Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12936/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a un'area in riserva naturale e sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. L'incolpazione provvisoria contestava gli artt. 110 c.p., 44, lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004 per movimenti di terra con mini-escavatore, apertura di una stradella di circa 90 m x 2,50 m e scavo di un fosso (rilievi del 13/09/2021). Primo motivo: si contesta la configurabilità della violazione paesaggistica per presunti travisamenti dei fatti (indeterminatezza dei fondi, preesistenza delle opere, che sarebbero solo "scerbatura" e lavorazione meccanica senza danno), quindi assenza di fumus. Secondo motivo: si censura il difetto e l'illogicità della motivazione sul periculum in mora, denunciando uso di formule di stile non pertinenti, inesistenza del danno alla fauna, mancanza di concretezza e attualità del pericolo, e sproporzione del sequestro; si sostiene che una sanatoria potrebbe estinguere i reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale di Agrigento avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus del reato (lavori in zona vincolata in assenza di titoli abilitativi; documentazione esibita non pertinente; uso di mini-escavatore e rimozione della flora che non sono interventi di mera manutenzione; modificazione significativa dell'assetto dei luoghi con realizzazione di stradella e fosso) e del periculum in mora (opere ancora in corso al momento del sequestro). La Corte ha inoltre richiamato la consolidata giurisprudenza che qualifica l'art. 181 d.lgs. 42/2004 come reato formale e di pericolo, perfezionato dall'esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad alterare l'assetto dei luoghi, indipendentemente dal danno effettivo. È stato osservato altresì che il ricorso in Cassazione contro ordinanze di riesame di sequestri è ammesso principalmente per violazione di legge e non per ricostruzioni contestuali dei fatti o per mera censura della motivazione; le deduzioni difensive erano quindi in gran parte questioni fattuali o di merito non proponibili in questa sede. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato tra le imputazioni; in combinato con altre norme contestava la responsabilità penale per fatti collegati agli interventi sul terreno.

  • art. 44, lett. c) d.P.R. 380/2001

    La realizzazione di opere che determinano modifica permanente del suolo senza titolo abilitativo integra illecito edilizio; nel caso di zona vincolata assume rilievo per la configurabilità del reato edilizio.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    Reato paesaggistico di natura formale e di pericolo: si consuma con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a vincolo, indipendentemente dall'accertamento di un danno concreto.

  • art. 23 co. 8 DL n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (modalità di trattazione telematica e termini), specifica il regime applicabile al procedimento.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che il ricorso deve indicare i casi tipici di cui all'art. 606 e che non sono ammissibili censure meramente tipiche di fatto o motivazionali se non ricondotte a violazioni di legge.

Massime di principio

  • In aree vincolate, l'esecuzione di lavori senza autorizzazione è valutata come reato formale di pericolo: non è necessario dimostrare un danno concreto, è sufficiente che gli interventi siano astrattamente idonei a incidere sull'assetto dei luoghi.
  • Il periculum in mora per misure cautelari (sequestro) può essere fondato quando le opere abusive sono ancora in corso e possono determinare un'ulteriore e irreversibile alterazione del bene tutelato.
  • Le impugnazioni in Cassazione contro ordinanze di riesame di sequestri devono focalizzarsi su specifiche violazioni di legge ricondotte all'art. 606 c.p.p.; le contestazioni che rimangono essenzialmente fattuali o critiche della motivazione sono spesso inammissibili.
  • La documentazione probatoria raccolta (sopralluoghi, fotografie, atti di controllo) e la chiarezza sulla natura delle opere (es. uso di escavatore, sradicamento flora, scavi) sono determinanti per sostenere il fumus e il periculum.
  • La possibilità di una futura sanatoria non impedisce necessariamente l'adozione di misure cautelari se, al momento dell'intervento, sussistono fumus e periculum; la sanatoria non retroagisce automaticamente a precludere la cautela.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.