltà dell'Istituto di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'INPS imputabili all'Associazione.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti nei confronti degli interessati e alle responsabilità verso terzi e verso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata della convenzione, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. L'eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicare tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
L'Associazione si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità identificative e ai poteri di rappresentanza indicati nella convenzione, producendo l'eventuale documentazione a supporto. La sede dell'A.N.S.A.P. è indicata in Roma, via Padova n. 13.
Istruzioni contabili
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l'A.N.S.A.P. sono affidati direttamente alla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Punti principali
Oggetto e modalità di riscossione
L'INPS riscuote il contributo associativo a favore delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall'art. 2 della legge n. 233/1990. L'avviso di pagamento evidenzia l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva per l'INPS.
Gestione delle deleghe e delle revoche
L'Associazione trasmette all'INPS flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato la delega alle date del 30 settembre, 15 novembre dell'anno precedente e 18 gennaio dell'anno in corso. Se nel corso dell'anno pervengono più deleghe per diverse Associazioni sindacali, nessuna viene presa in considerazione ai fini della riscossione. Le strutture territoriali INPS convalidano le deleghe; l'Istituto non risponde delle difformità tra flussi/deleghe e dati di archivio. La revoca della delega deve essere comunicata all'Associazione, ma se arriva direttamente all'INPS viene comunque acquisita.
Costi del servizio e oneri a carico dell'Associazione
Per il servizio sono previsti importi aggiornati per il 2014: euro 2,90 per la gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle Associazioni, euro 1,99 per la gestione di revoca e annullamento deleghe, euro 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l'Associazione può recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell'Associazione ogni altro onere, anche fiscale, relativo alla convenzione.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e recesso
L'INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall'applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se già in corso alla data di stipula. In caso di contenzioso sulla validità della delega, l'Associazione soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata; inoltre deve ristorare l'INPS delle spese sostenute per controversie tra associati e associazione. L'Istituto può sospendere l'efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull'uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti verso gli interessati e alle responsabilità verso terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e comunicazioni dell'Associazione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC; in difetto, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L'Associazione deve comunicare tempestivamente, con modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione. La sede dell'A.N.S.A.P. è indicata in Roma, via Padova n. 13.
Istruzioni contabili
Gli adempimenti relativi alla tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l'A.N.S.A.P. sono affidati direttamente alla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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