Sentenza del 05/03/2020 n. 6204 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento originato dalla rettifica delle rimanenze finali per l'anno 2005/2006. L'Ufficio aveva ricalcolato le rimanenze escludendo i costi sostenuti per l'acquisizione del terreno e considerando come maggiore imponibile la differenza così determinata (ricavo non dichiarato). L'Agenzia sosteneva che il contribuente avesse contabilizzato come ricavi acconti relativi a vendite non stipulate nel 2004, violando il principio di competenza (D.P.R. 917/1986, art.109, comma 2, lett. a) ) e che quindi i costi non potevano essere dedotti nel 2004 ma dovevano restare in rimanenza fino alla stipula dell'atto. Inoltre contestava l'uso, da parte del giudice di appello, di una perizia di parte come base della decisione e lamentava carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia, confermando implicitamente la statuizione favorevole al contribuente resa dalla CTR (che aveva accolto l'appello di C.L.). La Corte ha ritenuto che l'Ufficio non avesse tenuto conto di tutte le componenti necessarie per la valutazione delle rimanenze (in particolare il costo del terreno) e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia, gli acconti non costituiscono ricavi e la valutazione delle rimanenze va effettuata includendo tutte le voci rilevanti ai sensi del D.P.R. 917/1986, art.92. Ha inoltre escluso l'inesistenza di valore probatorio della perizia di parte, rilevando che il giudice di merito può fondare la decisione anche su consulenze stragiudiziali se dà adeguata motivazione. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (quantificate).
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. a)
ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data (...) della stipulazione dell'atto per gli immobili
La Corte conferma che gli acconti non sono ricavi e che la competenza dei corrispettivi e dei costi relativi agli immobili si determina alla data di stipulazione dell'atto; tuttavia nella valutazione delle rimanenze va applicato il meccanismo di determinazione previsto dall'art.92 considerando tutte le componenti di costo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, comma 1
Le rimanenze devono essere valutate comprendendo tutte le componenti che concorrono a determinarne il reale valore (anche il costo del terreno se pertinente); una valutazione parziale o l'esclusione ingiustificata di voci porta a errore di accertamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. b)
Il potere dell'Ufficio di effettuare accertamenti analitici in sede di verifica non esime dall'obbligo di considerare tutte le componenti rilevanti per la corretta determinazione delle rimanenze e del reddito.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
I motivi di cassazione invocati (violazione di norme e carenza di motivazione/manifesta illogicità) sono stati ritenuti inammissibili perché non sufficientemente specificati o privi di autosufficienza documentale; la Corte ricorda il necessario livello di specificità e la riproduzione degli atti necessari in cassazione.
Massime di principio
- Gli acconti per vendite immobiliari non costituiscono ricavi ai fini di competenza: la competenza fiscale si determina alla data di stipula dell'atto (art.109 D.P.R. 917/1986).
- Nella rettifica delle rimanenze l'Amministrazione finanziaria deve considerare tutte le componenti di costo rilevanti (anche il costo del terreno); l'esclusione ingiustificata di voci rilevanti può rendere illegittimo l'accertamento.
- Una perizia di parte, pur non essendo prova vincolante, può essere utilizzata dal giudice come elemento di valutazione se la decisione di merito motiva adeguatamente la scelta e la coerenza con gli altri elementi istruttori.
- In cassazione i motivi devono essere autosufficienti e specifici: non è sufficiente affermare errori o presentare ricostruzioni alternative senza riprodurre gli atti necessari o contrapporre argomentazioni giuridiche e logiche precise alle conclusioni del giudice di merito.
- Le censure procedurali (es. mancata notifica del processo verbale di constatazione) possono essere assorbite se il giudizio principale viene deciso sul merito e il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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