Cassazione Penale, Sentenza n. 7210/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30.4.1992 n. 285) e aggravante per aver provocato un incidente. Fatti: il 16/01/2021 a Barge (CN) il conducente risultava con sintomi di ebbrezza; etilometro rilevava 2,30 g/l e 2,13 g/l. In primo grado (rito abbreviato) condanna a 8 mesi di arresto e Euro 2.000 di ammenda, benefici di sospensione condizionale e non menzione; conferma in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) criticità sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi riportate in annotazione di servizio; (2) errata ripartizione dell'onere della prova circa il funzionamento dell'etilometro; (3) errata valutazione della relazione tecnica di parte; (4) contestazione della revoca della patente e della graduazione della sanzione amministrativa accessoria; (5) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo delle stesse questioni già decise in appello e non ha affrontato puntualmente le statuizioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni contenute nella documentazione del pubblico ministero nel rito abbreviato, confermato che l'esito dell'alcoltest costituisce prova e che l'onere di contestarne l'attendibilità grava sulla difesa (esibizione dei controlli periodici/libretto metrologico o escussione del dirigente). Ha giudicato non persuasive le critiche alla perizia difensiva, esclusa l'applicabilità dell'art. 131-bis per l'elevato tasso alcolemico, per il sinistro e per la pericolosità della condotta; ha richiamato precedenti della Corte Costituzionale sulle revoche della patente. In conclusione, inammissibile il ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria come previsto nel dispositivo (importo non riportato nel testo fornito).
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada)
Dispone la fattispecie penale per guida in stato di ebbrezza con graduazione delle sanzioni; applicata per il tasso alcolemico elevato e con aggravante per incidente, giustificando revoca della patente e sanzioni più gravi.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione; i motivi proposti sono stati ritenuti reiterativi e non affrontano specificamente le statuizioni della corte d'appello, determinandone l'inammissibilità.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sul trattamento premiale per collaborazione/semplificazione; la Corte di merito ha escluso la sua applicazione per l'elevato tasso alcolemico, la distanza temporale e le conseguenze del sinistro, rendendo incompatibile la sua concessione.
art. 222 Codice della Strada
Richiamato in relazione alla disciplina della revoca della patente; la Corte ha ritenuto infondato il parallelismo proposto dalla difesa con altre ipotesi di revoca/sospensione, richiamando la graduazione prevista per la guida in stato di ebbrezza.
art. 438 (ultimo comma) cod. pen. (richiamato nella sentenza)
Riferimento normativo usato per spiegare che, nel rito abbreviato, l'imputato accetta l'utilizzabilità delle risultanze probatorie antecedenti, consentendo l'impiego di atti acquisiti nel fascicolo del pubblico ministero.
art. 589-bis e art. 590-bis cod. pen.
Richiamati a titolo comparativo dalla difesa per sostenere minore gravità; la Corte ha ritenuto però che la fattispecie contestata (art.186) abbia una propria graduazione ed effetti sanzionatori distinti, senza automatismi incompatibili con la Costituzione.
Giurisprudenza e pronunce della Corte Costituzionale (es. sentenze n. 88/2019 e n. 194/2023)
La Corte di Cassazione ha richiamato decisioni costituzionali che hanno escluso la sussistenza di un 'indifferenziato automatismo' nella disciplina sanzionatoria per guida in stato di ebbrezza e hanno ritenuto non fondate o inammissibili questioni di legittimità sollevate su taluni profili.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato le risultanze acquisite nel fascicolo del pubblico ministero (comprese dichiarazioni etero-accusatorie o annotazioni di servizio) sono utilizzabili in sentenza salvo specifiche eccezioni.
- L'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova rilevante dello stato di ebbrezza; l'onere di contestarne l'attendibilità spetta alla difesa, che deve produrre la documentazione sui controlli periodici, il libretto metrologico dell'etilometro o far escutere il tecnico responsabile.
- Una perizia di parte è inefficace se si limita a interpretazioni teoriche non ancorate a un'analisi tecnica riferita al singolo caso concreto; è preferibile produrre accertamenti tecnici circostanziati e comparabili alle misurazioni contestate.
- La presenza di un sinistro e un tasso alcolemico elevato aumentano la difficoltà di ottenere benefici penali (es. art. 131-bis) e rendono più probabile l'applicazione di sanzioni accessorie come la revoca della patente.
- Le censure generiche sulla motivazione in Cassazione sono spesso dichiarate inammissibili se reiterano questioni già dedotte in grado d'appello senza confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Per una difesa efficace in casi similari: raccogliere immediatamente documentazione metrologica, testimonianze sui tempi e sulle condizioni dell'accertamento, e predisporre una consulenza tecnica che operi sul caso concreto per contestare tempestivamente la validità della misurazione.
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