Cassazione Penale, Sentenza n. 12936/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a un'area in riserva naturale e sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. L'incolpazione provvisoria contestava gli artt. 110 c.p., 44, lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004 per movimenti di terra con mini-escavatore, apertura di una stradella di circa 90 m x 2,50 m e scavo di un fosso (rilievi del 13/09/2021). Primo motivo: si contesta la configurabilità della violazione paesaggistica per presunti travisamenti dei fatti (indeterminatezza dei fondi, preesistenza delle opere, che sarebbero solo "scerbatura" e lavorazione meccanica senza danno), quindi assenza di fumus. Secondo motivo: si censura il difetto e l'illogicità della motivazione sul periculum in mora, denunciando uso di formule di stile non pertinenti, inesistenza del danno alla fauna, mancanza di concretezza e attualità del pericolo, e sproporzione del sequestro; si sostiene che una sanatoria potrebbe estinguere i reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale di Agrigento avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus del reato (lavori in zona vincolata in assenza di titoli abilitativi; documentazione esibita non pertinente; uso di mini-escavatore e rimozione della flora che non sono interventi di mera manutenzione; modificazione significativa dell'assetto dei luoghi con realizzazione di stradella e fosso) e del periculum in mora (opere ancora in corso al momento del sequestro). La Corte ha inoltre richiamato la consolidata giurisprudenza che qualifica l'art. 181 d.lgs. 42/2004 come reato formale e di pericolo, perfezionato dall'esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad alterare l'assetto dei luoghi, indipendentemente dal danno effettivo. È stato osservato altresì che il ricorso in Cassazione contro ordinanze di riesame di sequestri è ammesso principalmente per violazione di legge e non per ricostruzioni contestuali dei fatti o per mera censura della motivazione; le deduzioni difensive erano quindi in gran parte questioni fattuali o di merito non proponibili in questa sede. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ciascuno.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato tra le imputazioni; in combinato con altre norme contestava la responsabilità penale per fatti collegati agli interventi sul terreno.
art. 44, lett. c) d.P.R. 380/2001
La realizzazione di opere che determinano modifica permanente del suolo senza titolo abilitativo integra illecito edilizio; nel caso di zona vincolata assume rilievo per la configurabilità del reato edilizio.
art. 181 d.lgs. 42/2004
Reato paesaggistico di natura formale e di pericolo: si consuma con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a vincolo, indipendentemente dall'accertamento di un danno concreto.
art. 23 co. 8 DL n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (modalità di trattazione telematica e termini), specifica il regime applicabile al procedimento.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che il ricorso deve indicare i casi tipici di cui all'art. 606 e che non sono ammissibili censure meramente tipiche di fatto o motivazionali se non ricondotte a violazioni di legge.
Massime di principio
- In aree vincolate, l'esecuzione di lavori senza autorizzazione è valutata come reato formale di pericolo: non è necessario dimostrare un danno concreto, è sufficiente che gli interventi siano astrattamente idonei a incidere sull'assetto dei luoghi.
- Il periculum in mora per misure cautelari (sequestro) può essere fondato quando le opere abusive sono ancora in corso e possono determinare un'ulteriore e irreversibile alterazione del bene tutelato.
- Le impugnazioni in Cassazione contro ordinanze di riesame di sequestri devono focalizzarsi su specifiche violazioni di legge ricondotte all'art. 606 c.p.p.; le contestazioni che rimangono essenzialmente fattuali o critiche della motivazione sono spesso inammissibili.
- La documentazione probatoria raccolta (sopralluoghi, fotografie, atti di controllo) e la chiarezza sulla natura delle opere (es. uso di escavatore, sradicamento flora, scavi) sono determinanti per sostenere il fumus e il periculum.
- La possibilità di una futura sanatoria non impedisce necessariamente l'adozione di misure cautelari se, al momento dell'intervento, sussistono fumus e periculum; la sanatoria non retroagisce automaticamente a precludere la cautela.
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