Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Gli acquirenti di un immobile compravenduto con atto del gennaio 2007 lamentavano la presenza di infiltrazioni di umidità ai piani dell'edificio. La consulenza tecnica aveva ritenuto necessario un intervento radicale per eliminare il vizio, con costi rilevanti. In primo grado veniva riconosciuta la riduzione del prezzo e negato il risarcimento del danno; in appello, invece, la domanda degli acquirenti veniva rigettata per prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. I ricorrenti in cassazione articolavano due motivi: con il primo denunciavano la violazione dell'art. 2937 c.c., sostenendo che la venditrice, attivandosi tempestivamente per eliminare il vizio, avrebbe rinunciato ad avvalersi della prescrizione; con il secondo denunciavano la violazione dell'art. 2944 c.c., affermando che l'impegno della venditrice a eliminare i vizi avrebbe inciso sul regime prescrizionale, trasformando il termine annuale in quello decennale, anche alla luce di Cass. S.U. n. 18672/2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la giurisprudenza consolidata distingue tra la garanzia per vizi della cosa venduta, soggetta al termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1495 c.c., e l'eventuale autonoma obbligazione del venditore di eliminare i vizi, che può essere soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ma non altera il termine della garanzia originaria. Ha inoltre precisato che la pronuncia delle Sezioni Unite del 2019 invocata dai ricorrenti riguarda solo gli atti del compratore idonei a interrompere la prescrizione, non l'effetto dell'impegno del venditore. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1490 c.c.
richiamato quale norma sulla garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta; la Corte distingue la garanzia originaria dall'eventuale autonoma obbligazione di eliminare i difetti.
art. 1495 c.c.
stabilisce il termine annuale di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi e il relativo dies a quo dalla consegna del bene; tale termine resta applicabile alla domanda di riduzione del prezzo e risoluzione.
art. 2936 c.c.
viene richiamato per affermare l'invalidità dei patti che modificano la prescrizione, escludendo che l'impegno del venditore possa mutare il termine legale della garanzia.
art. 2937 c.c.
invocato dai ricorrenti come norma sulla rinuncia alla prescrizione, ma la Corte non ravvisa nel comportamento del venditore una rinuncia idonea ad incidere sul termine dell'azione di garanzia.
art. 2943 c.c.
richiamato dalla giurisprudenza citata per gli atti del compratore idonei a interrompere la prescrizione.
art. 2944 c.c.
invocato dai ricorrenti in tema di riconoscimento del diritto e interruzione della prescrizione; la Corte esclude che l'impegno del venditore valga a trasformare il termine prescrizionale della garanzia.
art. 2945 c.c.
richiamato per l'effetto dell'interruzione, cioè l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, in relazione agli atti del compratore.
art. 1219 c.c.
richiamato quale forma della costituzione in mora rilevante come manifestazione extragiudiziale di volontà del compratore.
art. 380-bis c.p.c.
norma sul procedimento camerale e sulla proposta del relatore, che il Collegio ha condiviso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella vendita di beni viziati, il diritto del compratore alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto resta soggetto al termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 1495 c.c., che decorre dalla consegna del bene.
- L'eventuale impegno del venditore ad eliminare i vizi, se accettato dal compratore, può dar vita a un'obbligazione autonoma e distinta dalla garanzia legale, ma non modifica la disciplina prescrizionale dell'azione di garanzia originaria.
- Gli atti interruttivi o il riconoscimento rilevano secondo le regole generali della prescrizione solo se riferiti al diritto azionato; non è sufficiente, per estendere il termine della garanzia per vizi, la mera assunzione dell'impegno di riparazione da parte del venditore.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che contesti una soluzione già coperta da giurisprudenza consolidata senza offrire argomenti idonei a superarla o a distinguere il caso concreto dalla regola affermata.
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