Sentenza n. 3194/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, A) del provvedimento del Comune di Napoli – Area Amministrativa Patrimonio, Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, notificata in data 19/12/2025, con la quale è stata disposta la decadenza dall’assegnazione dell’immobile di proprietà comunale sito in Napoli alla -OMISSIS-); B) incidenter tantum del provvedimento PG/-OMISSIS- (notificato il 29/12/2025) denominato “Avviso di accertamento esecutivo” con il quale si chiede il pagamento di un importo pari a circa euro 24.721,15 in relazione al bene concesso in uso nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, la comunicazione di avvio del procedimento prot. PG/-OMISSIS- e la Relazione di Servizio della Polizia Locale U.O. Tutela Patrimonio del 16.02.2024 (prot. n. -OMISSIS-), nella parte in cui fondano l’illegittimo provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un immobile comunale, con diffida al rilascio, nonché avviso di accertamento esecutivo per il pagamento di indennità di occupazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decadenza dall’assegnazione di un locale comunale sito in Napoli, contestando anche, incidenter tantum, l’avviso di accertamento esecutivo relativo a circa 24.721,15 euro per indennità di occupazione e gli atti presupposti. L’immobile era stato assegnato con destinazione d’uso esclusiva per attività di esposizione e deposito. La decadenza era stata adottata dal Comune sulla base dell’accertato svolgimento di attività di falegnameria, ritenuta diversa da quella consentita, e dell’esposizione debitoria superiore a tre mensilità. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la gestione di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell’ente e un rapporto di natura negoziale, nel quale l’amministrazione agisce iure privatorum.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure relative alla destinazione d’uso, alla morosità e alla legittimità della decadenza. Ha ritenuto che l’immobile appartenesse al patrimonio disponibile del Comune e che il rapporto con l’assegnatario avesse natura negoziale, con posizioni paritetiche qualificabili come diritti soggettivi. In tale ambito il Comune agisce iure privatorum non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche in quella patologica, compresa la cessazione del rapporto e il rilascio del bene. Gli atti impugnati sono stati qualificati come atti di gestione patrimoniale privi di esercizio di potestà autoritativa. Il TAR ha inoltre rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 823 e 828 c.c., per i beni del patrimonio disponibile la tutela della proprietà deve essere esercitata mediante i rimedi ordinari civilistici, diversamente da quanto previsto per i beni demaniali. Le parti sono state rimesse al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con possibilità di prosecuzione del processo secondo le regole della traslatio iudicii. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
secondo le regole e i principi della traslatio iudicii
In caso di declinatoria della giurisdizione, le parti sono rimesse al giudice munito di giurisdizione e il processo può proseguire davanti a tale giudice secondo le relative regole.
art. 823 c.c.
La tutela amministrativa, oltre ai rimedi ordinari, è prevista per i beni demaniali; tale regime non è stato ritenuto applicabile ai beni appartenenti al patrimonio disponibile.
art. 828 c.c.
Il regime civilistico dei beni patrimoniali disponibili conferma che la tutela della proprietà dell’ente pubblico avviene mediante gli ordinari strumenti privatistici.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La controversia relativa alla decadenza dall’assegnazione, allo sgombero o al rilascio di un immobile comunale appartenente al patrimonio disponibile dell’ente spetta alla giurisdizione del giudice ordinario quando il rapporto tra amministrazione e assegnatario ha natura negoziale.
- Nella gestione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile, l’amministrazione agisce iure privatorum anche nella fase patologica del rapporto, compresa la sua cessazione e la richiesta di rilascio del bene, senza esercitare potestà autoritativa.
- La qualificazione dell’atto come provvedimento amministrativo non determina, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo: occorre verificare se l’atto costituisca esercizio di un potere autoritativo oppure un mero atto di gestione di un rapporto paritetico.
- Per i beni del patrimonio disponibile dell’ente pubblico, in assenza di una specifica disposizione primaria che attribuisca rimedi autoritativi, la tutela della proprietà deve essere esercitata mediante gli ordinari strumenti civilistici; il giudice amministrativo non conosce delle relative controversie.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere proseguita davanti a quest’ultimo secondo il meccanismo della traslatio iudicii previsto dall’art. 11 c.p.a.
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