Circolare numero 184 del 29-12-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell'Unione Regionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese (U.R.A.P. - CONFARTIGIANATO - IMPRESE)sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e U.R.A.P. - CONFARTIGIANATO - IMPRESE per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono disciplinate le modalità di delega, la durata della delega e della convenzione, i flussi di pagamento, i costi del servizio, le responsabilità delle parti e le ipotesi di sospensione o recesso. Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti e l’indicazione della sede legale dell’Organizzazione.
Convenzione INPS-U.R.A.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-U.R.A.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e Unione Regionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese (U.R.A.P. - CONFARTIGIANATO - IMPRESE), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. L’atto disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, le modalità di delega, i flussi di pagamento, i costi del servizio, le responsabilità delle parti e le istruzioni contabili.
Ambito di applicazione
La convenzione si applica ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di disoccupazione agricola, i quali possono versare i contributi associativi in favore dell’Organizzazione mediante trattenuta sulle prestazioni percepite. La finalità è quella di consentire il riversamento all’Organizzazione dei contributi associativi correlati alle prestazioni erogate dall’INPS.
Delega alla trattenuta e condizioni di validità
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega:
- deve essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- deve essere accompagnata dalla copia del documento d’identità;
- si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
- non viene considerata se perviene successivamente alla domanda di prestazione.
Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla U.R.A.P. - CONFARTIGIANATO - IMPRESE. La misura del contributo dovuto deve essere espressamente riportata nell’atto di delega.
Effetti della delega, revoca e annullamento della prestazione
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute e trattenute a titolo di contributo sindacale. Nelle controversie relative all’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle trattenute e strumenti informatici
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
L’Istituto mette a disposizione, sui servizi online, l’applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, tramite la quale l’Organizzazione può consultare:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.
Attraverso la medesima applicazione l’INPS invia anche le fatture relative al costo dei servizi e tutte le comunicazioni inerenti alla convenzione.
Costi del servizio e facoltà di recesso
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per ciascuna delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dalla data di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità dell’INPS e rapporti con l’Organizzazione
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’Organizzazione, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie giudiziarie riguardanti rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle Organizzazioni sindacali;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita, da parte dell’Organizzazione sottoscrivente, dei requisiti prescritti dalla legge;
- quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto si riserva anche la facoltà di recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS imputabili all’Organizzazione.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti a favore dell’U.R.A.P. - CONFARTIGIANATO - IMPRESE, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25451, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell’Organizzazione;
- GPA11451, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042;
- GPA24042, per imputare gli importi relativi al rimborso delle spese del servizio di esazione da trattenere sulle somme da versare all’Organizzazione.
I versamenti delle somme trattenute, da registrare in dare del conto GPA11451, devono essere effettuati a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale dell’U.R.A.P. - CONFARTIGIANATO - IMPRESE è indicata in via Putignani n. 12/A, Bari (BA).
Punti principali
Ambito della convenzione
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’U.R.A.P. - CONFARTIGIANATO - IMPRESE tramite trattenuta sulle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione agricola.
Delega alla trattenuta
I lavoratori beneficiari possono autorizzare la trattenuta dei contributi associativi mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata della copia del documento d’identità; vale per l’anno cui si riferisce la prestazione e non è considerata se trasmessa dopo la domanda.
Effetti della delega e gestione delle somme
La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute e ricevute a titolo di contributo sindacale. La sigla da indicare è U.R.A.P. - CONFARTIGIANATO - IMPRESE e la misura del contributo deve risultare espressamente nell’atto di delega.
Versamenti e servizi informatici
L’INPS versa all’Organizzazione gli importi trattenuti, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online “Deleghe su disoccupazione e cig” l’Istituto rende disponibili gli elenchi dei nominativi trattenuti, i dati anagrafici, gli importi e gli elenchi dei pagamenti telematici, oltre a inviare fatture e comunicazioni connesse alla convenzione.
Costo del servizio e recesso
L’Organizzazione deve corrispondere all’INPS € 0,80 per ogni delega. Ogni variazione annuale del costo è oggetto di apposita comunicazione e, dopo tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità e controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta; deve inoltre ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e Organizzazione.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, sul logo, sui poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative. L’Istituto può anche recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive o per pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25451 per i contributi trattenuti, GPA11451 per il debito verso l’Organizzazione, in contropartita del conto GPA35042, e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. I versamenti delle somme trattenute devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale dell’U.R.A.P. - CONFARTIGIANATO - IMPRESE è indicata in via Putignani n. 12/A, Bari (BA).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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